I pochi vincoli per la rottamazione 2017

Vediamo quali sono i vincoli per accedere alla rottamazione delle cartelle per i contribuenti che risultano debitori per nuovi carichi iscritti a ruolo nel 2017: almeno per le nuove cartelle sembrano esserci molte opportunità per i contribuenti.

La nuova edizione della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel corso del 2017, praticamente una versione riveduta e corretta di quella dettata dal D. L. n. 193 del 2016, attualmente prevista dal decreto legge n. 148 del 16 ottobre scorso, si presenta maggiormente “svincolata” rispetto a quella che l’ha preceduta.

La previsione normativa, che contempla la possibilità di estinguere i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre di quest’anno, ricalca essenzialmente la precedente procedura: fatta eccezione per la tempistica e, aspetto oggetto di questo mio intervento, l’eliminazione di circostanze preclusive proprie della definizione 2016.

Segnatamente, la novità riguarda quanto previsto dal 10 comma dell’articolo 1 del citato decreto n. 148, il quale prevede come la facoltà di definizione dei carichi affidati nel 2017 può essere comunque esercitata anche nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia adempiuto a versamenti da piani rateali in essere.

Come si ricorderà, la precedente “rottamazione” contemplava l’obbligo, per quanti avessero in piedi una dilazione relativa ai carichi che si intendeva estinguere, di onorare le rate scadenti al 31 dicembre 2016, pena l’esclusione dalla procedura.

Ora, complici le endemiche esigenze di gettito dell’erario, da un lato il decreto legge n. 148 stabilisce la rimessione in termini per quanti non hanno versato le rate al 31 dicembre 2016 e, dall’altro, elimina tale presupposto per la rottamazione 2017.

Infatti, per la prima rottamazione il legislatore ha previsto che relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il contribuente non è stato ammesso alla definizione agevolata in ragione del mancato pagamento tempestivo di tutte le rate delle dilazioni scadute al 31 dicembre 2016, il debitore può “rientrare” nell’istituto premiale a condizione che proceda alla presentazione dell’istanza di riammissione e al pagamento di quanto dovuto secondo le nuove tempistiche dettate dal medesimo decreto n. 148.

Conseguentemente, questo “perdono” di manica larga – basti pensare che le rate dell’ultimo scorcio del 2016 dovranno essere onorate con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018 – ha fisiologicamente generato il venir meno del requisito della regolarità dei pagamenti rateali per i carichi e la rottamazione 2017.

Difatti, il decimo comma dell’articolo 1 del decreto n. 148 stabilisce testualmente che la facoltà di definizione dei carichi affidati nel corso del 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Come dire, insomma, che per un carico affidato all’agente della riscossione del gennaio di quest’anno e in ordine al quale il contribuente ha ottenuto la dilazione nel mese di marzo scorso, la circostanza del mancato pagamento di alcune rate, o anche addirittura tutte, non preclude la definizione.

In sostanza, si intende così porre rimedio a quella singolare disparità di trattamento emerse in via “interpretativa” con la precedente rottamazione: per cui i debitori che non avevano richiesto alcuna rateazione e non avevano versato un euro all’erario potevano tranquillamente accedere alla definizione mentre, all’opposto, quanti avevano richiesto e ottenuto la rateazione si vedevano sbarrata la strada della rottamazione se non in linea con i versamenti delle rate al 31 dicembre scorso.

Ora, tutto ciò è venuto meno e, se vogliamo, l’unica preoccupazione dei debitori da carichi affidati nel 2017 che non hanno onorato le rate della dilazione è quella della decadenza dalla rateazione e, conseguentemente, della possibile ripresa delle attività di riscossione coattiva nelle more del perfezionamento della nuova definizione: ma, questa, è tutta un’altra storia….

17 novembre 2017

Carlo Nocera