La tassa annuale sulle imbarcazioni

a fine mese si deve pagare la tassa annuale dovuta per le imbarcazioni: ecco le regole per il calcolo dell’importo e per la verifica di eventuali esclusioni

L’art. 16 c. 2 del DL 201/2011 ha stabilito che, dal 1° maggio di ogni anno, le navi e le imbarcazioni da diporto debbano essere assoggettate al pagamento di una tassa annuale che varia a seconda della lunghezza dell’imbarcazione stessa. Ad esempio, è dovuta un’imposta di € 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri, mentre si pagherà una tassa pari ad € 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri. Nessuna tassa è dovuta, invece, per le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 10 metri.

La tassa in commento è ridotta in misura proporzionale in relazione alla vetustà dell’imbarcazione, ovvero è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento, mentre è ridotta alla metà, per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

Sono escluse dal pagamento del tributo in esame, le imbarcazioni di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, le unità obbligatorie di salvataggio, i battelli di servizio, compresi i tender, purché rechino l’indicazione dell’ unità da diporto al cui servizio sono posti (ecc.). Allo stesso modo, sono esenti dal pagamento del tributo in parola, le unità nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, le unità usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto, ovvero le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore. Ancora, la tassa non è dovuta con riferimento alle unità utilizzate per lo svolgimento delle attività commerciali. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171 del 2005, l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

  • è oggetto di contratti di locazione e noleggio;

  • è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;

  • è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo.

Peraltro, per favorire lo sviluppo della nautica da diporto, il legislatore ha espressamente previsto che, la tassa in parola non si applichi alle unità da diporto per il primo anno successivo alla data di prima immatricolazione: alla scadenza dell’anno di esenzione, il titolare sarà tenuto a versare il relativo tributo dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo (termine del periodo di esenzione) fino al 30 aprile dell’anno successivo.

Sono tenuti al pagamento della tassa in esame i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto: al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra il settore del noleggio e quello della locazione, sono tenuti al pagamento della tassa in commento, i soggetti che utilizzano l’imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di locazione finanziaria, anche se di breve durata (C.M. n.16/E del 25 maggio 2012).

Essendo la tassa sulle unità da diporto annuale, il relativo versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1 maggio – 30 aprile dell’anno successivo: qualora il presupposto impositivo si verificasse successivamente al 1 maggio 2013, il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo, rapportando l’importo annuo al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo (data di acquisto dell’unità da diporto o di stipula di un contratto di locazione di durata superiore all’anno) fino al 30 aprile dell’anno successivo (rapportando il versamento ai giorni). Per le annualità successive, invece, il contribuente sarà tenuto a rispettare la scadenza del 31 maggio. Peraltro, per le unità da diporto usate (non in regime di esenzione) – acquistate successivamente alla data del 31 maggio 2013 – e per le quali i precedenti proprietari hanno provveduto al pagamento dell’imposta, l’Agenzia dell’Entrate (C.M. n. 16/E del 30 maggio 2012) ha precisato che:

  • il vecchio proprietario non potrà richiedere la restituzione della quota parte di tassa pagata per la frazione d’ anno per il quale non risulta più essere proprietario;

  • il nuovo proprietario non è tenuto a corrispondere nuovamente la tassa per il medesimo periodo.

In tal caso, il venditore e l’acquirente potranno eventualmente considerare l’importo della tassa già versata nella determinazione del prezzo di vendita dell’imbarcazione: il corrispettivo di vendita dell’imbarcazione potrà tenere conto, quindi, della tassa già assolta dal vecchio proprietario. Sarà comunque onere dell’acquirente accertare che il venditore abbia effettivamente assolto tale tributo, anche se non è stato ancora specificato se l’acquirente risponde in solido con l’alienante in caso di omesso versamento dell’imposta.

Con riferimento, invece, ai contratti di locazione (compresi quelli di locazione finanziaria e noleggio), la tassa è dovuta dall’utilizzatore solo per il periodo di durata del contratto, e deve essere calcolata rapportando la misura ai giorni effettivi di durata della locazione o del noleggio. Il versamento, in questo caso, deve avvenire entro il giorno precedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia inferiore al periodo 1 maggio – 30 aprile dell’anno successivo: per tali contratti, quindi, non trova applicazione il termine ordinario del 31 maggio di ciascun anno, previsto per i proprietari delle suddette imbarcazioni. Quanto alle modalità di versamento della tassa in commento, questa deve essere versata mediante il modello di pagamento ‘‘F24 Versamenti con elementi identificativi’’ utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la R.M. n. 39 del 24 aprile 2012.

 

3 maggio 2013

Sandro Cerato