Enti Locali: espressione dei pareri dei Revisori dei Conti sulle transazioni

Un quadro aggiornato delle materie di competenza dei revisori degli enti locali dopo i recenti interventi della Corte dei Conti.

L’obbligo del parere dei revisori dei Conti sugli enti locali e i dubbi da parte delle amministrazioni, hanno fatto registrare ultimamente interventi della Corte dei Conti, per individuare esattamente l’espressione di tale obbligo. In ordine di tempo è intervenuta la sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n.181 depositata in data 28/11/2013 e successivamente la sezione regionale di controllo per la Liguria nella deliberazione n.5 depositata in data 15/01/2014.

IL PARERE DEI GIUDICI CONTABILI PUGLIESI

Il collegio contabile pugliese risponde alla seguente domanda formulata dal comune “se il parere di competenza del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, punto 6 del D. lgs. n. 267/2000 debba essere richiesto in ogni ipotesi di transazione ‘letteralmente intesa’ o piuttosto lo stesso debba essere limitatamente reso in riferimento alle transazioni per la definizione di un contenzioso giudiziario già formalmente instaurato”. Rileva preliminarmente il collegio come su analogo quesito si sia già espressa la sezione regionale di controllo per il Piemonte nella deliberazione n. 345 depositata in data 25/09/2013.

Evidenzia a tal fine, il collegio contabile pugliese, come il parere del Collegio dei Revisori sia un’attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico–finanziarie, propedeutica all’assunzione delle delibere di competenza del Consiglio e strumentale alla funzione di vigilanza sull’andamento economico–finanziario, propria dell’Organo di revisione. Il comma 1 bis dell’art. 239 precisa, infatti, che i pareri sono espressi su proposte di deliberazioni che dovranno essere sottoposte all’esame del Consiglio dell’Ente, il quale è tenuto “ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione”.

La formulazione originaria dell’art. 239, c. 1, lett. b, è stata integrata nel 2012 ad opera del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il comma 1 bis è stato introdotto nel TUEL dall’art. 3, c. 1, lett. o, del medesimo D.L., ed ora la disposizione individua sette materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere dell’Organo di revisione. Si tratta di materie che, in base all’art. 42 ed all’art. 194 del TUEL, appartengono alla competenza funzionale del Consiglio. Fra esse, al n. 6, risulta obbligatorio il parere in relazione alle “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”. Ciò precisato, non è rilevante se l’Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all’atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio, considerato che, come si è visto sopra, il parere deve essere reso all’Organo consiliare, il quale è tenuto “ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione”. Precisato quanto sopra, il collegio contabile pugliese, entra nel merito delle materie a cui l’Organismo di revisione dell’Ente debba esprimere i suo parere obbligatorio ed in particolare:

  • passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a, d ed e dell’art. 194, comma 1 del TUEL;

  • accordi che comportano variazioni di bilancio;

  • accordi che comportano l’assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art. 42, c. 2, lett. i del TUEL);

  • accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (art. 42, c. 2, lett. l del TUEL).

Tale elenco, tuttavia, non può essere esaustivo in quanto, secondo i magistrati contabili, ai sensi all’art. 239, c. 6, TUEL lo Statuto dell’Ente può prevedere “ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori”, tra cui anche quelle riferite alle transazioni sulle materie non di pertinenza del Consiglio Comunale.

IL PARERE DEI GIUDICI CONTABILI LIGURI

Il collegio contabile ligure si sofferma in particolare sul dubbio, avanzato da un comune, se l’espressione del parere dell’Organismo di revisione debba riguardare anche le transazioni di cui all’art. 239, c. 1, lett. b, n. 6, TUEL, essendo tale materia di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell’ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione.

A tal riguardo, evidenziano i magistrati contabili, sebbene la norma non ponga al riguardo alcuna distinzione per la materia delle transazioni tra competenza consiliare, di Giunta o dirigenziali, una interpretazione essenzialmente sistematica della norma consente di tracciare i confini dell’ambito di espressione dei pareri dell’Organo di revisione limitatamente alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale. Da ciò discende che, ad avviso del Collegio, l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l’ambito nel quale l’Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale. Evidenziano a tal riguardo i magistrati contabili, come tale interpretazione sia stata già recepita dalla sezione regionale per il Piemonte della Corte dei conti con deliberazione n. 345 del 2013, affermando che “i pareri dell’Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest’ultimo nelle materie indicate nell’art. 239, co. 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (n. 6)”, sicché, nella specifica materia delle transazioni, è rilevante che “si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio”.

4 febbraio 2014

Vincenzo Giannotti

articolo pubblicato su www.bilancioecontabilita.it