Le indennità ed i risarcimenti percepiti per il cosiddetto lucro cessante sono da assoggettare ad imposizione ai fini dell’imposta sul reddito, mentre le indennità ed i risarcimenti diretti a reintegrare il danno emergente non sono imponibili. Il risarcimento in denaro, a seguito di accordo transattivo, del danno consistente nella perdita di chance lavorative è considerato danno emergente non tassabile e non è classificabile nell’ambito dei redditi derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere
Le indennità ed i risarcimenti percepiti per il cosiddetto lucro cessante sono da assoggettare ad imposizione ai fini dell’imposta sul reddito, mentre le indennità ed i risarcimenti diretti a reintegrare il danno emergente non sono imponibili. Il risarcimento in denaro, a seguito di accordo transattivo, del danno consistente nella perdita di chance lavorative è considerato danno emergente non tassabile e non è classificabile nell’ambito dei redditi derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere.
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La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza n. 458/1/18 del 15.5.2018, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di tassabilità o meno delle indennità risarcitorie.
Nel caso di specie il contribuente si opponeva al silenzio rifiuto formatosi in relazione all’istanza di rimborso presentata, ex art. 38, DPR n. 602/1973, all’Agenzia delle Entrate, quanto alle imposte pagate, per l’anno 2012, in relazione all’ incasso di somme a seguito di una definizione transattiva di una controversia.
La vicenda riguardava, in particolare, l’imponibilità o meno, ai fini IRPEF, della somma percepita dal ricorrente a seguito della conclusione di una transazione con gli aggiudicatari di licenze taxi per effetto di un pubblico concorso, di cui il ricorrente aveva contestato la regolarità, per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assegnare nuove licenze per l’eserci