Modello 770, tutti i casi di ravvedimento operoso: lo strumento del ravvedimento operoso per errori di presentazione o mancata indicazione ritenute

uno degli adempimenti rinviati a settembre è il modello 770: ecco un ripasso delle criticità relative al ravvedimento operoso per tale modello e dei ravvedimenti da operare prima della scadenza del 21 settembre

Anche quest’anno, i contribuenti hanno fruito della proroga al 21 settembre 2015 della scadenza per la presentazione del modello 770 (ordinariamente stabilita al 31 luglio). Tutto ciò consente una “dilatazione” dei termini entro i quali è possibile avvalersi del ravvedimento operoso per sanare, pagando sanzioni ridotte, le violazioni che si riferiscono a questo tipo di dichiarazione.

In base alle regole generali, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già accertata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Non sono invece di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale. La constatazione della violazione o il controllo di un singolo periodo d’imposta, non ostacolano la possibilità di usufruire del ravvedimento per periodi d’imposta diversi.

Con il ravvedimento operoso possono essere sanate sia violazioni di natura formale, che non hanno conseguenze sostanziali e che dunque non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, sia violazioni di natura sostanziale che incidono sulla determinazione e sul pagamento dei tributi.

Adoperando il ravvedimento, le sanzioni sono ridotte:

– a 1/10 se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve);

– a 1/8 se il ravvedimento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo).

Inoltre, in relazione agli omessi (o ritardati) versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione prevista (30%) è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (ravvedimento sprint).

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contemporaneamente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, pari all’1% dal 1° gennaio 2014, con maturazione giorno per giorno.

Presentazione della dichiarazione tardiva

Per il modello 770/2015, è possibile applicare il ravvedimento solo in caso di dichiarazione tardiva. Con tale affermazione si intende la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.

In tale ipotesi la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine dei 90 giorni, il pagamento di una sanzione ridotta pari a 1/10 di 258 euro (corrispondente, quindi, a 25 euro), ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il versamento delle ritenute.

Inoltre, nel caso di dichiarazione infedele, la sanzione minima prevista, (pari al 100% delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di 258 euro) è ridotta a 1/8 (pertanto è pari al 12,5%), a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo:

– venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

– venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, pari a 258 euro, è ridotta a 1/8 (quindi, a 32 euro), a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo:

– venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

– venga presentata la dichiarazione integrativa.

Inoltre, anche la sanzione di 51 euro, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta a 1/8 (quindi a 6 euro).

Ravvedimento violazioni modello 770/2015

Per l’omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate o versate in ritardo.

Per le ritenute alla fonte non eseguite, in tutto o in parte, in aggiunta alla sanzione per mancato versamento, si applica anche la sanzione amministrativa del 20% dell’ammontare non trattenuto.

Si ricorda che il versamento diretto ad ufficio incompetente non è sanzionato a condizione che gli importi siano versati tempestivamente.

Nei casi in cui, invece, il modello F24 non contenga gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da 103 a 516 euro.

Usufruendo del ravvedimento, la sanzione del 30% viene ridotta:

– al 3% (1/10 del 30%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve);

– al 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo).

L’eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute che precede il mancato versamento può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 2,5% dell’ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.

Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa.

Ravvedimento sprint

Chi vuole sanare subito la sua posizione con il Fisco può utilizzare il ravvedimento sprint. In tal caso, la sanzione pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta a un importo pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura del 2% giornaliero.

Pertanto, la riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ad estinguersi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30%. In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

– le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%);

– se entro i 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di 1/10, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 x 30% / 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 x 30% / 10).

Errori nella compilazione del modello di versamento F24

Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione dei dati erroneamente indicati sul modello F24.

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Erario”, “Regioni e “Ici ed altri tributi locali” relativi a: codice fiscale, periodo di riferimento, codice tributo e suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo.

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero

Per l’omessa presentazione dell’F24 contenente i dati relativi alla compensazione eseguita, è prevista la sanzione di 154 euro, ridotta a 51 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

Il ravvedimento si definisce con la presentazione del modello F24 e il pagamento della sanzione ridotta a:

6 euro (1/8 di 51 euro), se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;

19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

Abbiamo a disposizione un’ottima applicazione excel per il calcolo del ravvedimento

27 agosto 2015

Giovanna Greco