Revisori Enti Locali: niente compensi se titolari di cariche elettive

I revisori titolari di cariche elettive non possono percepire il compenso previsto ma devono limitarsi ad ottenere il rimborso delle spese. A cura di Marco Rossi.

 

I revisori titolari di cariche elettive non possono percepire il compenso previsto ma devono limitarsi ad ottenere il rimborso delle spese (oltre che l’eventuale gettone di presenza, di importo comunque non superiore a 30 euro a seduta).

E’ quanto hanno ribadito più volte le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti (si veda, tra gli altri, il parere della Sezione Lombardia n° 38/2015) affrontando l’applicazione dell’art. 5, comma 5, della L. 122/2010, secondo cui «ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta».

L’obiettivo della disposizione, infatti, è quello «escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 21109 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo».

Tale effetto, tra l’altro, opera a prescindere da qualsiasi collegamento tra l’amministrazione conferente l’incarico e l’ente in cui il destinatario è titolare della carica elettiva, che determina comunque il venire meno della possibilità di percezione del compenso.

Ne consegue così, immediatamente, che lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva impone l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall’art. 5, comma 5, della L. 122/2010, anche nell’ipotesi che, in relazione a tale carica (ad esempio di sindaco o semplice consigliere), non sia percepito alcun emolumento (eventualmente a seguito di rinuncia).

 

Fanno eccezione i rimborsi spese e l’eventuale gettone di presenza entro l’importo massimo di 30 euro che, tuttavia, considerando la disciplina sui compensi dei revisori degli enti locali attualmente vigente (di cui al D.M. 20.05.2005), non appare corrispondente ad una soluzione legittimamente percorribile.

A ben vedere si tratta di un effetto fortemente penalizzante (e non del tutto razionale) sul trattamento economico spettante ad organi di controllo che, negli ultimi anni, hanno visto crescere in modo esponenziale compiti, adempimenti e responsabilità a presidio della migliore gestione finanziaria degli enti locali e del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Ciò, a maggior ragione in relazione al criterio di selezione in vigore da qualche anno, che si basa sostanzialmente sulla “sorte”, attraverso l’estrazione con procedura informatica (da parte delle Prefetture) nell’ambito di un elenco appositamente composto, che impedisce oggettivamente qualsiasi possibile legame (ferme le incompatibilità) tra la carica elettiva rivestita e l’incarico di revisore eventualmente acquisito.

Anche alla luce di tale indicazione sembra ormai indispensabile un’attenta riflessione sulla figura del “revisore dell’ente locale”, a partire dai compiti e dal ruolo, che dovrebbero essere legati più alle logiche della “revisione aziendale” (anche rispetto alla regolarità amministrativo-contabile) che non allo svolgimento di attestazioni puntuali o di verifiche meramente formali (come per il certificato al bilancio di previsione ed al rendiconto).

 

21 settembre 2015

Marco Rossi