La scelta per l'opzione IRAP, da valutare con molta attenzione, potrebbe far risparmiare tanti soldi…

a fine mese scade la possibilità per i soggetti diversi da quelli in regime IRES per scegliere di determinare l’IRAP col regime dei soggetti IRES: un ripasso delle opportunità e degli svantaggio per chi intende aderire a tale opzione

Entro il prossimo 29 febbraio 2012 (essendo l’anno bisestile) le società di persone e le persone fisiche esercenti attività commerciali possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP con le stesse regole previste per le società di capitali; le società di persone o le imprese individuali che possono manifestare tale scelta devono trovarsi obbligatoriamente nel regime di contabilità ordinaria, sia naturale che per opzione.

Modalità di trasmissione della Comunicazione

 Rispetto agli anni precedenti non ci sono novità per la comunicazione del 2012 e , al fine di esprimere la scelta, occorre presentare in modalità telematica l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati; l’opzione vale per un triennio ovvero fino al 31.12.2014.

 

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE E TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

 Le società di persone e le imprese individuali appena costituite possono effettuare l’opzione per la determinazione della base imponibile con le predette modalità entro 60 giorni dalla data di costituzione o di inizio attività; in caso di trasformazione di un soggetto IRES in società di persone l’intenzione di mantenere il regime di determinazione della base imponibile di cui sopra dovrà essere manifestata entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione stessa.

 SOGGETTI CHE HANNO MANIFESTATO L’OPZIONE IN PRECEDENZA

 I soggetti che in passato hanno esercitato l’opzione (si ricorda che tale opzione è entrata in vigore nel 2008) alla scadenza del triennio possono scegliere se proseguire con il regime prescelto in modo tacito o, in caso contrario, esercitare la revoca.

 

LE VALUTAZIONI PER UNA SCELTA CORRETTA

 Con lo scopo di poter operare una scelta oculata occorre sottolineare la diversità di calcolo dell’imposta IRAP.

 

TABELLA DELLE PRINCIPALI DIFFERENZE NEI METODI DI CALCOLO

 

CALCOLO SENZA OPZIONE

Il regime “naturale” prevede la determinazione della base imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a, b, f, g, del TUIR, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo TUIR, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali .

 

NON SONO DEDUCIBILI LE SEGUENTI SPESE:
•le spese per il personale dipendente e assimilato);

i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

le perdite su crediti;

l’ICI.

I contributi erogati in base a norme di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole d’imputazione temporale e le classificazioni valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.

CALCOLO CON L’OPZIONE OVVERO CALCOLO CON IL METODO DI BILANCIO

Con l’opzione il valore della produzione da assoggettare ad IRAP come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a e b dell’articolo 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10, lettere c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e d (svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

 

Non sono detraibili:

le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’art. 2425 c.c.;

i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

le perdite su crediti;

l’ICI.

 

 

 

TABELLA DI ANALISI DEI COSTI E BENEFICI

 

BENEFICI PER I SOGGETTI CHE HANNO MANIFESTATO L’OPZIONE:

I soggetti Ires o i soggetti che effettuano l’opzione determinano l’imposta dal bilancio d’esercizio e non devono prendere in considerazione le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette.

Tra le voci più significative che possono determinare una differenza significativa abbiamo: i costi auto , le spese telefoniche , spese di rappresentanza, manutenzioni eccedenti il 5%, canoni leasing ; concessa la deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP delle spese classificate come “oneri diversi di gestione“ (possibilità non ammessa per i soggetti che non utilizzano tale metodo).

CONDIZIONI DI SFAVORE DA CONSIDERARE :

Tali condizioni si possono identificare in questo modo:

  • valutare che l’opzione è legata al vincolo triennale obbligatorio della tenuta della contabilità ordinaria (considerare quindi i costi economici più elevati rispetto alla tenuta della contabilità semplificata);

  • ai fini del calcolo dell’imposta IRAP le plusvalenze e le minusvalenze sono da assoggettarsi a tassazione per i soggetti Ires mentre non concorrono alla formazione del valore della produzione netta per le imprese individuali e le società di persone che non utilizzano il metodo di bilancio per il calcolo dell’imposta.

 

 

 

24 febbraio 2012

 

Celeste Vivenzi