Nel caso in cui il contribuente provi di avere risentito della crisi economica che ha colpito il settore di appartenenza non sono applicabili i coefficienti previsti dagli studi di settore, venendo così superata la presunzione legale ex art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, costituendo tale circostanza fatto decisivo ai fini della dimostrazione del conseguimento di minori ricavi
Nel caso in cui il contribuente provi di avere risentito della crisi economica che ha colpito il settore di appartenenza, non sono applicabili i coefficienti previsti dagli studi di settore, venendo così superata la presunzione legale ex art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, costituendo tale circostanza fatto decisivo ai fini della dimostrazione del conseguimento di minori ricavi.
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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12273 del 18/05/2018, ha escluso che tra i motivi di disapplicazione degli studi di settore possano rientrare gli effetti della crisi economica.
Nel caso di specie, la contribuente impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, facendo applicazione degli studi di settore ai sensi dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427 del 1993, aveva rilevato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, procedendo alla liquidazione della imposta Irpef, dell’addizionale reg