Valida la notifica della cartella effettuata direttamente dal concessionario della riscossione

La Cassazione chiarisce i principi relativi alle notifiche delle cartelle esattoriali: anche quelle notificate a mezzo posta raccomandata sono valide. A cura di Antonio Terlizzi.

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 15948 del 6 luglio 2010 , in riferimento ad una fattispecie di invio per posta di cartella di pagamento direttamente dal concessionario al contribuente senza l’intermediazione di un agente della notificazione specificamente abilitato e senza redazione di relata di notifica, ha statuito che la notifica della cartella di pagamento (nel caso di specie effettuata il 23 novembre 2004), come prevede espressamente l’articolo 26 del Dpr 602/1973,così come modificato dall’articolo 12 del Dlgs n. 46/1999 con decorrenza dal 1 luglio 1999 e, può avvenire anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, non è necessaria la stesura della relata di notifica. In particolare, l’iter logico giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato:

  • in ipotesi di cartella di pagamento, la notifica al contribuente è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, norma la quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (vedi Cass. n. 14105/00);

  • secondo il disposto dell’art. 26, c. 1, e secondo e terzo del D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo;

  • in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell’art. 26 citato, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione;

  • deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali, senza considerare che l’inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l’eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07, n. 18055/04);

  • in conclusione, il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Tale sentenza si pone in armonia con le seguenti argomentazioni.

A) La cartella di pagamento è suscettibile di essere notificata direttamente dall’Agente della riscossione attraverso la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento non essendo necessario l’intervento dell’ufficiale giudiziario e delle forme di cui agli artt. 137 e ss. del codice di rito.

B) Il legislatore con la formulazione dell’art. 26 D.P.R. 602/73 ha previsto una specifica autonoma forma di notifica delle cartelle esattoriali che può essere effettuata, a differenza delle normali notifiche, con il semplice invio dell’atto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Non risultano quindi necessarie in questi casi le normali formalità previste per le notifiche ordinarie di cui all’art. 137 e seguenti CPC, ed in particolare l’art. 148 CPC, da effettuarsi a mezzo ufficiale giudiziario od atri soggetti all’uopo incaricati, procedure che sono invece necessarie in caso di avvisi di accertamento.

C) La notificazione della cartella può intervenire non a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, ma direttamente da parte del Concessionario a mezzo del servizio postale, in applicazione dell’art. 26 DPR 602/73. Tale norma disciplina espressamente la notificazione della cartella di pagamento e prevede alternatività tra notificazione con le modalità ordinarie e quella tramite raccomandata con avviso di ricevimento. E’ da ritenere che l’art. 26 citato disciplini un autonomo procedimento di notificazione della cartella di pagamento, procedimento nel quale non è previsto l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario; il concessionario semplicemente procede alla notificazione con raccomandata e avviso di ricevimento. E’ richiesta la formazione di un plico chiuso e la norma aggiunge la notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.

D) L’art. 26, c. 1, Dpr 602/73 prevede per la cartella esattoriale modalità di notificazione a mezzo posta autonome e diverse da quelle previste dall’art. 60 Dpr 600/73 e ciò in virtù del rinvio operato dall’ultimo comma, con la conseguenza che non occorre una relazione di notificazione essendo sufficiente l’avviso di ricevimento sottoscritto per la validità della notificazione.

 

18 gennaio 2011

Antonio Terlizzi