Le comunicazioni che in questo periodo “circolano” fra i vari operatori economici sembrano schegge impazzite.
Ma sono sintomatiche della preoccupazione, non del tutto infondata, derivante dalle regole di detrazione Iva applicabili ai documenti emessi a partire dall’ 1 gennaio 2017.
Ma il timore, quello sano che genera accortezza, non deve portare all’allarmismo.
La soluzione arriverà; deve arrivare.
Questioni aperte
Si legge di alcuni che chiedono di ricevere le fatture entro una certa data, pena la perdita del diritto alla detrazione; e che quindi non pagheranno i propri fornitori (almeno per la parte relativa all’Iva non detratta) se non riceveranno la fatture entro il termine da essi stessi fissato, dimenticando che una volta effettuata l’operazione, tra Iva e imponibile si verifica una commistione formante l’intero debito.
I nuovi termini per esercitare il diritto alla detrazione – modificati dall’art. 2, D.L. 50/2017 - sono indicati nell’art. 19, D.P.R. 633/1972: si è passati dalla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni, all’anno stesso.
Riteniamo che il dettato normativo sia troppo restrittivo per consentire il corretto esercizio della detrazione, considerando anche il coordinamento con altre disposizioni nazionali.
Alcuni, ad esempio, chiedono che l’invio delle fatture avvenga entro il 12.1.2018.
Ecco alcune osservazioni.
1) r