Il direttore d'orchestra paga l'Irap (se utilizza risorse umane e strumentali eccedenti quelle minime indispensabili)

Il contribuente esercente attività artistica di direttore d’orchestra, che esercita con la collaborazione part-time di un addetto alla segreteria e attraverso altre risorse strumentali eccedenti quelle minime indispensabili è tenuto a pagare l’Irap

Il contribuente esercente attività artistica di direttore d’orchestra con la collaborazione part-time di un addetto alla segreteria è tenuto a pagare l’Irap.

Le spese elevate riferibili a risorse umane e strumentali eccedenti il minimo indispensabile, secondo l’id plerumque accidit, comprovano l’esistenza del requisito normativo dell’autonoma organizzazione. Quanto precede è contenuto nella recente sent. n. 175/2017 (deposito 14/11/2017) della CTP Rieti.

L’Irap (imposta regionale attività produttive) introdotta dal D. Lgs. 446/1997, è dovuta da aziende, enti o liberi professionisti ovvero tutti coloro che esercitano un’attività anche non commerciale. L’esercizio del lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’Irap solo nel caso in cui si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Nel caso in esame il contribuente esercente l’attività artistica di direttore d’orchestra con la collaborazione part-time di addetto con funzioni di segreteria, ha presentato istanza di rimborso dell’Irap versta per alcuni anni e avverso il diniego dell’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso dinanzi alla competente CTP.(2012-2015).

I giudici della CTP hanno ritenuto, secondo quanto previsto dall’art. 2 D Lgs n. 446/1997, che il presupposto dell’Irap è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, scatta quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nella fattispecie il ricorrente ha dichiarato spese elevate di produzione del reddito di lavoro autonomo, per locazione di una villa, per compensi corrisposti ad una persona addetta alla segreteria nonché altre spese di diversa natura.

I giudici di merito, nell’accogliere le motivazioni addotte dall’ufficio, hanno ritenuto che l’entità di tali spese e, soprattutto, la riferibilità delle stesse a risorse umane e strumentali eccedenti quelle minime indispensabili per lo svolgimento dell’attività artistica di maestro d’orchestra, comprovano l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione costituente presupposto per il pagamento dell’Irap, come previsto dall’art. 2 del D Lgs n. 446/1997.

La decisione in esame si allinea ad una precedente in cui il fattore-indice rappresentato dal lavoro altrui, anche il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di un’attività organizzata in modo autonomo, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura (Cass.9478/2017; cfr. Cass. n. 26332/17)

10 marzo 2018

Davide Di Giacomo

Niente IRAP per il Commercialista che svolge attività di sindaco revisore