E' legittimo il taglio del 10 per cento ai compensi dei Revisori?

come noto, il Decreto Milleproroghe ha previsto un taglio del 10% dei compensi erogati dagli enti locali ai propri revisori; tuttavia vi sono molti dubbi sulla legittimità di questo taglio imposto dal Governo

Merita una dovuto approfondimento la questione dell’applicazione agli enti locali della normativa che imporrebbe alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di decurtare i compensi da corrispondere ai componenti dei suoi organi di controllo, all’indomani della sua estensione anche all’anno 2015 ad opera della Legge Milleproroghe 2015.

Facciamo in particolare riferimento alla disposizione al comma 3 dell’articolo 6 del D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 3 luglio 2010 n. 122, in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della Legge n. 196/2009, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di in carichi di qualsiasi tipo, dovevano essere automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

L’applicazione del vincolo, che a partire dal 2011 non permette alle amministrazione di corrispondere ai componenti degli organi richiamati compensi superiori agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del taglio introdotto, è stata recentemente estesa dall’articolo 10, comma 5, del Decreto-Legge del 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 27 febbraio 2015 n. 11 (cosiddetta Legge Milleproroghe 2015) sino al prossimo 31 dicembre 2015.

La questione dell’applicabilità del vincolo agli organi di controllo degli enti locali (in primis OIV e Revisori) è stata tuttavia al centro di dibattute controversie interpretative, con pronunce discordi da parte della giurisprudenza.

Nel corso del 2011 diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avevano adottato pronunce che interpretavano in senso estensivo l’applicazione della disposizione, affermando che erano soggetti al taglio del 10% sia i compensi corrisposti ai Revisori dei conti degli enti locali sia quelli corrisposti agli organismi indipendenti di valutazione (Oiv) e nuclei di valutazione.

Si richiama in tal senso la Deliberazione n. 6/2011/PAR del 17 febbraio 2011 della Sezione della Corte dei conti per l’Emilia Romagna (in seguito confermata da altri pronunciamenti fra i quali la Deliberazione n. 31/2011 del 3 maggio 2011 della Sezione Sardegna e la Deliberazione n. 60/2011 del 26 maggio 2011 della Sezione Lombardia), in cui si sosteneva che nella decurtazione fossero ricompresi gli organi collegiali, comunque denominati, i cui compensi siano a carico degli enti locali e, quindi, anche i collegi dei Revisori dei conti, in quanto la «la ratio della disposizione risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi quale componente della spesa pubblica». Il medesimo orientamento estensivo di applicazione del vincolo veniva inoltre adottato anche nei confronti dei componenti degli organismi di valutazione, siano essi costituiti come Organismo indipendente di valutazione (OIV) che come Nucleo di valutazione, dalla Sezione di controllo per la Campania della Corte dei conti nella Deliberazione n. 173/2011/PAR del 22 febbraio 2011.

Questa linea di interpretazione estremamente penalizzante per i Revisori degli enti locali è stata in seguito integralmente ribaltata dalla stessa Corte dei conti. Si fa in particolare riferimento alla Delibera n. 4/SEZAUT/2014/QMIG del 10 febbraio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ripresa in questi giorni anche dalla Fondazione nazionale dei Commercialisti in una nota sul tema. Nel pronunciamento la Sezione Autonomie opera una lettura sistemica della disposizione alla luce della quale è risoluta nel ritenere che le disposizioni dettate dall’articolo 6, commi da 1 a 3 del citato D.L. n. 78/2010 non trovano applicazione nei confronti degli enti territoriali. Dalle argomentazioni della Sezione Autonomie si può pertanto trarre la conclusione che i componenti degli Organi di revisione degli enti locali nonché degli OIV e dei Nuclei di valutazione di tali enti non avrebbero mai dovuto subire le decurtazioni operate sui loro compensi dalle amministrazione sulla base della richiamata disposizione.

Ci si chiede ora quali potrebbero essere gli effetti di questa pronuncia per una volta a favore dei Revisori degli enti locali. Sul punto si reputa necessario tenere in dovuta considerazione il carattere di prestazione professionale che disposizioni del titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) attribuiscono all’incarico affidato all’Organo di revisione (cfr. art. 239, comma 4). Lo stesso Ministero delle Finanze qualifica nella R.M. n. 8 dell’8 gennaio 1993 il carattere professionale della prestazione come “rapporto di lavoro autonomo” effettuato da persone iscritte in appositi albi. Occorre pertanto a nostro giudizio operare una dovuta distinzione in riferimento alla questione.

Per gli incarichi assunti dai Revisori dopo l’entrata in vigore della disposizione in realtà ci sarebbe poco da fare, in quanto gli importi dei compensi fissati per legge dal D.M. Interno del 2 maggio 2005 (peraltro mai riviste nonostante l’aggiornamento triennale previsto dalla stessa norma), costituiscono solo un limite massimo, che lascia agli enti locali ampia libertà nella quantificazione effettiva dell’indennità da corrispondere, spesso a valori ben al di sotto di tali soglie. Se un Comune ha pertanto deciso di affidare l’incarico di componente dell’Organo di revisione operando un taglio del 10 per cento sulle somme riconosciute fino al 30 aprile 2010, tale comportamento va considerato legittimo, a prescindere dall’eventualità che il vincolo del citato articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 sia stato o meno tenuto in considerazione dall’ente. In ragione della peculiare natura dell’incarico, eventuali attribuzioni di un compenso ridotto rispetto ai limiti sopra richiamati possono perciò sì reputarsi possibili, ma, come affermato nel 2011 in una nota dall’ANCI Toscana, devono essere accettate, e quindi concordate previamente, con l’interessato.

Un discorso diverso deve invece essere fatto per gli incarichi già in essere alla data di entrata in vigore della disposizione e che avessero subito di imperio la decurtazione del 10 per cento sugli importi del compenso pattuiti in precedenza. In questo caso le pretese dei Revisori (e dei componenti di OIV e Nuclei di valutazione) incisi dal taglio si ritengono fondate, ed è teoricamente ipotizzabile il rischio che gli uffici di Comuni e Province si vedano pervenire richieste di restituzione di quanto effettivamente trattenuto negli ultimi anni sulla base di una norma che non andava loro applicata. È auspicabile tuttavia che anche in tali circostanze il buon senso di entrambe le parti prevalga al fine di trovare un punto di incontro per tutti soddisfacente.

23 marzo 2015

Fabio Federici