Conferimento d’azienda in una società di nuova costituzione interamente partecipata

l’operazione di conferimento di azienda può rivelarsi un’operazione di riorganizzazione aziendale molto interessante per meglio strutturare realtà aziendali complesse su più società

Il conferimento d’azienda è un’operazione straordinaria attraverso la quale un’azienda (o parte di essa) viene conferita da una persona fisica o giuridica (c.d. conferente) ad una società (c.d. conferitaria) giuridicamente distinta dal soggetto conferente: quest’ultimo, in cambio dell’azienda conferita, riceve azioni o quote della società conferitaria, con conseguente ingresso nella compagine sociale e acquisto della qualità di socio.

Il conferimento d’azienda può avvenire sia in sede di costituzione di una nuova società ovvero anche in sede di aumento del capitale sociale di una società già esistente. In questo contributo ci soffermeremo sui primi aspetti procedurali relativi al conferimento di ramo d’azienda in una società di nuova costituzione che, a seguito del conferimento, risulterà interamente partecipata dalla società conferente.

Attraverso un’operazione così impostata si potrebbe, ad esempio, attuare un riassetto della struttura aziendale, al fine di superare tutte quelle le criticità che emergono nel coordinare, all’interno di un’unica realtà societaria, numerose operazioni, funzioni ed aree d’affari differenti. Peraltro, il conferimento di un ramo d’azienda potrebbe rappresentare, altresì, un valido strumento capace di attribuire una struttura finanziaria autonoma alle diverse aree d’affari presenti all’interno della società conferente: attraverso l’operazione in commento potrebbe essere possibile, infatti, separare i settori di attività con un maggiore grado di sviluppo (per i quali diventa agevole il ricorso al capitale di credito) dagli altri per i quali si renda necessario il ricorso al finanziamento con capitale proprio a causa della difficoltà esistente a reperire capitale di terzi. Non si trascuri, infine, che, un’operazione di conferimento, potrebbe agevolare l’ingresso nella conferitaria di nuovi soci interessati ad investire in una nuova realtà societaria.

Dopo aver individuato le motivazioni che rendono profittevole (se non necessario) l’implementazione di un operazione di conferimento, occorrerà individuare il soggetto a cui spetta la decisione in merito all’operazione in parola, ovvero se la stessa sia di competenza dell’assemblea dei soci, ovvero dell’organo amministrativo, in persona degli amministratori. Formalmente, per l’operazione del conferimento d’azienda può ritenersi sufficiente una delibera del consiglio di amministrazione o dell’organo amministrativo della società conferente che si esprima in merito all’opportunità economica di eseguire tale operazione. Tuttavia, considerata la rilevanza degli effetti del conferimento d’azienda sulla struttura dell’impresa societaria potrebbe essere opportuno (soprattutto nelle s.r.l. a ristretta base societaria) che l’organo di gestione sottoponga all’attenzione dei soci, l’opportunità di effettuare l’operazione di conferimento chiedendone, altresì, la relativa autorizzazione al compimento della stessa e dei relativi atti.

Quando viene effettuato un qualsiasi conferimento in natura, ivi compreso un ramo d’azienda, in favore di una società di capitali, si rende necessaria la predisposizione di una perizia di stima sul valore del bene conferito, a cura di un soggetto terzo, la cui finalità è sostanzialmente quella di fornire adeguata garanzia, in ordine al fatto che il valore attribuito al bene, ovvero al ramo d’azienda, nell’atto di conferimento (da cui discende la corrispondente patrimonializzazione della società di capitali conferitaria), non sia superiore al valore effettivo dello stesso.

Per i conferimenti di rami d’azienda in S.p.a, ai sensi dell’art. 2343 del codice civile, l’esperto chiamato a redigere la perizia di stima sul complesso aziendale oggetto di conferimento deve essere designato dal Tribunale, territorialmente competente in ragione della sede della società conferitaria, su istanza della società che conferisce il ramo d’azienda.

Per il conferimento di ramo d’azienda in S.r.l., invece, ai sensi dell’art. 2465 del codice civile, l’esperto chiamato a redigere la perizia di stima sul complesso aziendale conferito può essere nominato direttamente dalla società conferente: la società che effettua il conferimento è comunque tenuta a scegliere un revisore legale, persona fisica o società, iscritto nel registro dei revisori Legali tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia. Non è chiaro però se, anche un revisore iscritto nel nuovo registro dei revisori legali, ancorché iscritto nella sezione dedicata agli inattivi, possa comunque assumere detto incarico atteso che, così come emerge dal regolamento recentemente approvato sulla disciplina dei revisori inattivi, la condizione di inattività si riferirebbe ai soli incarichi di revisione legale, ma nulla si dice in merito alle perizie e altre attività attribuite per legge al revisore quali, appunto, la redazione di perizie di stima su conferimenti o valutazioni di partecipazioni societarie.

La relazione di stima redatta dall’esperto (che dovrà essere asseverata davanti ad un notaio, anche contestualmente al conferimento, ovvero dinnanzi al Tribunale territorialmente competente) dovrà, infine, essere allegata all’atto costitutivo della conferitaria.

 

13 marzo 2013

Sandro Cerato