La richiesta di rimessione in termini del contribuente nel processo tributario (con fac-simile)

la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimesso in termini: una guida pratica per il difensore del contribuente che necessita di essere rimesso in termini con un utilissimo fac-simile processuale

 

Dato normativo

Il vigente art. 153, c. 2, c.p.c., così recita: “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimesso in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo comma”. Secondo l’art. 153, c. 2, il giudice provvede sull’istanza di rimessione ai sensi dei commi 2 e 3 del successivo articolo 294, che nel disciplinare la rimessione in termini del contumace, dispone in particolare che “Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti”.

Termine per impugnare

L’art. 153 c. 2 c.p.c. generalizza la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di ottenere la rimessione in termini a proprio favore, anche in relazione quindi a decadenze maturate esternamente al processo, come quella relativa al termine per impugnare o per il deposito del ricorso.

È consentita alla luce della novella normativa una applicazione generalizzata dell’istituto della remissione in termini anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudizio di primo grado e precisamente è possibile utilizzare l’istituto della rimessione in termini anche per le decadenze relative al compimento del termine perentorio per instaurare il giudizio.

L’inserimento tra le disposizioni generali dell’istituto della rimessione in termini comporta l’applicazione della remissione in termini anche alle fasi di impugnazione.

Il giudice tempera il rigore della previsione del termine di decadenza ex art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 ove ritenga che il ricorso tardivo sia scusabile ovvero non imputabile alla parte ; non si perviene, in tal modo, ad un’ingiusta o aberrante pronuncia d’irricevibilità del ricorso per tardività ma ad una pronuncia di merito.

Principio di integrazione

L’istituto in esame è ormai valvola di sicurezza, anche del sistema processuale tributario, in virtù del rinvio di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992; la tesi della specialità della materia tributaria non può giustificare, sotto il profilo del diritto alla difesa, che la tutela restitutoria non trovi cittadinanza nel processo tributario.

Il giudizio di compatibilità (rectius: il risultato ermeneutico) in questione deve essere raggiunto in modo conforme alla Costituzione ossia in modo da assicurare il rispetto dei valori o principi riconosciuti dalla carta costituzionale (si pensi al principio d’effettività della tutela giurisdizionale). L’interprete deve comunque tener conto del fatto che il legislatore può regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale, a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima.

Lo spirito della nostra Costituzione richiede quella sensibilità giuridica della Commissione tributaria che superi, in via ermeneutica, il dato letterale ovvero che adatti il processo tributario alle mutevoli o dinamiche esigenze di giustizia tributaria.

D’altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso l’esistenza di un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, ma le diversità devono avere una ragion d’essere, che con riguardo al processo tributario è difficile ravvisare in tema di remissione in termini.

È evidente che la ratio della rimessione in termini, che elimina l’irricevibilità del ricorso tardivo, permette di garantire la tutela giurisdizionale nel merito ai contribuenti, che sono incorsi in errore a loro non imputabili (si pensi alla mancata indicazione nell’atto impugnato del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere).

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25 maggio 2015

Ignazio Buscema

 

FACSIMILE

Remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI…..

 

RICORSO CON ISTANZA DI REMISSIONE IN TERMINI EX ART. 153 C.P.C.

 

Per: la Soc…. nel giudizio contro: Ente impositore di… nella persona del rappresentante pro-tempore

 

La Soc. …, con sede in… (C.F. …), nella persona del proprio rappresentante legale sig. …, difesa per delega a margine del presente atto dall’Avv. /Dott. /Rag. … ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in …, C.A.P. …, via … n. …

Il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 16, c. 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: …

RICORRE

avverso l’atto.. n…. emesso da,……., notificato il…, per i seguenti motivi, salvo altri ai sensi del c. 2 dell’art. 24, D.Lgs. n. 546/1992.

IN FATTO

Con provvedimento n. …, notificato il … l’ente impositore di … richiedeva …, affermando che … (illustrare i fattisalienti della controversia, utili ad introdurre e fondare le successivedoglianze in diritto)

IN DIRITTO

Il provvedimento … è illegittimo per i seguenti motivi (illustrare progressivamente i motivi di impugnazione):

1)…

2)…

ISTANZA DI REMISSIONE

Si presenta contestualmente al presente ricorso notificato il … istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

Tale norma vieta al giudice tributario di pervenire alla declaratoria d’irricevibilità del ricorso intempestivo in presenza di situazioni indipendenti dalla volontà del contribuente ossia per impedimento oggettivi di forza maggiore. L’istante è incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile in quanto … (esporre i fatti che hanno impedito il compimento dell’atto nel termine perentorio e indicare le prove dell’impedimento); pertanto, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 153, c. 2, c.p.c.per la rimessione in termini dell’istante.

 

Per i sopra indicati motivi la società, tramite il sottoscritto difensore,

CHIEDE

in via preliminare con ordinanza a norma degli artt. 153, c. 2 e 294, cc. 2 e 3, c.p.c. di rimettere in termini il ricorrente sopra specificato poiché trattasi di tardiva ma incolpevole proposizione del ricorso. Il ricorrente si è trovato per forza maggiore o caso fortuito in circostanze ostative del tempestivo esercizio del potere di impugnazione dell’ atto.

CHIEDE

che codesta On. le Commissione tributaria provinciale di …, in accoglimento del presente ricorso, dichiari la illegittimità del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.

 

Si deposita:

1) originale del ricorso (ovvero copia del ricorso consegnato all’ente, con ricevuta di deposito, ovvero copia del ricorso spedito a mezzo servizio postale con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento); 2) copia dell’atto impugnato; 3) procura speciale per atto notar…, del…, Rep. n…. (se la delega non è a margine o in calce al ricorso); 4) altri eventuali documenti.

Luogo e data …

 

Attestazione di conformità della copia del ricorso

(da apporre sulla copia del ricorso prima del depositopresso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale)

 

Ai fini dell’applicazione del contributo unificato nel processo tributario, ai sensi del c. 3-bis dell’art. 14, D.P.R. n. 115/2002, il valore della controversia è pari ad euro …

 

Firma del difensore

(Avv. /Dott. /Rag)

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