Con la sentenza n. 8638 del 29 aprile 2015 (ud. 13 febbraio 2015) la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di Irap professionisti, in presenza di spese elevate.
Il processo
Il contribuente, esercente la professione di revisore contabile, impugnava il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per gli anni dal 1998 al 2004.
La CTP di Parma, respingeva l'istanza di rimborso. La CTR dell'Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, in parziale riforma della sentenza della CTP, accoglieva il ricorso del contribuente limitatamente alle annualità 2003 e 2004.
La CTR, in particolare, con riferimento all'annualità sopra indicate, rilevava che il contribuente non si era avvalso di dipendenti e collaboratori stabili, mentre le dotazioni di mezzi quali risultanti dal registro beni ammortizzabili ricomprendeva beni certamente non inerenti all'attività professionale svolta e che quindi erano inidonei ad attestare la sussistenza di quella "autonoma organizzazione" che è presupposto dell'Irap.
Il ricorso delle Entrate
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che la CTR ha omesso ogni valutazione sull'incidenza e rilevanza dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente, avuto riguardo in particolare ai costi esposti nel quadro RE, costituenti indici di attività autonomamente organizzata.
Lamenta al riguardo che la CTR si è limitata ad “affermazioni generiche, ritenendo irrilevanti le spese relative a lavori di ristrutturazione, vari elementi di arredo, di rappresentanza, tappeti e quadri, nonostante lo stesso contribuente avesse affermato, nell'atto di appello, che tali spese si riferivano a locali usati per studio professionale”.
La sentenza
Rilevano i massimi giudici che è ormai orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che il tributo Irap è dovuto quando sussiste il requisito dell'organizzazione autonoma dell'attività (v., ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2007, n. 3680). “In particolare si precisa che l'autorganizzazione del professionista, intesa come autonomia ed indipendenza nell'esercizio della attività rispetto ai terzi, è sì un elemento essenziale per la sottoposizione all'imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull'esistenza