Il ciclo della spesa e la conservazione dei residui (Parte I)

Le amministrazioni comunali dovranno adeguarsi ai nuovi principi contabili e, in modo particolare, procedere alla verifica dei residui attivi e passivi.

Si è avuto modo di precisare come, entro l’approvazione del rendiconto 2014 (la cui data di scadenza è il 30/04/2014), le amministrazioni comunali dovranno adeguarsi ai nuovi principi contabili e, in modo particolare, procedere alla verifica dei residui attivi e passivi. In questa fase è necessario verificare, da parte dei Settori dell’Amministrazione, quando un residuo possa essere conservato e quando cancellato ed infine quanto lo stesso dovrà essere re-imputato.

 

IL CICLO DELLA SPESA

Iniziando con il ciclo della spesa, prima di verificare in dettaglio le implicazioni sulla gestione dei residui, è fondamentale rifarsi alle nuove disposizioni dell’art.183 del TUEL, a seguito delle correzioni apportate dall’Art.74 del d.lgs.126/2014, le quali ora prescrivono quanto segue:

comma 1 – L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151.

Comma 2 – Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all’impegno nell’esercizio in cui il contratto di finanziamento e’ stato perfezionato;

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente. Se l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile.

Comma 3 – Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all’articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

Comma 4 – Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

Comma 5 – Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

Comma 6 – Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art.1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

Comma 7 – I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Comma 8 – Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Comma 9 – Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire “determinazioni” e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.

Comma 9-bis – Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le innovazioni inserite nel d.lgs.126/2014 al ciclo della spesa, permette di distinguere chiaramente le responsabilità tra i responsabili dei servizi e il responsabile finanziario. I dirigenti dell’Ente, infatti, con le nuove disposizioni, avranno l’obbligo di verificare ex ante la capienza finanziaria e gli obiettivi del patto di stabilità, mentre spetterà al responsabile finanziario monitorare attentamente i flussi di cassa previsti, al fine di intervenire ogni qual volta le previsioni di entrata dovessero essere non sufficienti a coprire le spese previste.

Pertanto, l’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell’impegno sono quindi:

(a) la ragione del debito;

(b) la determinazione della somma da pagare;

(c) il soggetto creditore;

(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio;

(e) la relativa scadenza.

Il nuovo articolo 183 TUEL rappresenta, pertanto, il punto di riferimento obbligatorio per la fase di prenotazione e impegno della spesa da parte dei responsabili. Si avrà modo di verificare, nell’articolo successivo, come tali modificazioni, apportate al TUEL, abbiano nuovi effetti per tutti i responsabili dei servizi, nell’obbligatorio passaggio ai nuovi principi contabili del bilancio armonizzato.

 

Leggi anche Il ciclo della spesa e la conservazione dei residui (Parte II) 

 

19 gennaio 2015

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it