La regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 5 settembre 2012

un ripasso della prassi (per i datori di lavoro) per regolarizzare i lavoratori extracomunitari irregolari presenti in Italia dal 31/12/2011

Il Decreto Legislativo n. 109/2012 (attuazione della direttiva 2009/52/CE) ha introdotto delle sanzioni più severe per chi impiega immigrati irregolari permettendo agli stessi di denunciare il proprio datore di lavoro al fine di poter ottenere un permesso di soggiorno umanitario. Nello stesso tempo il decreto consente, a partire dal prossimo 15 settembre e fino al 15 ottobre 2012, alle imprese e ai datori di lavoro domestici, la possibilità di presentare una domanda per regolarizzare le varie posizioni in essere. La nuova normativa entrata in vigore (D.Lgs. n. 109/2012) introduce sanzioni più dure per chi occupa cittadini extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno e, in contemporanea, offre agli stranieri vittime di sfruttamento la possibilità di denunciare i loro sfruttatori, ottenendo un permesso di soggiorno “umanitario”. Il permesso di soggiorno in oggetto non sarà concesso nel caso in cui il datore di lavoro risulti condannato per determinati reati tra cui:

  • il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,

  • il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della stessa o di minori da impiegare in attività illecite,

  • in caso di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (se i documenti presentati per ottenere il permesso di soggiorno risultassero ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti, il nulla osta sarà revocato).

Le pene per i datori di lavoro aumentano nel caso in cui il numero dei lavoratori occupati sia superiore a tre, o quando si tratta di minori o di lavoratori sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento (nell'ultimo caso il Questore potrà rilasciare allo straniero che abbia presentato denuncia uno speciale permesso di soggiorno). Durante la sanatoria saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore in relazione alle violazioni commesse. La domanda di sanatoria potrà essere presentata dai datori di lavoro (italiani, comunitari e stranieri) che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della domanda di emersione lavoratori stranieri che si trovano in Italia almeno dal 31.12.2011 (sono esclusi dalla procedura i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo i rapporti di lavoro domestico e di servizio alla persona).

 

RIEPILOGO ADEMPIMENTI PER IL DATORE DI LAVORO

Ai fini della valida presentazione della domanda di sanatoria il datore di lavoro deve:

  • avere alle proprie dipendenze da almeno tre mesi il lavoratore non regolare;

  • aver portato a buon fine, se fatte, precedenti regolarizzazioni;

  • non aver riportato condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o sfruttamento di prostituzione e minori, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

  • richiedere al lavoratore un documento in corso di validità (i.e. passaporto o altro documento valido per l’espatrio);

  • richiedere al lavoratore una documentazione attestante la sua presenza in Italia almeno dal 31/12/2011 (visto di ingresso o certificato rilasciato dal servizio sanitario nazionale);

  • accertarsi che il lavoratore non si trovi in uno dei casi di inammissibilità alla procedura previsti dall’art. 5 c. 13 del D.Lgs. n. 109/2012 (lavoratore interessato da un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni; lavoratori segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; lavoratori che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice; lavoratori considerati come una una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice);

  • pagare il contributo forfettario di Euro 1.000,00;

  • presentare la specifica domanda a far data dal 15 settembre e fino al 15 ottobre 2012.

 

Il Decreto Legislativo n. 109/2012 è in vigore dal 9 agosto 2012 e, come già detto sopra, ha introdotto la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno (permesso Uman 5) per motivi umanitari allo straniero che abbia denunciato il proprio datore di lavoro, collabori nel procedimento penale e si trovi in una situazione di particolare sfruttamento lavorativo (retribuzione non conforme ai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; violazioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, presenza di condizioni di lavoro o di alloggio degradanti.

Il Permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura ed avrà una validità semestrale, non sarà rinnovabile alla scadenza e potrà essere revocato nel caso in cui decadano le condizioni che hanno dato luogo al suo rilascio.

 

5 settembre 2012

Celeste Vivenzi