Enti Locali: la manovrina 2013

le principali novità per gli enti locali contenute nel Decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2013 n. 137, recante “Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione” (cosiddetta “Manovrina 2013”)

Si illustrano le principali novità per gli enti locali contenute nel Decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2013 n. 137, recante “Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione” (cosiddetta “Manovrina 2013”).

 

Trasferimenti agli enti locali

L’articolo 2 del Decreto detta una serie di disposizioni che intervengono sul quadro della finanza locale, già oggetto nel corso dell’anno di ripetuti aggiustamenti.

Il comma 1 prevede l’integrazione del Fondo di solidarietà comunale con ulteriori risorse pari a 125 milioni di euro, di cui 120 milioni attribuiti con distribuzione in base alla Tabella A allegata al Decreto, e i restanti 5 milioni di euro ad incremento del contributo erariale a favore dei Comuni ripartito ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della Legge n. 388/2000.

Al comma 2 si stabilisce che il contributo aggiuntivo complessivamente assegnato non è comunque rilevante ai fini del Patto di stabilità interno e, quindi, non deve concorrere, nell’ambito delle entrate, alla formazione del corrispondente saldo programmatico.

Attraverso il comma 4-ter dell’articolo 2 del Decreto convertito lo Stato riconosce agli enti locali, previa quantificazione da parte del Ministero dell’Interno, ulteriori risorse derivanti da riassegnazioni e minori occorrenze di spese connesse alla gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e all’impiego dei segretari per supplenze e reggenze.

 

Estinzione di operazioni in strumenti derivati

Il comma 4-quater introdotto all’articolo 2 dalla Legge di conversione del Decreto consente agli enti locali che procedono all’estinzione anticipata di operazioni in strumenti derivati, di destinare la somma ottenuta dall’operazione alla riduzione degli oneri finanziari o all’estinzione anticipata del debito dell’ente medesimo, anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al D.L. n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013 (cosiddetto Decreto Pagamenti PA).

 

Patto di stabilità

Il comma 5 ridetermina le percentuali da utilizzare per il calcolo degli obiettivi rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità da parte degli enti locali.

Per effetto delle modifiche apportate per l’anno 2013, le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 di tutti gli enti sono ridefinite nella misura del 19,61% per le province, del 15,61% per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e del 12,81% per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

L’effetto della rideterminazione delle aliquote da parte del Decreto, che in linea teorica inasprirebbe gli obiettivi di bilancio a carico degli enti, costituisce in realtà un limitato beneficio per la generalità degli Enti locali, oramai in prossimità della conclusione dell’esercizio. Ciò in considerazione del fatto che , seguendo le indicazioni della Circolare Economia n. 5/2013, le amministrazioni locali nelle more dell’adozione di un DM di individuazione delle amministrazioni “virtuose” (che in seguito si è deciso di non emanare) dovrebbero avere utilizzato, prudenzialmente, nella predisposizione della programmazione le percentuali maggiorate previste dalla disciplina, che risultano superiori, rispetto a quelle decise con la cosiddetta “Manovrina”, dello 0,19%.

 

Pagamenti PA

Il comma 7 dell’articolo della Manovrina 2013 innova la procedura prevista dall’articolo 2 del Decreto Pagamenti PA (D.L. n. 35/2013) in base al quale le Regioni potevano erogare risorse per l’estinzione dei debiti elencati nei confronti degli Enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, con gli enti beneficiari che avrebbero dovuto procedere “immediatamente” all’estinzione dei debiti. La disposizione integra il comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Pagamenti PA prevedendo che il Responsabile finanziario dell’ente locale o della pubblica amministrazione interessata è tenuto a fornisce formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell’avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall’estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi.

 

Recesso dai contratti di locazione

L’articolo 2-bis inserito dalla Legge di conversione del Decreto introduce per le amministrazioni pubbliche una nuova facoltà di recesso dai contratti di locazione passiva, formata secondo modalità simili a quella già prevista dal D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 (cosiddetta Legge Spending review-bis).

Si concede infatti, alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli Enti locali, la possibilità di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia lo scorso 13 dicembre 2013. Il termine di preavviso è fissato in 30 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi contenute nel contratto sottoscritto.

 

18 dicembre 2013

Fabio Federici