Processo tributario: la rimessione della causa alla Commissione di primo grado

la causa è decisa nel merito dal giudice d’appello salvo i casi tassativamente previsti di rimessione alla Commissione Tributaria Provinciale, al fine di rispettare il principio del doppio grado ed il principio del contraddittorio

La causa è decisa nel merito1 dal giudice d’appello salvo i casi, tassativamente2 previsti dall’articolo 59 del D.Lgs. 546/92, di rimessione alla CT Provinciale, al fine di rispettare il principio del doppio grado ed il principio del contraddittorio.

 

La Commissione tributaria regionale rimette la causa alla Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata, quando dichiara la competenza «declinata» (perché la Commissione tributaria provinciale era effettivamente competente per territorio) o la giurisdizione «negata» (perché la materia controversa effettivamente rientrava nella giurisdizione delle Commissioni tributarie) dal primo giudice; si evita, in tal modo, di perdere un grado di giudizio riconosce che nel giudizio di 1′ grado il contraddittorio3 non è stato regolarmente costituito o integrato: a condizione, però, che “sia stato dal contribuente correttamente individuato l’Ufficio della Amministrazione cui spetta la legittimazione passiva al giudizio, non nel caso in cui sia stato evocato in giudizio un Ufficio non legittimato a contraddire, essendo mancata in radice, in tal caso, la rituale instaurazione del rapporto processuale e non essendosi determinata una mera irregolarità del contraddittorio, cui porre rimedio con la regolarizzazione dello stesso innanzi al primo giudice; né tale fattispecie si verifica nel caso di omessa comunicazione dell’avviso di trattazione da parte della segreteria della Commissione tributaria provinciale, che “costituisce causa di nullità della sentenza, ma non legittima il rinvio della causa, da parte del giudice di appello, alla suddetta Commissione, non rientrando in alcuna delle tassative ipotesi elencate nel D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 59; ed in particolare della lettera b) che fa esclusivo riferimento alla mancata costituzione o integrazione del contraddittorio4.

 

Per gli stessi motivi (nel caso di mancata fissazione, da parte del giudice di primo grado, del termine per consentire al ricorrente di munirsi della assistenza tecnica obbligatoria) la riforma della sentenza di prime cure dichiarativa della inammissibilità del ricorso ad opera della Commissione tributaria regionale non consente a quest’ultima di procedere direttamente all’esame del merito, ma impone la rimessione della causa alla Commissione la cui Sentenza viene appellata, affinché inviti il contribuente a munirsi della prescritta assistenza tecnica e, nel caso di inottemperanza all’invito, dichiari l’inammissibilità del ricorso riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo (in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale); riconosce che il collegio della Commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto; manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

 

Se si verificano fattispecie diverse (da quelle appena indicate), la Commissione tributaria regionale non può rinviare la causa al giudice di primo grado, ma deve decidere nel merito, ordinando, se occorre, la rinnovazione degli atti nulli. La rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dalla legge solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la CTR (qualora accolga l’appello) è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione che, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi. Se accoglie l’appello, la CTR deve decidere la causa nel merito; la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale vale solo per ipotesi tassative ed eccezionali.

 

L’art. 59, D.Lgs. n. 546/1992, nel prevedere i casi di rimessione alla Commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata da parte della commissione tributaria regionale, li individua tassativamente e, cioè:

a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;

b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;

c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;

e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

 

Al di fuori dei predetti casi, la Commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della CTR, nei successivi 30 giorni, trasmette poi d’ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali previste dalla norma (nelle quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria), il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte. Poiché la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista solo per ipotesi tassative ed eccezionali, la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l’appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi.

17 febbraio 2015

Ignazio Buscema

 

1Al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 2 dell’articolo 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992 il giudizio devoluto alla Commissione tributaria regionale assume natura di mezzo di gravame con conseguente sostituzione della decisione di prime cure. Ciò comporta per il giudice l’obbligo di pronunciarsi compiutamente su tutte le questioni allegate e prospettate (Cass. civ. Sez. V, 03-08-2007, n. 17121).

