Collegio sindacale: partecipazione attiva o presenza passiva nelle riunioni degli organi societari?

I membri del collegio sindacale devono partecipare alle riunioni degli organi societari per legge: cosa implica per i sindaci questo obbligo? quali responsabilità possono sorgere per i sindaci da questa partecipazione?

Le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, unitamente ai consigli di amministrazione, rappresentano le sedi naturali in cui vengono assunte le decisioni fondamentali della vita della società.

La prassi quotidiana segnala, sempre più di frequente, atteggiamenti da parte dei management aziendali tesi a sminuire la partecipazione (attiva) degli organi di controllo nell’ambito delle riunioni degli organi societari che, in virtù di quanto testualmente previsto dall’art. 2405 c.c. avrebbero solo il potere (dovere) di presenziare alle adunanze ed alle assemblee.

 

Partecipazione dei sindagi alle riunioni – Regola civilistica

Il primo comma dell’art. 2405 c.c. (titolato “Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee”) stabilisce che

“… I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo…”.

Il dato letterale lascia poco spazio ad essere interpretato.

Esiste un vero e proprio obbligo in capo agli amministratori di convocazione dell’organo di controllo, ed un corrispondente dovere dei componenti del collegio sindacale di partecipazione. La norma è pressoché identica a quella previgente, eccetto per il fatto che la riforma del diritto societario ha imposto all’organo di controllo l’obbligo di assistere anche alle riunioni del comitato esecutivo mentre in precedenza era prevista una semplice facoltà.

Tant’è che il comma 2 del medesimo art. 2405 c.c. recita

“… I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio…”.

In tale ottica, la logica della previsione è certamente rintracciabile nella strumentalità per l’efficace svolgimento dei compiti cui i sindaci sono investiti.

La decadenza si verifica in modo automatico, senza che sia necessaria alcuna delibera assembleare quale conseguenza dell’assenza ingiustificata del sindaco alle adunanze del consiglio di amministrazione o alle assemblee dei soci (Corte di Cassazione, 01.04.1982, sent. n. 2009).

L’inosservanza dell’obbligo di assistenza da parte dei sindaci, tuttavia non rileva ai fini della validità della delibera assembleare adottata in presenza di regolare convocazione1, o delle delibere del consiglio di amministrazione.

 

Adunanze del C.d.A. e riunioni dei soci : presenza (attiva) dell’organo di controllo

Come già osservato, l’obbligo normativo imposto al collegio sindacale è quello di assistere alle riunioni degli organi sociali.

Secondo una corrente di pensiero, assistere alle adunanze del C.d.A. ed alle assemblee dei soci significa presenziare alle riunioni, ciò interpretando la volontà legislativa che ha inteso utilizzare nel testo dell’art. 2405, cc. 1, c.c., l’espressione assistenza in luogo di partecipazione che sarebbe stata più appropriata intesa come presenza attiva.

Tale posizione, a nostro avviso, suscita parecchie perplessità e si pone in contrasto con i prevalenti indirizzi interpretativi, dottrinari e di prassi contabile.

Va sottolineato, infatti, come l’orientamento dominante ritiene che ai sindaci deve essere consentito l’intervento nella discussione con la possibilità di fare rilievi ed osservazioni da inserire nel verbale.

Così, per esempio, si esprime la norma 2.8. dei principi di comportamento del collegio sindacale delle società quotate, nonché la quasi totalità della dottrina2.

D’altra parte tale assunto sembrava condivisibile già prima della riforma del diritto societario e trova ora conforto nell’introduzione del potere del collegio sindacale di convocare l’assemblea in presenza di fatti censurabili di cui all’art 2406 c. 2 c.c..

Pertanto la valenza comunque esterna dell’organo di controllo rispetto alla struttura aziendale non legittima l’assemblea dei soci ovvero l’organo amministrativo a delegittimare e svilire di contenuto la presenza dell’organo di controllo.

Anzi, i sindaci intervenuti hanno la facoltà di intervenire nel dibattito anche quando non vi sia una richiesta in tal senso da parte degli amministratori3.

Tra l’altro è stato anche sottolineato come la norma richiamata di cui all’art. 2405, c. 1, c.c., deve essere riferita ai sindaci effettivi in carica al momento della riunione, ma la dottrina4 ritiene che il sindaco sostituito nel corso dell’anno possa avere il diritto di partecipare all’assemblea che approva il bilancio, considerato che in tale sede è previsto il controllo sul suo operato e che potrebbe venire deliberata una azione di responsabilità nei suoi confronti.

