I casi di incompatibilità per il commercialista

la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile è incompatibile con l’esercizio di alcune professioni (notaio e giornalista professionista), con l’esercizio di talune attività (appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione tributi e promotore finanziario), nonché con l’esercizio di attività d’impresa

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile con l’esercizio di alcune professioni (notaio e giornalista professionista), l’esercizio di talune attività (appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione tributi e promotore finanziario), nonché l’esercizio di attività d’impresa.

Le limitazioni individuate dalla norma sono sostanzialmente dirette ad evitare che lo svolgimento di altre attività, volte alla cura di interessi particolari, interferiscano nel campo professionale incidendo negativamente sulla libertà di determinazione del professionista: l’espressa previsione di casi di incompatibilità con l’esercizio della professione trova giustificazione, in particolare, nella necessità di assicurare, in relazione ad interessi di ordine generale, la piena autonomia ed efficienza della professione.

Sul punto, è bene rammentare che, già nel recente passato, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (note interpretative CNDCEC 1.3.2012) ha ritenuto opportuno aggiornare le previgenti Note interpretative in tema di incompatibilità per agevolare gli Ordini locali nella verifica della sussistenza o meno della causa di incompatibilità nei casi concreti. Sempre in tema di incompatibilità è intervenuto, di recente, il CNDCEC (pronto ordini n. 129/2013) in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità di un commercialista, già socio di una società di elaborazione dati ( società di servizi). In particolare, veniva richiesto di sapere se sussiste detta incompatibilità, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • il fatturato individuale dell’iscritto (socio non amministratore della società di servizi) non sia prevalente rispetto alla quota parte di fatturato a questi imputabile;

  • l’iscritto sia socio di maggioranza e liquidatore della società di servizi;

  • l’iscritto sia socio di maggioranza e preposto della medesima società.

In riferimento alla questione sollevata, il CNDCEC precisa quanto segue. Nel caso di iscritto che sia socio della società di servizi e non anche amministratore, l’incompatibilità non sussiste poiché, per configurarsi esercizio di attività di impresa per conto proprio, non è sufficiente la mera titolarità di una partecipazione sociale che configuri un interesse economico prevalente (i.e. socio di maggioranza della società), ma è necessario che a questa si accompagni la gestione dell’impresa. In tale caso, peraltro, l’incompatibilità potrà aversi solo qualora “si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione.

Diverso risulta essere, invece, il caso di un commercialista socio e liquidatore di una società di servizi: al ricorrere di tale ipotesi, l’assunzione della carica di liquidatore da parte dell’iscritto è comunque compatibile con l’esercizio della professione purché la società non abbia adottato in alcun modo l’esercizio temporaneo dell’impresa e l’incarico sia svolto unicamente con finalità liquidatorie.

Per quanto riguarda, invece, il caso di professionista socio e preposto della società di servizi, il CNDCEC evidenzia, preliminarmente, che il preposto all’esercizio di impresa (c.d. institore) – figura ausiliaria dell’imprenditore – è di norma un dipendente con la qualifica di dirigente nominato dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. Secondo il CNDCEC non sussiste una situazione di incompatibilità se non laddove fosse riscontrabile, in capo all’iscritto socio e preposto all’esercizio dell’impresa, un effettivo potere gestionale svolto per soddisfare un proprio interesse economico prevalente. Il chiarimento appena esposto è, peraltro, l’ultimo di una lunga serie di interventi del CNDCEC in materia di incompatibilità.

A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, si rammenta che, con il pronto ordini n. 223/2012, il Consiglio Nazionale aveva precisato che i professionisti, già ricercatori e docenti a tempo pieno, devono limitarsi a svolgere “esclusivamente singole e specifiche attività di consulenza esterna, rimanendo in ogni caso precluso l’esercizio di attività libero-professionale“; rientrano tra queste attività, stando all’art. 6 della L. 240/2010, quelle di collaborazione scientifica, di consulenza, di comunicazione, pubblicistiche ed editoriali, oltre alle funzioni didattiche, di ricerca e ai compiti istituzionali e gestionali, purché non siano in conflitto d’interesse con l’università di appartenenza. Con successivo pronto ordini n. 55/2012, è stato ribadito, invece, che, ai fini dell’incompatibilità del commercialista con l’esercizio di attività di impresa, conta il fatturato; se, infatti, la società di servizi fattura anche a terzi, l’incompatibilità non si verifica qualora il fatturato individuale del singolo professionista sia superiore rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi ascrivibile all’iscritto.

 

21 agosto 2013

Sandro Cerato