Nuovo vincolo di spesa per il bonus mobili

il bonus per acquisto di mobili da utilizzare per le abitazioni oggetto di ristrutturazione sta vivendo un iter legislativo travagliato: ecco le regole per godere del bonus per i mobili acquistati nel 2014

Premessa

Con il cosiddetto “decreto Ecobonus” dell’anno scorso è stata prevista, a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, una detrazione del 50% delle ulteriori spese, fino a 10.000 euro, sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. (articolo 16, comma 2, del DL 63/2013).

L’Agevolazione sin dal suo esordio prevede un limite massimo di spesa pari a 10.000 euro su cui calcolare la detrazione del 50%. Al fine di evitare, però, che piccoli interventi di ristrutturazione possano costituire il pretesto per fruire della misura di vantaggio su cospicue spese di arredamento, travalicando così la finalità della norma, con la legge di Stabilità per il 2014 il legislatore ha imposto un nuovo limite per cui le spese agevolabili non possono più essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione dell’immobile a cui sono destinati i mobili e gli elettrodomestici (articolo 1, comma 139, lettera d), numero 3), della legge 27 dicembre 2013, numero 147).

Evidentemente, però, una simile disposizione è risultata troppo penalizzante nell’ambito dell’agevolazione in oggetto, così il governo si è ripetutamente impegnato per eliminare quest’ultimo limite imposto dalla legge di Stabilità 2014. In particolare, con il cosiddetto “decreto Salva Roma bis” (DL 151/2013), è stata prevista la cancellazione della disposizione, ma il provvedimento è decaduto prima della sua conversione in legge. Allora, il governo ha espresso la volontà di inserire detta eliminazione nel decreto relativo al cosiddetto “piano casa” (DL 47/2014), ma, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, vi è stata l’amara sorpresa dell’assenza di tale norma abrogativa della limitazione di cui trattasi.

Nuovo limite dal 2014

Alla stregua di quanto sopra riportato, allo stato attuale della normativa, la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è vincolata ai seguenti limiti:

  • spesa massima di mobili/grandi elettrodomestici pari ad euro 10.000;

  • spesa massima comunque non superiore a quella relativa ai lavori di ristrutturazione.

Con l’inserimento del nuovo limite, ad opera della legge di Stabilità per il 2014, circa la spesa massima agevolabile non superiore a quella sostenuta per i lavori di ristrutturazione, si è di fatto agito direttamente sul “decreto Ecobonus”, istitutivo della detrazione, lasciando dubbi sulla decorrenza del nuovo limite. È ben vero che la legge di Stabilità è entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ma le modifiche apportate hanno inciso direttamente sul decreto del 2013.

Occorrerà attendere, allora, una conferma ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria, ma, secondo la dottrina, la disposizione della legge di Stabilità 2014, ha portata innovativa e non interpretativa, non potendo, pertanto, estendere i suoi effetti in modo retroattivo. Se così fosse, allora, il doppio limite delle spese agevolabili per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sarebbe applicabile soltanto dal 2014, mentre per le spese precedenti dovrebbe valere il solo vincolo di 10.000 euro.

Imprescindibile un preventivo intervento di ristrutturazione

Per quanto concerne i presupposti all’agevolazione de qua, occorre evidenziare che l’articolo 16, comma 2, del DL 63/2013 stabilisce che il bonus mobili può essere utilizzato da coloro che usufruiscono della “detrazione di cui al comma 1”, il quale rinvia all’articolo 11, comma 1, del DL 83/2012, che, a sua volta, rimanda agli “interventi di cui all’articolo 16-bis” del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E/2013, ha interpretato siffatto complicato quadro normativo in modo tale da pervenire alla conclusione che, “in sintesi”, la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è usufruibile se sono stati esperiti gli interventi:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; 18

