L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è volta a tutelare l’inviolabilità del domicilio privato e, per il suo tramite, anche lo spazio di libertà del contribuente. Anche nel caso di continuità tra abitazione e locali commerciali è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per acquisire la documentazione. La natura costituzionale del diritto tutelato non può ritenersi derogato neanche per effetto della consegna spontanea della documentazione da parte del contribuente
L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica di cui all’art. 52 dPR n. 600/73 è volta a tutelare l’inviolabilità del domicilio privato e, per il suo tramite, anche lo spazio di libertà del contribuente. Anche nel caso di continuità tra abitazione e locali commerciali è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per acquisire la documentazione.
La natura costituzionale del diritto tutelato non può ritenersi derogato neanche per effetto della consegna spontanea della documentazione da parte del contribuente.
Le prove acquisite durante la perquisizione di locali adibiti promiscuamente[1] ad abitazione e sede dell’attività imprenditoriale, senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, non possono essere utilizzate a sostegno dell’accertamento tributario, neanche in caso di consegna spontanea da parte del contribuente.
L’utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza operante quale polizia giudiziaria è subordinata al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie, fatti salvi, in ogni caso, i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, come ad esempio la necessità di preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica, prevista per procedere a determinate attività, quali l’accesso presso locali diversi da quelli di esercizio dell’attività del contribuente.
La mancanza dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per la trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite nell’ambito di un’indagine o di un processo penali, a parte le conseguenze di ordine penale o disciplinare a carico del trasgressore, non determina la inutilizzabilità degli elementi probatori sui quali sia stato fondato l’accertamento tributario, rendendo invalidi gli atti del suo esercizio o la decisione del giudice tributario, salvo l’ipotesi di accesso domiciliare.
In tale ultimo caso, l’illegittimità del provvedimento di autorizzazione del procuratore importa la “inutilizzabilità”[2], a sostegno dell’accertamento tributario, delle prove reperite nel cor