2 Anche nel processo tributario, al pari del rito ordinario, il vizio di omessa pronunzia, come quello di pronuncia ultra petitum, non rientra fra quelli tassativamente indicati dall’art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d’appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. civ. Sez. V, 30-08-2006, n. 18824).

3 In tema di contenzioso tributario il vizio della decisione di primo grado, consistente nell’avere omesso la previa audizione delle parti nel procedimento di autorizzazione del sequestro conservativo in favore della Amministrazione finanziaria, non incidendo sulla integrità del contraddittorio, non rientra fra quelli tassativamente indicati dall’art. 59 lett. b, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale presupposto per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente; esso comporta, invece, la necessità per il giudice d’appello che lo rilevi di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza a che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di rilevanza costituzionale (Cass Sez. V Sent., 19-03-2008, n. 7342). La remissione della causa alla Commissione tributaria provinciale prevista dall’art. 59, c. 1, lett. b, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l’ipotesi di non regolare costituzione o integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado non può trovare applicazione quando, per la mancata notifica all’ufficio tributario del ricorso, semplicemente presentato alla Commissione adita, neppure sia stato costituito il contraddittorio, ove si consideri che in tale caso, ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo decreto, l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce, con la conseguente definitività dell’atto impugnato (Cass. civ. Sez. V, 19-05-2003, n. 7814). In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602 del 1973 (nel testo, nella specie applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 35 del D.Lgs. 46 del 1999 e dall’art. 1, c. 5, della legge n. 133 del 1999), la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di tributi nella specie I.R.PE.F. e I.LO.R., versati in eccedenza da parte del contribuente spetta esclusivamente all’Intendenza di Finanza, non anche all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette; né, in caso di erronea evocazione in giudizio del solo Ufficio Distrettuale predetto, può farsi luogo all’applicazione dell’art. 59, c. 1, lett. b, D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la Commissione Tributaria Regionale deve rimettere la causa alla Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito (disposizione peraltro già contenuta nell’art. 24 D.P.R. n. 636 del 1972), atteso che detta norma è destinata ad operare sempreché sia stato dal contribuente correttamente individuato l’Ufficio dell’Amministrazione cui spetta la legittimazione passiva al giudizio: non nel caso in cui sia stato evocato in giudizio un Ufficio non legittimato a contraddire, essendo mancata in radice, in tal caso, la rituale instaurazione del rapporto processuale e non essendosi determinata una mera irregolarità del contraddittorio, cui porre rimedio con la regolarizzazione dello stesso innanzi al primo giudice (Cass. civ. Sez. V, 06-08-2004, n. 15206).

4Nel contenzioso tributario l’omessa comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio di contraddittorio; trattandosi di nullità della sentenza che deriva da un vizio processuale idoneo a configurare l’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice per violazione dei principi sull’integrità del contraddittorio, in base al disposto dall’art. 354, c. 1, c.p.c., tenuto conto dello svolgimento dell’udienza di discussione nel giudizio di primo grado senza la preventiva instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte intimata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione del giudice di primo grado, come previsto dall’art. 383, u.c., c.p.c. (Cass. civ. Sez. V, 14-07-2004, n. 11014). In tema di contenzioso tributario, qualora la commissione tributaria regionale, dopo aver accertato la mancata comunicazione dell’avviso di trattazione della controversia in primo grado, invece di disporre la rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale, come previsto dall’art. 59, c. 1, lett. b, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, abbia consentito al contribuente di produrre la documentazione posta a fondamento del ricorso, decidendo poi la causa nel merito, l’intervenuta regolarizzazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, con possibilità per il contribuente di esplicitare tutte le proprie difese, non consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza di appello con riferimento all’iniziale vizio che inficiava la sentenza di primo grado, posto che la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383, c. 1, c.p.c., è prevista soltanto al fine di consentire una valutazione di merito, nella specie ampiamente espletata ed adeguatamente motivata (Cass. civ. Sez. V, 24-11-2006, n. 24972).