Reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: lo svincolo da parte dell’erede dei valori detenuti dalla banca

Con effetto retroattivo a far data dal 3 ottobre 2006, a seguito della legge del 24 novembre n.286, che ha convertito il decreto legge del 3 ottobre 2006 n.262, è stata reintrodotta l’imposta sulle successioni e donazioni, a suo tempo soppressa a far data dal 25 ottobre 2001.

Di conseguenza, per le successioni relative a soggetti deceduti a far data dal 3 ottobre 2006 (in base all’articolo 456 cod. civ. la successione si apre al momento della morte) sono tornati nuovamente in vigore, per quanto riguarda la liquidazione di somme e titoli a favore degli eredi, gli obblighi posti a carico della banca dall’art. 48 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, che impone negli istituti di credito una preventiva verifica circa l’assolvimento da parte degli eredi degli obblighi fiscali di dichiarazione.

 

Infatti durante il periodo nel quale era stata abrogata l’imposta sulle successioni e donazioni, per estinguere un conto corrente intestato al de cuius o cointestato con lo stesso e prelevare quanto in esso contenuto, non erano richieste particolari formalità se non quella di dimostrare la qualità di erede spesso effettuata attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ad uso successione.

 

Ad oggi, in base a quanto previsto dal legislatore, l’obbligo principale richiesto a carico degli eredi è quello della presentazione della dichiarazione di successione la quale, tuttavia, appare opportuno venga presentata (all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione al luogo di ultima residenza del de cuius) a prescindere dal valore globale netto dell’asse ereditario (in caso di valore inferiore alla franchigia prevista, l’imposta liquidata sarà pari a zero).

Si evidenzia al riguardo che l’attuale disciplina dell’imposta (tralasciando volutamente in tale ambito quella di trascrizione e quella catastale) prevede l’applicazione delle seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni trasferiti per causa morte:

 

§        devoluti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con una franchigia di 1.000.000 di euro, per ciascun beneficiario: 4 per cento

§        devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, con una franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario se la successione avviene tra fratelli e/o sorelle: 6 per cento

§        devoluti a favore degli altri soggetti: 8%

§        devoluti a favore di soggetti portatori di handicap (riconosciuto grave a sensi legge 5.2.1992 n. 104) con una franchigia per ogni erede di 1.500.000 di euro – oltre la franchigia:

o       se coniuge o parente in linea retta: 4%

o       se parente sino al 4° grado, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado: 6%

o       negli altri casi: 8%

 

Si ritiene utile far presente che l’esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione sussiste solo ed esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni, tutte concorrenti fra loro:

 

§        devoluzione ai soli eredi diretti (coniuge, figli, genitori);

§        assenza di beni immobili o diritti reali immobiliari;

§        attivo ereditario globale complessivamente non superiore all’importo di euro 25.822,84

 

I titoli di Stato e quelli ad essi equiparati, previsti da specifiche disposizioni di legge, sono in ogni caso esenti per legge dal pagamento dell’imposta sulle successioni e non rientrano pertanto, da un punto di vista fiscale, nell’attivo ereditario; ne consegue che il trasferimento o la liquidazione a favore degli eredi, per successione, dei titoli di Stato o altri titoli esenti per legge da imposta, potrà avvenire senza le modalità di dichiarazione e di conseguente documentazione che appresso saranno indicate.

 

L’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 346/1990 sancisce che i debitori del de cuius non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione dei crediti e dei beni o non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non sussiste l’obbligo di dichiarazione (c.d. dichiarazione di responsabilità).

Infatti solo nell’ipotesi si esistenza delle tre condizioni sopra riportate, vi è l’esenzione in capo agli eredi dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, per cui gli istituti di credito richiederanno la compilazione della dichiarazione di responsabilità che sarà notificata all’Agenzia delle Entrate per il successivo svincolo delle somme a favore degli eredi.

 

Il legislatore impone quindi alla banca di bloccare l’operatività sui crediti e sui beni finanziari riconducibili al de cuius fino a quanto gli eredi non abbiano consegnato alla stessa banca copia della dichiarazione di successione nella quale dovranno evidentemente figurare i crediti, i diritti ed i beni finanziari di cui viene richiesto lo smobilizzo.

Gli obblighi della banca in termini di sospensione dell’operatività sui rapporti intrattenuti dal de cuius, decorro dal momento in cui la stessa viene a conoscenza del decesso, prescindendo così da ogni comunicazione formale da parte degli eredi o dei cointestatari del rapporto.

 

Trattamento diverso è invece previsto per in ipotesi di conti correnti, depositi titoli ed altri rapporti di deposito ed investimento cointestati ed a firme disgiunte; in questo caso i cointestatari a norma di contratto hanno la facoltà di disporre separatamente dell’intero.

 

Per compilare da dichiarazione, gli eredi chiederanno alla banca informazioni sui beni e valori riconducibili al de cuius; la baca fornirà i saldi alla data del decesso si del conto corrente sia del deposito titoli.

  

Con specifico riferimento invece agli assegni bancari tratti sul conto corrente, il legislatore prevede che nella determinazione del saldo di conto necessario ai fini della dichiarazione di successione  si tiene in considerazione di quelli presentati all’incasso al massimo quattro giorni prima dell’apertura della successione; ne deriva che tali addebiti dovrebbero essere esclusi dalla determinazione del saldo fiscale anche se la banca, disinteressandosi dei rapporti tra eredi e fisco, potrebbe indicarli a parte.

 

Quanto invece al c.d. conto titoli e/o dossier titoli, si evidenzia che la banca non è obbligata a fornire i valori dei titoli calcolati sulla base delle disposizioni fiscali; la banca, invece, fornisce solo la descrizione della tipologia dei titoli posseduti, la quantità ed eventualmente il valore dei titoli alla data del decesso (il tutto viene inserito nell’attestazione che viene poi consegnata all’Agenzia delle Entrate).

Si evidenzia che oltre alle azioni ed obbligazioni “corporate”, sono soggette ad imposta sulle successioni anche i titoli emessi da Stati esteri, i titoli atipici, le quote di fondi comuni di investimento e le Sicav, i titoli emessi dalle amministrazioni pubbliche locali (BOC, BOP, BOR) e le operazioni di pronti contro termine sottoscritte.

Per i titoli quotati andrà preso come valore di riferimento la media dei prezzi dell’ultimo trimestre precedente all’apertura della successione; per i titoli non quotati verrà preso come valore quello dei titoli quotati aventi le medesime caratteristiche.

Solo a seguito della presentazione delle attestazioni, l’Agenzia delle Entrate potrà rilasciare copia della dichiarazione di successione; questa debitamente consegnata alla banca, permetterà a quest’ultima di sbloccare i rapporti e liquidare quanto dovuto agli eredi legittimi.

 

Dott. Giuseppe Demauro

6 Febbraio 2008