Ritenuta per pignoramenti

il terzo che subisce il pignoramento di somme soggette per legge a ritenuta d’acconto e riveste la qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta d’acconto in misura pari al 20% sulle somme liquidate

Con la firma del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate avvenuta giovedì 4 marzo prendono il via le regole previste dall’art. 15 del D.L. 78/2009 (conv. con modif. L. 102/2009) al fine di applicare le ritenute del 20% sui pignoramenti presso terzi.

D.L. 78/2009

Il comma 2, dell’art. 15 del D.L. 78/2009 (conv. con modif. L. 102/2009) ha operato una modifica al testo dell’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo l’aggiunta di un nuovo periodo secondo cui:

  • “…..in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

 

Ai sensi della norma introdotta, il terzo che subisce il pignoramento di somme soggette per legge a ritenuta d’acconto e riveste la qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta d’acconto in misura pari al 20 per cento sulle somme liquidate.

Tale disposizione ha lo scopo di individuare nel terzo esecutato il soggetto tenuto ad effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta, nonché di determinare con esattezza l’ammontare della ritenuta, impedendo che le somme liquidate a seguito di tale procedura esecutiva possano essere corrisposte al creditore in assenza della ritenuta.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2010

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4/03/2010 è stata data attuazione alla suddetta disposizione.

Sono sostanzialmente quattro i passaggi fondamentali attraverso i quali si snoda la nuova procedura che riguarda i pagamenti eseguiti con pignoramenti presso terzi che rivestano la qualità di sostituti d’imposta:

 

  • effettuazione della ritenuta,

 

il terzo erogatore presso il quale è effettuato il pignoramento, se riveste la qualifica di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del pagamento stesso la ritenuta d’acconto nella misura del 20% a titolo di acconto dell’irpef dovuta dal creditore pignoratizio. Se però il terzo erogatore è a conoscenza del fatto che il credito è relativo a somme o a valori diversi da quelli soggetti al meccanismo della ritenuta d’acconto si asterrà dall’effettuare la ritenuta stessa;

La somma che viene pagata deve essere, infatti, ricondotta ad una categoria reddituale astrattamente soggetta a ritenuta alla fonte.

Se per esempio, il locatore (creditore) ottiene il pignoramento dello stipendio dell’inquilino (debitore), a titolo di affitti arretrati, nei confronti del datore di lavoro (terzo pignorato), quest’ultimo, all’atto del pagamento in favore del locatore non deve effettuare alcuna ritenuta. Questo perché sui redditi di fabbricati non si deve operare alcuna ritenuta. Al contrario il dipendente ottiene il pignoramento del conto bancario del datore di lavoro, a titolo di retribuzione arretrate, l’istituto di credito dovrà effettuare una ritenuta del 20% all’atto del pagamento al dipendente.

 

  • adempimenti del terzo erogatore.

 

dopo aver effettuato la ritenuta il terzo provvederà al suo versamento nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nonché a comunicare al debitore l’ammontare dei pagamenti effettuati al suo creditore e le ritenute effettuate. Provvederà poi ad inviare al creditore pignoratizio l’apposita certificazione attestante le somme erogate e le ritenute effettuate ed, infine, indicherà nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme pagate e le relative ritenute;

 

  • adempimenti del creditore pignoratizio,

 

il creditore pignoratizio dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite e le ritenute subite anche nelle ipotesi in cui si tratti di redditi soggetti al meccanismo della tassazione separata;

 

  • adempimenti del debitore,

 

se è tenuto alla presentazione del modello 770 il debitore dovrà indicare nella stessa i dati del creditore e la natura delle somme sulle quali è stato eseguito il pignoramento. Non dovrà però effettuare le operazioni di conguaglio dal momento che la tassazione definitiva delle somme è operata dal creditore pignoratizio.

 

Decorrenza

Questa nuova disciplina si applica a partire da venerdì 5 marzo.

Non è chiaro cosa accade per i pignoramenti pregressi.

Al riguardo si ricorda che l’obbligo di effettuare la ritenuta fosse già stato previsto dall’art. 21, legge n. 449/97. Sembrerebbe quindi che l’emanazione delle nuove regole comporti una sorta di sanatoria per gli inadempimenti commessi in passato. Una conferma ufficiale è comunque necessaria.

Codice tributo

Con la Risoluzione n. 18/E del 9 marzo l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tali ritenute devono essere versate con il:

 

  • codice tributo “1049”.

 

Come al solito il codice tributo “1049” deve essere indicato, nel modello F24, all’interno della sezione Erario in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “Importi a debito versati”.

Nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” vanno riportati, rispettivamente, il mese e l’anno ai quali si riferisce la ritenuta.

30 marzo 2010

Antonio Gigliotti