Amministratore e dipendente? Cosa afferma la giurisprudenza

Molto spesso nella vita societaria si presentano casi in cui un amministratore riveste anche la qualifica di dipendente della società stessa e non sempre le due figure possono coincidere…

N.B.: sull’argomento ti segnaliamo l’articolo più aggiornato Amministratori e soci di Srl: non è automatica la doppia contribuzione all’Inps

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In assenza di disposizioni di legge in merito alla compatibilità della qualità di amministratore con quella di lavoratore-subordinato, occorre rifarsi alla giurisprudenza ( di seguito citata ), dalla quale si evince che la qualifica di amministratore non è a priori incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società.

Le due figure non possono coincidere quando l’amministratore della società svolge tutti i poteri di gestione, controllo, comando e disciplina; infatti in questa condizione l’amministratore si troverebbe nella condizione di essere subordinato a se stesso, generandosi un fenomeno di auto-assunzione o auto-controllo da parte dell’amministratore lavoratore-subordinato. Ciò accade quando la società è amministrata da un amministratore unico o quando, per esempio, sono attribuiti al Presidente del Consiglio di amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Se invece, all’interno di una società un amministratore o il Presidente del Consiglio di amministrazione sono assoggettati al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo amministrativo la veste di amministratore può coincidere con quella di lavoratore-subordinato, poiché in questo caso sussiste il requisito della subordinazione.

A puro titolo di esempio, elenchiamo una serie di sentenze dalle quali si evince l’esistenza di casi di compatibilità della duplice veste:

“La qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare ( Cass. Sez. lav. 25.5.91 n. 5944 ).

“E’ stato ammesso il doppio incarico pur in presenza di una società di due soci, entrambi amministratori, ove sia risultato un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive e al controllo dell’organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci” (Cass. 21.1.93, n. 706)

“E’ stato ammesso il cumulo degli incarichi fra amministratore e direttore generale, dipendente della società, poiché tra le due funzioni c’è una profonda differenza che legittima la riconduzione dei rapporti a discipline diverse” (Cass. 10.11.87, n. 8279 ).

“L’amministratore di una società di persone può essere lavoratore subordinato della società, se dimostri la dipendenza funzionale nei confronti della società ( Trib. Roma, sez. lav. 29.12.00, n. 21752 )”.

“In presenza di un organo collegiale – quale il Consiglio di amministrazione di cui fa parte lo stesso amministratore/dipendente – la direzione e il controllo sull’attività di quest’ultimo, nella sua veste di lavoratore subordinato, sarebbero in ogni caso garantiti dalla pluralità di amministratori componenti l’organo gestorio. La giurisprudenza ritiene, comunque, che non sia possibile l’assunzione della veste di dipendenti da parte di tutti i componenti il Consiglio di amministrazione: in tal caso, infatti, verrebbe meno la possibilità che alcuni componenti dell’organo amministrativo controllino gli altri nell’esplicazione della loro attività subordinata; verrebbe, cioè, meno la distinzione tra soggetto controllante e soggetto controllato (in tal senso, tribunale di Reggio Emilia, sentenza 20 settembre 1982 e Corte d’appello di Bologna 20 dicembre 1983).

“Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e la società stessa è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e cioè l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso, nonostante la suddetta qualità di membro del consiglio di amministrazione; l’accertamento della compatibilità dei diritti e doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituiscono un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici. ( Cass., sez. lav. 13.6.96, n. 5418 ).

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Sez.Lav, 12 gennaio 2002, n.329) ha stabilito che “la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore-subordinato della medesima ove sia accertata l’attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita………..”

In particolare, sottolinea la Corte di Cassazione, condicio sine qua non risulta essere, l’individuazione di due distinti rapporti, carica sociale e posizione di lavoratore subordinato, per il cui riconoscimento, dovrà effettuarsi l’accertamento in concreto dello svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, tali da configurare due prestazioni ontologicamente differenti.

Per il rapporto lavorativo subordinato occorrerà inoltre dimostrare l’esistenza del c.d. vincolo di subordinazione che, ex art. 2094 c.c.,  ne connota la fattispecie (“…perché sia configurabile il rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere […] provi in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto, che deve consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonostante egli rivesta la carica di amministratore, al potere direttivio, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso”( Cass. 24 maggio 2000, n.6819).

Secondo l’INPS ed in particolare facendo riferimento alla circolare INPS n. 179 del 08 agosto 1989 la non compatibilità delle due figure sia ha quando il soggetto rivestito della carica sociale, Presidente, amministratore, consigliere delegato, esprime da solo la volontà della società ed anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, in quanto in veste di lavoratori essi verrebbero ad essere subordinati di se stessi, cosa che non è giuridicamente possibile.

L’INPS potrebbe disconoscere il rapporto di lavoro dipendente; l’eventuale riconoscimento dell’esistenza effettiva di un rapporto di lavoro subordinato, secondo l’INPS va fatto caso per caso, verificando la presenza di tutti i requisiti necessari e propri del rapporto di lavoro stesso, sulla base degli elementi concernenti:

  1. la percezione di una retribuzione di misura predeterminata il cui pagamento avvenga mediante uno dei sistemi previsti dalle norme in vigore per i lavoratori subordinati e della quale sia previsto l’assoggettamento al regime fiscale applicato alla generalità dei lavoratori dipendenti;
  2. l’esistenza certa ed effettiva di controllo e di direzione da parte di altri organi sulla attività lavorativa del socio dipendente;
  3. le origini del rapporto di amministrazione in capo all’interessato, anche in relazione ai poteri attribuitigli dallo statuto o dall’atto costitutivo, o dagli altri organi sociali che lo abbiano chiamato alla carica

 

Maggio 2006

A cura Dott. Emilio Iorio

 

Vedi anche: La motivazione dell’accertamento al socio-amministratore