Criticità dell’obbligo per i Comuni di riduzione della spesa per beni e servizi

gli obblighi di risuzione della spesa pubblica per il 2014 previsti dal Decreto sulla Spending Review presentano alcuni profili di criticità per quanto riguarda gli enti locali

Vediamo da vicino alcune problematiche relative al contenimento delle spese per beni e servizi disposte dal D.L.66/2014 (Spending Review 2014) per gli Enti locali. In particolare l’art.8 prevede un taglio del fondo di solidarietà da trasferire ai Comuni e che gli stessi dovranno compensare con obbligo di riduzione delle spese. La normativa prevede, in particolare, due possibilità:

La prima prevista dalla lettera a) del comma 8, a mente della quale le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’amministrazione. Il recesso è comunicato all’Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

La seconda contenuta nella lettera b) del citato comma 8 dove è previsto che le citate amministrazioni pubbliche sono “tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.

Vediamo nel dettaglio le problematiche evidenziante dal Senato nella relazione illustrativa alla conversione in legge del Decreto IRPEF.

COMMENTI DEL SERVIZIO BILANCIO DEL SENATO

Nella relazione illustrativa del provvedimento, il servizio bilancio del Senato mette in guardia il Governo e il Parlamento sugli effetti di tali norme, ed in particolare precisa quanto segue.

CONTRATTI DI BENI E SERVIZI DA STIPULARE

Evidenziano gli esperti del Senato, come le disposizioni indicate alla lettera b) non presentano particolari profili di problematicità, essendo la stessa rivolta ad assicurare maggiore “economicità” alle spese per l’acquisto di beni e servizi a far data dai contratti di appalto e fornitura, in relazione agli obiettivi di risparmio di cui ai commi precedenti.

CONTRATTI DA STIPULARE

La preoccupazione degli esperti è essenzialmente rivolta ai contratti che saranno stipulati dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, così come prevista nel contenuto di cui alla lettera a) che interviene sui rapporti contrattuali in essere con i fornitori. Si evidenzia, a tal fine, come in merito alla prevista riduzione dei contratti vigenti, dal tenore della norma, tale intervento non sembrando prefigurare una mera facoltà in capo alle amministrazioni, la norma appare rivestire portata generale e tassativa, rispetto alla spesa sostenuta a legislazione vigente dalle amministrazioni di tutti i comparti della PA, e ciò per tutti i contratti di fornitura già stipulati. Precisato quanto in premessa, i tecnici di Palazzo Madama sottolineano quanto di seguito:

Il primo dubbio nasce da un punto di vista squisitamente giuridico, ossia circa la possibilità prevista dalla norma di autorizzazione a disporre la riduzione del 5% dei corrispettivi previsti ai contratti di appalto o fornitura in corso, eppure regolarmente stipulati dalle Amministrazioni iure privatorum con terzi. Tale previsione, sarà perlomeno suscettibile di innescare meccanismi di contenzioso, con gli affidatari da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per le PA e non la neutralizzazione di parte dei risparmi attesi;

Circa la prevista possibilità di recesso da parte del fornitore rispetto agli obblighi contrattuali convenuti, entro comunque 30 giorni dalla comunicazione della “volontà” dell’amministrazione di procedere alla riduzione dell’importo del corrispettivo, i cui effetti decorrono comunque dal trentesimo giorno della comunicazione dell’opzione del recesso da parte del medesimo fornitore, si prefigurano i rischi di malfunzionamento o interruzione di servizi pubblici nelle more della scelta di un nuovo fornitore, scelta che sarebbe vincolata all’ottenimento del risparmio del 5 per cento indicato dalla norma, seppure la norma preveda che nelle more delle procedure per nuovi affidamenti si possa accedere alle Convenzioni-quadro Consip S.p.A. a centrali di committenza regionale, oltre che all’affidamento diretto, potrebbe accadere che non vi sia immediata disponibilità presso Consip o presso la centrale regionale del bene o servizio che si deve sostituire, né che altri fornitori siano in grado di gestire i predetti servizi al minor costo preconizzato dalla norma;

Il successivo comma 9, stabilisce che gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Le norme sul contenimento delle spese da parte degli Enti Locali è norma generale e tassativa, che ha come conseguenza un vero e proprio obbligo a procedere, sia per i contratti in corso sia per quelli eventualmente stipulati successivamente. I responsabili dei servizi avranno quindi l’onere di attivare la procedura, verificando preliminarmente che il citato servizio sia gestito dalla Consip Spa ovvero dalle centrali Regionali di committenza. Qualora non dovessero esserci convenzioni quadro su tali servizi, si aprirebbe un rischio di interruzione di servizi, qualora il fornitori non accetti la citata negoziazione e interrompa successivamente il servizio. Vero che le norme prevedano la possibilità dell’affidamento diretto, ma a tali affidamenti si aprono scenari non ancora conosciuti, come per i servizi sopra o sotto soglia comunitaria con rischi di violazione della concorrenza, e responsabilità da parte del responsabile. Ci si augura che in sede di conversione in legge alcune delle norme citate vengano almeno in parte modificate, cambiando il citato obbligo con la facoltà da parte dell’amministrazione.

12 maggio 2014

Vincenzo Giannotti

articolo pubblicato su www.bilancioecontabilita.it