 

Vigilanza degli organi monocratici da parte degli organi di controllo

La posizione che intende relegare i componenti del collegio sindacale al ruolo di semplici uditori nell’ambito delle riunioni degli organi sociali appare ancor più censurabile, se si affronta la questione riguardante la vigilanza degli organi monocratici (presidente, comitato esecutivo ed amministratori delegati) le cui funzioni ed attribuzioni sono disciplinate dall’art. 2381 c.c.

Sull’operato tali soggetti unici gestori delle attività aziendali, incombe unicamente la previsione di cui all’art. 2381, c. 5, c.c., secondo cui “… Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle sue operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate…”.

Appare evidente la limitata efficacia della norma considerato che l’obbligo di informativa può essere assolto dall’organo delegato con periodicità almeno di centottanta giorni; pertanto, il controllo da parte del collegio sindacale (ove dovesse limitarsi a partecipazioni passive nell’ambito delle riunioni degli organi collegiali) potrebbe essere esercitato solo a posteriori, attraverso le ispezioni, o le richieste di informazioni, anche con notevole ritardo rispetto all’operazione intrapresa.

Verrebbe meno, in sostanza, per il collegio sindacale la possibilità di vigilare correttamente, e tempestivamente, sul comportamento degli organi delegati realizzando quel controllo preventivo voluto dal legislatore ai sensi del primo comma dell’art. 2405 c.c..

 

I poteri ed i doveri del collegio sindacale

Come già espresso, la partecipazione dell’organo di controllo alle riunioni sociali permette ai sindaci, unitamente all’esercizio dei poteri di ispezione ed informazione di cui all’art. 2403, c.c., di reperire notizie sullo svolgimento delle operazioni aziendali effettuate dalla società o dalle società controllate.

La valutazione di tali dati consente all’organo di controllo di attribuire all’attività gestoria del management i livelli di legalità, correttezza ed adeguatezza delle operazioni effettuate o da realizzare.

Come opportunamente sottolineato dalle Norme di Comportamento del collegio sindacale di società quotate § 3.3., anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, l’organo di controllo, vigila a che gli amministratori osservino l’obbligo di diligenza nell’espletamento del loro mandato.

La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste (né potrebbe) in un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì riguarda l’approfondimento degli aspetti di legittimità delle scelte stesse e la verifica della correttezza del procedimento decisionale degli amministratori.

A tal fine, il collegio sindacale, sulla base delle informazioni ricevute, verifica che gli amministratori abbiano, in relazione al compimento di operazioni di gestione, acquisito le opportune informazioni, posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per la scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

In particolare, la vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si esercita verificando che:

  • le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone;
  • gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute.

 

In tale ottica, compete al collegio, formalizzare attraverso espressioni di chiaro dissenso sulla correttezza, sulla legalità e sulla opportunità delle decisioni che dovessero assumere gli organi sociali.

Nei casi più gravi l’organo di controllo è legittimato di esperire ricorso all’impugnativa delle delibere :

  • sia dell’assemblea ai sensi dell’art. 2377 c.2 c.c.;

  • sia del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2388 c. 4 c.c.5.

 

Conclusioni

La presenza passiva dei componenti dell’organo di controllo alle riunioni sociali può certamente consentire al management aziendale di gestire (in tranquillità) senza ingerenze esterne operazioni di maggior rilievo economiche, finanziare e patrimoniali.

Tuttavia, come abbiamo cercato di chiarire nel presente intervento, la (libera) opinione secondo cui il potere-dovere dei sindaci è unicamente quello di essere presenti alle riunioni in qualità di semplici spettatori, appare non solo infondata e delegittimata dall’orientamento interpretativo dominante.

Ciò anche in virtù della responsabilità solidale fra amministratori e sindaci sussistente quando l’organo di controllo non abbia reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità compiuti dagli amministratori e posto in essere quanto necessario per assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede.

 

17 ottobre 2014

Attilio e Antonino Romano

 

NOTE

1 Tribunale di Milano, 09.06.1975.

2 A.M. ALBERTI, Il nuovo diritto delle società, CEDAM, 2005, pagina 947, nota 329.

3 AMBROSINI, L’amministrazione ed i controlli nelle società per azioni, Giurisprudenza Commerciale, 2003, I, pagina 319.

4 G. GRIPPO, Commentario delle società, UTET, 2008, pagina 561.

5 Cfr. G. ALPA, V. MARICONDA, Codice civile commentato, IPSOA, 2007.