  • di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Con la nota della Direzione Regionale del Veneto n. prot. 907-48973/2013 dell’8 novembre 2013, è stato chiarito, premesso il contenuto della citata circolare 29/2013, che l’uso dell’espressione “in sintesi”, diversamente da quanto aveva sostenuto il contribuente nella sua istanza di interpello, ha lo scopo di indicare in forma schematica/riepilogativa, quali sono gli unici interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione per acquisto di mobili (comma 2, art.16 del D.L. 63/2013). Tra questi, allo stato degli atti, secondo la Direzione Regionale, non rientrano gli interventi diretti “a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” agevolabili ai sensi della lettera f) dell’art. 16-bis del TUIR. Pertanto, il contribuente non ha titolo per beneficiare della detrazione del comma 2, art. 16, del DL 63/2013 (c.d. bonus mobili) per l’installazione dell’impianto di allarme sulla propria abitazione.

Fattispecie agevolate

Per quanto attiene ai beni che possono essere ammessi al beneficio fiscale, occorre preliminarmente considerare che la norma fa soltanto riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

L’Amministrazione Finanziaria, in proposito, con la circolare 29/E già citata, ha chiarito che, in ogni caso, si deve trattare dell’acquisto di beni nuovi, atteso che la finalità della norma è quella di stimolare un settore produttivo in crisi. Conseguentemente, non possono essere ammesse in detrazione spese relative all’acquisizione di prodotti usati.

L’altra condizione fondamentale di accesso all’agevolazione è posta in funzione dello stretto legame, normativamente previsto, tra la detrazione del 50% in oggetto e quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che ne costituiscono il presupposto: si tratta della necessità che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredamento dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è obbligatorio che detti beni siano destinati ad arredare esattamente i locali che sono stati ristrutturati, essendo sufficiente che la loro collocazione avvenga nell’ambito di ambienti facenti parti della stessa unità immobiliare oggetto di intervento edilizio, anche se in relazione a locali differenti.

Per quanto riguarda, poi, i mobili che possono essere ammessi al beneficio fiscale, l’Amministrazione Finanziaria ha citato, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Relativamente, invece, agli acquisti di elettrodomestici agevolabili, è stato precisato dal Fisco che la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Per quanto riguarda l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, infine, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

È appena il caso di ricordare, da ultimo, che rientrano nel computo delle spese detraibili anche quelle sostenute per il trasporto dei beni agevolabili, nonché quelle di montaggio degli stessi, ad esempio per i mobili.

Modalità di pagamento

Il beneficio fiscale in oggetto è ancorato alla detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR e, pertanto, gli adempimenti per accedere al bonus del 50% sono gli stessi previsti per la detrazione delle spese per i predetti interventi edilizi. In particolare, come ormai noto, non è più richiesto l’invio della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, essendo stata introdotta in sua sostituzione l’indicazione dei dati catastali delle unità immobiliari oggetto di intervento agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto attiene al pagamento delle spese, così come per la detrazione relativa agli interventi edilizi, anche per il bonus mobili è previsto l’utilizzo del bonifico bancario o postale “speciale”, recante i seguenti dati:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

  • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’Agenzia delle Entrate, con la già citata circolare 29/E, tuttavia, ha introdotto un’importante semplificazione, attesa la specificità dei beni in oggetto. Gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, infatti, possono essere effettuati anche mediante l’utilizzo di carte di credito o di debito, essendo considerata valida anche tale modalità di pagamento ai fini della detrazione del 50% di cui trattasi. In tal caso, tuttavia, il giorno di pagamento è quello in cui avviene la transazione e non quello di addebito sul conto corrente del contribuente.

In ogni caso, deve essere conservata tutta la documentazione attestante il pagamento, come le ricevute di bonifico o di avvenuta transazione con carta di credito o debito, nonché l’estratto conto da cui si evince l’addebito in conto corrente. Inoltre, devono essere obbligatoriamente conservate la fatture di acquisto, recanti la specifica indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

8 aprile 2014

Alessandro Borgoglio