Esonero pieno per la Comunicazione Dati IVA

una buona notizia per i contribuenti (finalmente!), da quest’anno sarà possibile omettere l’invio della Comunicazione dati IVA presentando la Dichiarazione Annuale IVA in via autonoma

Anche il debito Iva consente l’esonero dalla Comunicazione Iva che scade a fine febbraio. Ma la possibilità è offerta ad un costo, anzi due: che venga presentata la dichiarazione annuale e che si versi l’imposta entro il 16 marzo.

Questo è il pensiero dell’Agenzia delle entrate che con la circolare 1/E del 25 gennaio 2011 rivede un orientamento espresso con il documento di prassi, portante il medesimo numero, emesso però un anno prima.

Secondo la circolare 1/E/2010 solo coloro che presentano la dichiarazione annuale Iva in via autonoma – possibilità ammessa in via opzionale dall’articolo 10 del decreto legge 78/2009 – entro il mese di febbraio sono esonerati dal presentare la Comunicazione Dati Iva (in scadenza entro due mesi dal termine del periodo fiscale, ai sensi dell’articolo 252 della Direttiva 2006/112/Ce). Ma il distacco da Unico, almeno stando alla lettera della norma (art. 8 bis, secondo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 322 del 1998), è ammesso solo se la dichiarazione annuale Iva chiude a credito.

La circolare 1/E/2011 supera (ancora una volta!, ma in questo caso si tratta di una interpretazione favorevole ai contribuenti) il dettato normativo ed apre alla possibilità di presentare la dichiarazione annuale Iva slegata da Unico anche in favore di coloro che chiudono l’anno con un debito o con un saldo pari a zero, come avviene per molti contribuenti mensili.

La nuova soluzione interpretativa, favorevole ai contribuenti che intendono semplificare gli obblighi dichiarativi di fine febbraio (ancorché l’Agenzia insista nell’affermare che “la natura e gli effetti dell’adempimento…non sono quelli propri della dichiarazione annuale ma sono riferibili alle comunicazioni di dati e notizie”), tranquillizza anche i soggetti che vantano un credito Iva che presentano opzionalmente la dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio. Questi, oltre ad ottenere la possibilità di omettere l’invio della Comunicazione dati e di compensare orizzontalmente il credito superiore a euro 10.000/15.000 già dal 16 marzo, non devono più domandarsi quali sarebbero state le conseguenze sanzionatorie se l’Ufficio avesse successivamente rettificato il presunto credito annuale in un debito Iva.

Infatti, lo svincolo opzionale del modello Iva da Unico è ammesso anche in presenza di un debito.

La possibilità offerta in via interpretativa offre una possibilità interessante: non tanto perché consente di evitare un ulteriore adempimento (la comunicazione dati Iva), ma per evitare le sanzioni ad esso collegate, per le cui violazione – secondo l’Agenzia – non ci si può neppure ravvedere.

Quanto a quest’ultimo punto, merita di osservarsi che nella circolare 1/E/2011 si afferma che l’obbligo della comunicazione dati Iva da effettuarsi entro 2 mesi dalla fine del periodo d’imposta (anno solare) deriva da un obbligo comunitario. Si tratta, in particolare, dell’articolo 252 della Direttiva 2006/112/Ce. Invero, detta norma fa riferimento a quello che noi definiamo “periodo di liquidazione” che secondo la normativa interna può essere mensile o trimestrale o, in alcuni casi, anche annuale. Ciò è evidente dal comma 2 dell’articolo 252 secondo il quale “Gli Stati membri fissano la durata del periodo d’imposta ad un mese, due mesi ovvero tre mesi. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque non superiore ad un anno”. Quando invece le norma sovranazionale vuole parlare di anno (solare) usa proprio tale parola (vedi articolo 171 sul pro-rata e l’articolo 261 sulla dichiarazione annuale).

Ora, delle due una: o l’obbligo della comunicazione dati Iva non si rinviene, come pare, in questa norma oppure essa assume la natura di dichiarazione, come si evince dalla rubrica (“Dichiarazioni”) del Capo V del Titolo XI della direttiva stessa. Da quest’ultimo assunto deriva che la comunicazione dati Iva è una dichiarazione, che pertanto è ravvedibile.

In definitiva, noi riteniamo che sia opportuno presentare la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio, al fine di evitare il rischio di essere sanzionati per errori commessi nella compilazione della comunicazione (da € 258 a € 2.065).

Se, invece, si sbaglia la dichiarazione annuale, è possibile ravvedersi entro il 30 settembre 2011 presentando una dichiarazione correttiva nei termini (e senza sanzioni!).

Comunque, per tornare al discorso iniziale, tutto ha un costo: la presentazione autonoma dell’Iva – per obbligo o per opzione – modifica anche i termini di versamento del saldo annuale dell’imposta, fissato in linea generale per il 16 marzo. Solo per coloro che presentano la dichiarazione in forma unificata il versamento può essere differito, con l’aggiunta degli interessi mensili dello 0,40%, al termine previsto per il pagamento delle somme dovute ai fin delle imposte sui redditi (articolo 6, DPR 14 ottobre 1999, n. 542). Diversamente, coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma restano ancorati alla scadenza del 16 marzo (circolare 14 giugno 2002, n. 51/E).

10 febbraio 2011

Claudio Sabbatini e Gioacchino Pantoni