Equitalia: la domanda per riprendere la rateazione va proposta entro il 20 ottobre

per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione con Equitalia e per i quali è possibile essere riammessi al beneficio della rateazione in base al recente decreto ‘enti locali’, il termine ultimo per proporre domanda è il prossimo 20 ottobre

rateE’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto scorso la legge di conversione del c.d. decreto “Enti locali” (legge n. 160 di conversione del D.L. n. 113/2016). E’ iniziato così a decorrere il termine di 60 giorni per la presentazione dell’apposita istanza necessaria per ottenere una nuova rateazione da parte dei contribuenti decaduti dai piani precedentemente accordati.

Per ciò che riguarda l’ambito applicativo della disposizione (l’art. 13–bis) sono interessate tutte le rateazioni dalle quali i contribuenti risultino decaduti alla data dell’1 luglio 2016, ma gli effetti sono diversi a seconda di quando sia stato concesso in precedenza il beneficio.

In particolare, è necessario distinguere due diverse fattispecie. I contribuenti che hanno beneficiato di un precedente piano di rateazione concesso anteriormente all’entrata in vigore della riforma prevista dal D.Lgs n. 156/2015 (prima del 22 ottobre 2015), rispetto ai contribuenti che hanno ottenuto la rateazione sulla base del predetto decreto. Quest’ultimo caso potrebbe riguardare sia contribuenti in precedenza decaduti, ma anche coloro che hanno ottenuto la rateazione per la prima volta.

I contribuenti che hanno ottenuto la rateazione prima dell’entrata in vigore del predetto D.L. n. 159/2015, quindi che sono decaduti dopo il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, possono fruire della nuova opportunità, ma a condizione di pagare preliminarmente tutto il pregresso (le rate scadute). Sembra essere questa l’interpretazione corretta. Invece i contribuenti che hanno ottenuto il beneficio dopo il 22 ottobre 2015 fruendo, quindi, delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 159, possono ottenere una nuova rateazione senza pagare l’importo precedentemente scaduto.

La nuova rateazione può riguardare sia debiti aventi natura tributaria, ma anche debiti iscritti a ruolo aventi altra natura come, ad esempio, i contributi previdenziali. Possono essere nuovamente ammessi ad un nuovo “piano” anche i contribuenti che sono decaduti dalle maxi rateazioni di 120 rate.

Alcune utili indicazioni possono essere desunte dal modello dell’istanza di rateazione pubblicato sul sito internet di Equitalia. In primis si desume che la durata del piano è decisa dal contribuente ed è completamente svincolata dalla precedente rateazione (la rateazione è completamente nuova).

La durata massima della rateazione straordinaria non può superare 72 rate mensili. Tuttavia, se la rateazione iniziale era più lunga, è ammessa la conservazione della durata originaria. L’ammontare minimo della rata è di 50 euro. Per le società in liquidazione la durata massima è di 24 rate mensili. A seguito della presentazione dell’istanza (e dell’ottenimento della nuova rateazione) non possono essere iscritti né fermi amministrativi sui veicoli, né ipoteche, ma restano salvi quelli già iscritti.

La nuova disposizione (l’art. 13–bis in rassegna) risulta estremamente rigorosa per ciò che riguarda le ipotesi di decadenza futura. Infatti, il mancato pagamento di sole due rate, anche non consecutive, determina la perdita del beneficio.

Il termine di presentazione dell’istanza del 20 ottobre è, come anticipato, tassativo. Pertanto la presentazione tardiva anche di un solo giorno preclude definitivamente al contribuente la possibilità di accesso al nuovo beneficio.

La disposizione riguarda anche la decadenze delle precedenti rateazioni concesse dall’Agenzia delle entrate relative ad acquiescenze ad accertamenti e ad accertamenti con adesione. Ciò a condizione che la decadenza si sia verificata tra il 16 ottobre 2015 e l’1 luglio 2016. Nessuna limitazione è prevista per le imposte. Pertanto il beneficio riguarda anche le imposte indirette quali, ad esempio, l’Iva e l’imposta di registro.

Anche in questo caso la rimessione in termini è subordinata alla presentazione dell’istanza entro il termine tassativo del 20 ottobre 2016, senza che sussista la necessità (per esse ammessi) di effettuare preventivamente alcun versamento.

5 settembre 2016

Nicola Forte