Il nuovo bonus scuola: credito d'imposta del 65% su erogazioni liberali in denaro a favore della scuola

dopo l’art bonus, il Governo ha creato il ‘bonus scuola’ per incentivare le erogazioni alle scuole

Dall’art. 1, c. 145, della L. n. 107/2015, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, arriva il bonus scuola.

Infatti, detta norma, sulla falsariga di quanto disposto per il cd. art-bonus1, prevede che “per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonchè agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

 

In forza di quanto previsto dal comma 147, dell’articolo 1 il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.

 

La norma obbliga i soggetti beneficiari a dare pubblica evidenza/comunicazione dell’ammontare delle somme erogate, nonchè della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

ANALISI

In attesa delle prime istruzioni ufficiali, forniamo le nostre prime indicazioni.

Il regime fiscale agevolato introdotto ha natura temporanea.

La misura del credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2015 e nel 2016, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2017, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore della scuola, per specifici interventi indicati nella norma.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il comma 3 prevede che, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione, ai sensi dell’art.17 del D.lgs. n. 241/97, e non rileva ai fini delle Imposte Dirette e dell’IRAP.

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica adottata, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della scuola previste dalla norma in esame.

Relativamente alle modalità, fermo restando che il credito di imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo, in analogia a quanto previsto per il cd. Art-bonus (D.L. n.83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, che ha introdotto, tra l’altro, a decorrere dal 1° giugno 2014, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura), i soggetti titolari di reddito di impresa potranno utilizzare il credito d’imposta tramite compensazione, a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali; mentre (cfr. CM n. 24/2014) “le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. In particolare, questi ultimi iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale”.

 

La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla “ripartizione in tre quote annuali di pari importo”, deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.

Il credito in esame non rileva ai fini reddituali ed IRAP. Così come per altri crediti d’imposta, infatti, esso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 del T.U. n.91/86; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, c. 5, del medesimo T.U..

 

29 agosto 2015

Roberta De Marchi

1 Il D.L. n.83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto, tra l’altro, a decorrere dal 1° giugno 2014, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”).