L’esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale può essere sospesa qualora sia presentata istanza di parte e se dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, anche nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per cassazione.
Quanto sopra è contenuto nella sent. n. 109 depositata il 24 aprile 2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (il quale prevede che alle sentenze di appello si applicano le disposizioni civilistiche fatto salvo l’art. 337 C.p.c. in tema di sospensione dell’esecuzione della sentenza e dei processi) in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost..
Sospensione dell’esecuzione: principio civilistico
Il legislatore disciplina l’istituto della sospensione dell’esecuzione nell’ambito del ricorso per cassazione all’art. 373 C.p.c., prevedendo che il ricorso stesso non sospende l'esecuzione della sentenza, anche se il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte (da presentare al giudice di pace o al tribunale) qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione (artt. 119, 177 n. 2, 623 c.p.c.).
Circa l’applicazione dell’istituto della sospensione (art. 373 C.p.c.) anche al giudizio tributario si devono registrare difformi orien