Comunicazione di irregolarità e riduzione delle sanzioni

la Legge di stabilità 2016 anticiperà la riduzione delle sanzioni dovute sulle comunicazioni di irregolarità (tra cui rientrano anche i recuperi derivanti da controllo formale) al 2016: i vantaggi per i contribuenti morosi nei confronti del Fisco

Sanzioni attenuate dal prossimo 1 gennaio 2016 dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate in materia dal decreto legislativo n. 158/2015. Sembra oramai scontato che la Legge di stabilità del 2016 anticipi l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dall’inizio del prossimo anno anziché dall’1 gennaio 2017.

Le novità riguarderanno anche i preavvisi di irregolarità e i contribuenti in taluni casi potranno fruire della riduzione della sanzione dal 30% al 5% effettuando il versamento entro i trenta giorni successivi alla notifica della comunicazione.

Il duplice beneficio è dovuto al combinato disposto degli artt. 13, c. 1 del D.Lgs n. 471/1997, e 2, c. 2 del D.Lgs n. 462/1997. La prima disposizione, se letta isolatamente dalla seconda, sembrerebbe prevedere un beneficio parziale, ma in realtà non è così.

L’art. 13 prevede che “Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà”. In pratica in tale ipotesi la sanzione è ridotta dal 30% al 15%. La novità riguarda sia l’ipotesi in cui il contribuente dovesse effettuare spontaneamente il versamento omesso, avvalendosi del ravvedimento operoso, ma anche l’ipotesi in cui il contribuente, dopo aver effettuato il versamento tardivo (entro i novanta giorni successivi), non regolarizzi la propria posizione.

Ad esempio se il contribuente versa tardivamente il saldo dell’Irpef entro i sessanta giorni successivi rispetto alla scadenza originaria (16 giugno) potrebbe decidere di non avvalersi del ravvedimento operoso. Potrebbe, in considerazione dell’importo modesto da versare, attendere la comunicazione di irregolarità con l’irrogazione della sanzione e la richiesta di pagamento degli interessi. In questo caso, l’Agenzia delle entrate, nel predisporre il preavviso di irregolarità, dovrà tenere conto che il pagamento dell’imposta è stato effettuato entro i novanta giorni successivi rispetto alla scadenza originaria. Troverà applicazione la nuova disposizione con l’automatica riduzione della sanzione alla metà. Il preavviso di irregolarità, se corretto, dovrà prevedere l’irrogazione di una sanzione “ridotta” pari al 15%. Ad esempio se l’Irpef versata tardivamente ammonta a 1.000 euro, la sanzione irrogata sarà pari a 150 euro anziché a 300 euro.

A questo punto sarà applicabile anche la previsione di cui all’art. 2, comma 2 del citato D.Lgs n. 462/1997. Pertanto, se il contribuente effettua il pagamento della somma richiesta (solo la sanzione e gli interessi) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione “l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione”.

In pratica “accettando” il contenuto del preavviso di irregolarità e versando le somme richieste entro i trenta giorni successivi il contribuente beneficerà di un ulteriore “sconto”. In tale ipotesi la sanzione potrà essere correttamente versata nella misura del 5% (un terzo del 15%). Nell’esempio il contribuente dovrà versare entro i trenta giorni successivi 50 euro oltre agli interessi calcolati con le predette modalità.

La prima riduzione della sanzione (in misura pari alla metà) non troverà però applicazione laddove l’emissione del preavviso sia dovuta ad eventuali correzioni della dichiarazione presentata dal contribuente. In questa ipotesi il versamento delle maggiori imposte non potrà più essere effettuato entro i novanta giorni successivi alla scadenza originaria. Sotto questo profilo la disciplina resta invariata e l’Agenzia delle entrate potrà irrogare la sanzione del 30% ridotta ad un terzo (10%) laddove la somma risultante dal preavviso dovesse essere versata entro i trenta giorni successivi dal ricevimento della comunicazione.

Sembra essere questa la soluzione corretta salvo sostenere la diversa tesi secondo cui il termine di novanta giorni decorre non dalla scadenza originaria, ma dalla comunicazione di irregolarità dell’Agenzia delle entrate. Questa diversa interpretazione si pone però in evidente contrasto con la previsione di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. n. 471/1997. Infatti, la riduzione alla metà per i versamenti entro i novanta giorni successivi è prevista dal comma 1 ed il primo periodo della medesima disposizione contiene un esplicito riferimento “alle prescritte scadenze”. Risulta quindi evidente che la predetta riduzione trova applicazione esclusivamente laddove il versamento sia effettuato entro un “breve termine” (novanta giorni) rispetto alla scadenza originaria e non a quella prevista dal preavviso per fruire dell’ulteriore riduzione ad un terzo della sanzione dovuta.

23 dicembre 2015

Nicola Forte