segnaliamo un interessante caso di contenzioso sul vecchio condono 2002: in caso di ritardo dei versamenti il condono rimane valido!
In tema di condono la sospensione dei termini di adempimento si applica anche alla rate non pagate ed iscritte a ruolo.
Il principio è contenuto nella recente sentenza n. 16556/2017 della Cassazione da cui emerge che la validità del condono ex Legge n. 289/02, non viene inficiata e, pertanto, rimane pienamente efficace ed operante, anche quando non tutte le rate previste per la definizione sono state versate, in quanto la stessa L. 289/02 non prevede, quale requisito per il perfezionamento della definizione, a pena di decadenza, il tempestivo versamento degli importi dovuti.
Com’è noto la legge 27 dicembre 2002, n. 289 introduce le norme per agevolare la definizione delle situazioni e delle pendenze tributarie per gli anni pregressi al 2002 (cd. condono fiscale), prevedendo (art. 9) che il Ministro delle Finanze può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da venti eccezionali o imprevedibili. Tale legge, quindi, individua i destinatari della norma nella categoria generale dei “contribuenti” senza alcuna eccezione e prevede di agevolarli mediante la sospensione od il differimento degli obblighi, non operando alcun distinguo e senza limitazioni operative, come disposto dai giudici di merito nel caso di specie.
L’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 prevede “la definizione dei ritardati od omessi versamenti”, secondo modalità alternativamente rilevanti, disciplinate ai commi 1 e 2 in funzione della circostanza che le relative imposte o ritenute siano state iscritte o meno nei ruoli.
Ai fini del condono è stato chiarito che secondo quanto previsto dal citato art. 9-bis occorre operare una distinzione tra “condono premiale” e “condono clemenziale”. I condoni con effetto “premiale” fanno sorgere in capo al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario del proprio rapporto giuridico tributario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie (Cassazione 18n.353/2007). Tali forme di sanatoria si perfezionano con il pagamento della prima rata e la presentazione dell’apposita istanza: appartengono a tale fattispecie le definizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289/2002. Nel caso dell’art. 9-bis, non essendo prevista alcuna attività di liquidazione ex art. 36-bis Dpr n. 600/1973, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di tutte le rate.
Nel caso in esame il contribuente ha impugnato il diniego del condono ex art. 9-bis legge n. 289/2001, emesso dall’Agenzia delle entrate per versamenti non capienti, ritenendo di potersi avvalere della sospensione dei termini in quanto residente in Comune (provincia di Catania) colpito da eventi calamitosi del 2002. La CTP e la CTR hanno accolto il ricorso del contribuente, sicché l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione.
La Corte non ha accolto la tesi erariale secondo cui la presentazione della dichiarazione integrativa di condono e l’esecuzione dei relativi versamenti sarebbero atti non riconducibili alla nozione “adempimento di obblighi di natura tributaria”. Tale tesi sarebbe in contrasto con la rato legis che è quella di consentire ai contribuenti residenti in zone colpite da eventi calamitosi di differire gli adempimenti fiscali per concentrare le proprie risorse economiche nell’attività di ricostruzione.
La Corte ha affermato l’equiparabilità degli adempimenti necessari per avvalersi del condono a tutti gli altri adempimenti degli obblighi tributari. In particolare, l’art. 9, c. 2, L. n. 212/1990 ha previsto che è possibile sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, quali sono quelli verificatisi in alcuni comuni della provincia di Catania nel corso dell’anno 2002.
I giudici di legittimità hanno espresso il principio secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto la norma di cui alla legge n. 289/2002 non consente di limitarne la portata generale introducendo eccezioni non contemplate, che potrebbero ritenersi condivisibili in tema di condono ma che risultano inconferenti nel caso di sospensione di versamenti; infatti la ratio della norma è quella di favorire i contribuenti “interessati da eventi eccezionali o imprevedibili e della tipologia di agevolazioni da essa previste (Cass. nn. 1074/2014 e 24415/2014).
9 settembre 2017
Davide Di Giacomo