La corretta applicazione degli studi di settore, sia nella funzione di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo sia nella funzione di accertamento, è subordinata a due condizioni:
-
La capacità dell’analisi di congruità e coerenza di rappresentare correttamente la situazione produttiva del cluster (campione significativo di contribuenti);
-
La effettiva appartenenza del contribuente al cluster e la coincidenza della situazione produttiva del contribuente con la situazione di normalità economica su cui è radicata l’analisi di congruità e coerenza elaborata dagli studi di settore.
In altre parole, il principio di cui sopra, affermato dall’agenzia delle entrate con la circolare 8/E/2008, vuole dire che il verificarsi di situazioni ed eventi idonei ad incidere sulla condizione di normalità economica predeterminata dagli studi di settore, determina l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore sia ai fini della funzione di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo sia ai fini della funzione di accertamento.
Tra le ipotesi di non normalità nello svolgimento delle attività nel periodo di imposta, le istruzioni annoverano la situazione di modifica dell’attività svolta nel periodo di imposta.
In particolare, le istruzioni precisano che, nel caso in cui nel periodo di imposta il contribuente cessa l’attività svolta per iniziarne una nuova, il medesimo è escluso dall’applicazione degli studi di settore e dovrà indicare, nel modello dichiarativo, quale causa di esclusione il codice 11.
Condizione per l’operatività della causa di esclusione, ovviamente, è che le due attività, quella cessata e quella iniziata, non sia contemplate dal medesimo studio di settore.
La causa di esclusione, per modifica dell’attività svolta, fa riferimento ad una situazione di radicale mutamento intervenuto nella struttura produttiva del contribuente che depone per la non