l’avviso di accertamento deve considerarsi motivato quando consente al giudice di delimitare le ragioni dell’ufficio finanziario nella successiva fase contenziosa e al contribuente di comprendere le ragioni della maggiore pretesa ai fini del diritto di difesa
L’avviso di accertamento deve considerarsi motivato quando consente al giudice di delimitare le ragioni dell’ufficio finanziario nella successiva fase contenziosa e al contribuente di comprendere le ragioni della maggiore pretesa ai fini del diritto di difesa.
L’interessante principio è contenuto nella sent. n. 217/2014 della CTR di Roma da cui emerge che il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione dell’atto per cui è diretto all’accertamento sostanziale del rapporto e il giudice deve fermarsi alla pronuncia di annullamento dichiarando l’invalidazione dell’atto.
Esiste un obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi applicabile anche alle cartelle di pagamento. La motivazione consiste nell’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che sono alla base dell’atto emesso dall’ufficio accertatore ed è solo grazie a tali informazioni che il contribuente può esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa, comprendendo la pretesa dell’ufficio, valutando se instaurare i giudizio e su quali elementi fondare il ricorso. L’obbligo di motivazione tende a garantire in primis il diritto di difesa del contribuente, che sarebbe difficile da esercitare se la motivazione non permettesse di capire la sostanza della pretesa fiscale.
Il diritto di difesa non è leso se la fase di riscossione è preceduta da varie comunicazioni che contengono in modo chiaro e puntuali le ragioni del richiesto pagamento. Ciò posto, l’obbligo di motivazione va graduato in base alla natura dell’atto emanato dall’ufficio finanziario. Se è richiesta un’ampia motivazione negli atti di accertamento o, in alcuni casi, negli avvisi di liquidazione, ciò non risulta nelle cartelle esattoriali in quanto riferite alla fase finale della procedura di riscossione, le cui motivazioni sono già conosciute dal contribuente (Cass n. 4826/2014).
Nel caso di specie la società contribuente ha impugnato l’accertamento emesso da un comune relativo ad immobili di sua proprietà eccependo la carenza di motivazione dell’atto. La CTP ha respinto il ricorso ritenendo correttamente motivato il valore imponibile accertato dall’ufficio.
I giudici tributari, a seguito dell’ appello presentato dal comune, hanno ritenuto che il giudizio tributario, inteso formalmente come un giudizio di impugnazione dell’atto, tende all’accertamento sostanziale del rapporto, per cui il giudizio riguarda la legittimità del provvedimento al quale non si perviene se l’atto stesso presenta dei vizi formali, in presenza dei quali il giudice deve orientarsi all’invalidazione di esso.
Il giudice deve fermarsi alla pronuncia di annullamento nel caso di difetto assoluto o di totale carenza di motivazione, dichiarando l’invalidità dell’atto. L’avviso di accertamento, quindi, deve “considerarsi motivato quando consenta di delimitare le ragioni adducibili dall’ufficio accertatore nella successiva fase contenziosa e consenta altresì al contribuente di comprendere le ragioni della maggiore pretesa in modo da poter approntare un’idonea difesa”. La CTR ha ritenuto che nel caso di specie tutto ciò si è verificato in quanto dall’accertamento è stato possibile ricostruire l’iter procedurale seguito dall’ufficio accertatore circa la consistenza è l’ubicazione degli immobili e delle aliquote d’imposta applicate, come il contribuente ha ben potuto svolgere la propria attività difensionale.
Alla luce di quanto precede i giudici tributari hanno ritenuto l’accertamento legittimo in quanto conteneva tutti gli elementi idonei a ricostruire la pretesa tributaria e le ragioni sulle quali questa si fondava, consentendo al contribuente di difendersi in giudizio.
15 maggio 2014
Enzo Di Giacomo