La riammissione alle rateazioni di Equitalia

dopo l’approvazione del Decreto Legge “Enti Locali”, sono riammessi al beneficio della rateazione i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione alla data dell’1 luglio 2016: ecco in quali casi è possibile chiederla

equitaliaDopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge (c.d. “Enti locali”, D.L. n. 113/2016, dal titolo “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” – convertito con modifiche nella Legge 160/2016 pubblicata nella G.U. n. 194 del 20/8/2016) i contribuenti   che sono decaduti da un precedente piano di rateazione concesso hanno a disposizione 60 giorni per presentare un’apposita istanza per ottenere una nuova rateazione di 72 o di 120 rate.

Non si tratta, però, di una mera riapertura dei termini in quanto sono previste diverse novità.

Possono fruire del beneficio i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione alla data dell’1 luglio 2016. Il nuovo piano potrà prevedere al massimo 72 rate mensili per il rimborso del debito.

Secondo una prima novità la nuova rateazione potrà essere concessa anche se al momento della presentazione della domanda le rate precedenti, già scadute e che hanno determinato la decadenza, non sono state integralmente pagate. Sotto questo profilo l’ottenimento della nuova rateizzazione sarà sicuramente più agevole. Tuttavia, sotto un altro profilo la normativa è più restrittiva. Sarà sufficiente non pagare anche solo due rate non consecutive per decadere dalla nuova rateizzazione concessa. Invece in precedenza, i contribuenti che avevano ottenuto la rateizzazione in base al decreto n. 159/2015, sarebbero decaduti dopo il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

Inoltre è possibile ottenere un nuovo piano di rateazione a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, nei casi di dilazione concesse, a qualunque titolo, prima del 22 ottobre 2015.

Tale ultima indicazione determina, nella sostanza un “doppio” binario con un trattamento diversificato. I contribuenti che hanno ottenuto la rateazione prima dell’entrata in vigore del predetto D.L. n. 159/2015, quindi che sono decaduti dopo il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, possono fruire della nuova opportunità, ma a condizione di pagare preliminarmente tutto il pregresso (le rate scadute). Invece i contribuenti che hanno ottenuto il beneficio dopo il 22 ottobre 2015 fruendo, quindi, delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 159 possono ottenere una nuova rateazione senza pagare l’importo precedentemente scaduto.

L’indicazione normativa penalizza, quindi, i contribuenti hanno ottenuto e rispettato inizialmente i piani di rateazione in un epoca più remota. Invece risultano avvantaggiati coloro che hanno fruito del medesimo beneficio più recentemente.

Possono concretamente verificarsi due diverse situazioni. Il contribuente potrebbe aver ottenuto in epoca remota la rateazione dei debiti tributati iscritti a ruolo. Potrebbe essere successivamente decaduto ed aver ottenuto un’ulteriore dilazione in base al citato D.L. n. 159/2015. In questo caso, qualora il contribuente sia decaduto ancora una volta potrà fruire della disposizione in commento senza pagare le rate pregresse. Viceversa il contribuente potrebbe aver ottenuto la rateazione prima del 22 ottobre 2015 e nonostante la decadenza non abbia fruito della riapertura dei termini prevista dal citato decreto legge. In questo caso, come ricordato, per fruire della novità contenuta nel c.d. Decreto “Enti locali” dovrà versare preventivamente le rate “arretrate”. In entrambi i casi, come ricordato, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determinerà la decadenza dal nuovo piano di rateazione.

La disciplina in rassegna concede un’altra possibilità anche ai contribuenti che hanno aderito agli accertamenti dell’Agenzia delle entrate, dal 15 ottobre 2015 all’1 luglio 2016. Anche questi contribuenti hanno la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione, anche in caso di rate scadute e non saldate. I soggetti interessati dovranno inviare la relativa richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge Enti locali.

Un’ulteriore novità consiste nell’incremento da 50.000 a 60.000 euro dell’importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale Equitalia accetta la rateazione soltanto se il contribuente può provare la situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova.

29 agosto 2016

Nicola Forte