Modello EAS: presentazione tardiva sanabile o no

proviamo a rispondere ad un dubbio che ci pongono spesso i nostri lettori: l’omessa presentazione del Modello EAS (comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi del Terzo settore) è sanabile?

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_QuestitiIl D.L. n. 185/2008, che ha istituito la comunicazione EAS, comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi non commerciali e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (salvo particolati esclusioni), convertito con modifiche dalla Legge n. 2/2009, è stato emanato al fine di poter effettuare gli opportuni controlli, da parte degli organi dell’Amministrazione Finanziaria, nei confronti degli Enti associativi che, avendone i requisiti, si avvalgono delle disposizioni agevolative previste dall’articolo 148 del TUIR e del D.P.R. n. 633/1972 imponendo l’obbligo della presentazione di tale modello pena il non riconoscimento di tali agevolazioni e benefici configurando quindi tutte le attività svolte dall’Ente attività commerciale.

In tal senso l’articolo 148 del TUIR al comma 1 recita che non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli Eltri enti non commerciali di tipo associativo.

Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Il D.L. n. 185/2008 è stato oggetto di diverse Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circolari n. 12/E del 9 aprile 2009, n. 45/E del 29 ottobre 2009, e n. 51/E del 1° dicembre 2009, Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010 e Circolare n. 6/E del 24.02.2011) dovute ad una non chiara scrittura ed interpretazione dello stesso con conseguenti proroghe tanto da portare l’ennesima e ultima presentazione al 31 marzo 2011 termine ultimo per l’invio. A supporto, infatti, il Decreto “Milleproroghe” varato a fine 2010 aveva infatti riaperto i termini per la trasmissione del modello, scaduti ormai da più di un anno (il 31 dicembre 2009).

Ciò premesso come si può comportare un’associazione che non avesse presentato tale comunicazione all’Agenzia delle Entrate? Si può sanare tale dimenticanza?

Si ribadisce che l’omessa presentazione del modello EAS entro i termini previsti, comporta l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati e le conseguenze che ne derivano sono particolarmente gravi. Infatti, continuando a svolgere la sola attività istituzionale, tra la quale anche il semplice incasso delle quote sociali, tale attività si trasformerà automaticamente in attività commerciale, con la conseguente tassazione di tali introiti.

Ricordando che i termini di presentazione del modello EAS, sono diversi a seconda che si tratti di:

  • Enti di nuova costituzione, il modello va presentato entro 60 giorni dalla costituzione;

  • Enti che perdono i requisiti qualificanti, il modello va presentato entro 60 giorni dalla data in cui si perdono i requisiti;

  • Enti in essere, nei quali nel corso dell’anno sono intervenute variazioni di alcuni tipi di dati precedentemente comunicati, il modello va presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Ricordando che con la Risoluzione n. 125/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che, in caso di variazione dei dati contenuti nelle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” del modello EAS, gli Enti non commerciali non sono tenuti alla presentazione di un nuovo modello, in quanto informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria tramite comunicazioni avvenute con altri modelli.

Tutto ciò ricordato si può sanare tale omissione se commessa nell’annualità pregressa attraverso la “remissione in bonis” (D.L. n. 16/2012), istituto che riguarda i soggetti che intendono fruire di benefici di carattere fiscale o di accesso a regimi fiscali opzionali, ma che non hanno adempiuto, tempestivamente, all’obbligo di comunicazione preventiva ovvero ad altri adempimenti di carattere formale. Tale istituto, infatti, consente di sanare l’irregolarità od omissioni di natura formale negli adempimenti previsti dalla legge:

  • effettuando la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione EAS (attualmente 30 settembre);

  • versando, entro tale termine, un importo di euro 258 a titolo di sanzione fissa, con codice tributo 8114; ossia l’importo minimo previsto dall’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 471 del 1997.

Non potranno usufruire di tale istituto coloro ai quali siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. L’istituto della remissione in ogni caso può essere esercitato qualora i suddetti accessi, ispezioni, verifiche si riferiscano a settori diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale (Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2012).

In tutti gli altri casi, dove non fosse possibile usufruire della “remissione in bonis”, si è chiarito che chi obbligato alla presentazione del modello EAS, in possesso di codice fiscale, non avesse assolto a tale onere entro il 31 marzo 2011 o successivamente nei termini previsti per tale adempimento, non ha più nessuna possibilità di sanare l’omessa presentazione.

Lo scorso 29 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’Interrogazione parlamentare n. 5-09617, ha finalmente chiarito che il termine fissato per la presentazione del modello EAS, non ha carattere perentorio. Dunque la presentazione oltre i termini non preclude all’Ente associativo di usufruire del regime agevolato di non imponibilità delle attività istituzionali non commerciali previste dall’articolo 148 del TUIR del D.P.R. n. 633/772, bensì impedisce all’Ente di usufruire del regime di favore per le attività realizzate antecedentemente alla data di presentazione del modello. Infatti, all’Ente associativo che non ha presentato il modello EAS è comunque consentito di fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali ad essi riservati attraverso l’istituto della “remissione in bonis” nei casi applicabili, oppure, dove non applicabile tale istituto, dal periodo successivo alla sua presentazione.

Nell’Interrogazione parlamentare non viene però detto nulla in merito della “remissione in bonis” nel caso di presentazione tradiva del modello EAS per variazioni dati oltre il termine del 31 marzo.

15 maggio 2017

Ezio Bressan e Gianfranco Costa

articolo tratto dalla circolare settimanale, uno strumento molto gradito ai nostri utenti: vedi….