Il principio di cassa per i lavoratori autonomi

il calcolo del reddito “per cassa” presenta alcuni punti dubbi: ecco i chiarimenti!

 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 54 del T.U.n.917/87, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo deroghe specifiche. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Per esercizio di arti e professioni, sulla base di quanto previsto dall’art.53 del T.U. n. 917/86 “si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI” (esercizio di imprese commerciali), mentre in forza dell’art.5, c. 1, del D.P.R. n. 633/72 “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituita tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”.

Da tale formulazione legislativa emerge che – salve specifiche deroghe – la determinazione del reddito di lavoro autonomo deve avvenire sulla base del cd. principio di cassa.

La determinazione del principio di cassa

Con circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 l’Agenzia delle entrate, formalizzando le risposte fornite in occasione dell’incontro del 3 giugno 2010 con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili sugli ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010, ha offerto importanti chiarimenti.

L’applicazione del principio di cassa, secondo cui i compensi ed i costi assumono rilevanza nel momento in cui sono, rispettivamente, percepiti e sostenuti rappresenta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d’imposta.

Già, con R.M. n. 138/E del 29 maggio 2009, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d’imposta).

Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.

19 luglio 2010

Francesco Buetto