La seconda tappa del processo di abilitazione dei revisori per la sostenibilità: profili normativi e operativi

E’ operativa la possibilità di iscriversi nell’elenco dei revisori di sostenibilità: ecco la procedura per le iscrizioni nell’apposito registro e le prospettive per i professionisti

attestazione di sostenibilitàL’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha rappresentato un passaggio evolutivo significativo nel panorama normativo italiano. Con tale provvedimento, il legislatore ha dato attuazione alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ridisegnando l’architettura della rendicontazione di sostenibilità e introducendo l’obbligo di una verifica indipendente dei report ESG da parte di revisori legali o società di revisione.

Si tratta di un intervento strutturale: la sostenibilità non è più comunicazione volontaria a beneficio reputazionale, bensì informazione regolata e certificata, con valore giuridico e rilevanza sistemica. In tale contesto si colloca il processo di abilitazione dei cosiddetti “revisori della sostenibilità”, nuova figura professionale che, pur radicata nella tradizione della revisione contabile, ne amplia le competenze verso dimensioni ambientali, sociali e di governance.

 

Revisori della sostenibilità: si apre la fase di abilitazione

La Determina n. 149 del Ragioniere Generale dello Stato, emanata il 25 settembre 2025, segna l’avvio ufficiale della fase due del processo di abilitazione all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. A partire dal 1° ottobre 2025, i revisori legali rientranti nel regime transitorio previsto dall’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 125/2024 possono presentare istanza di iscrizione all’elenco dei soggetti autorizzati a svolgere tale attività.

Come chiarito dall’Informativa n. 138/2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), la presentazione della domanda è subordinata al possesso di crediti formativi specifici nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, conseguiti nel 2024 o nel 2025. Il CNDCEC, attraverso il proprio portale della formazione, ha già trasmesso al MEF i dati aggiornati relativi ai crediti formativi comunicati dagli enti accreditati alla data del 1° luglio 2025, con ulteriori invii programmati per i dati maturati entro il 29 settembre 2025. Gli aggiornamenti e le istruzioni operative saranno resi disponibili nella sezione “Formazione” del sito istituzionale del Consiglio Nazionale.

È un passaggio cruciale, poiché segna la transizione dal piano normativo a quello operativo, consentendo a una platea di revisori già attivi di essere “traghettati” verso la nuova funzione senza dover attendere l’entrata a regime delle disposizioni definitive.

Destinatari e requisiti della fase transitoria

I soggetti legittimati a presentare domanda sono i revisori legali iscritti al Registro entro il 1° gennaio 2026, purché in possesso di specifici requisiti formativi. In particolare, è richiesto l’aver conseguito almeno cinque crediti annuali nel 2024 o nel 2025, integralmente dedicati a materie attinenti alla rendicontazione e all’attestazione di sostenibilità. Tali condizioni sono state precisate dalla Circolare MEF n. 37 del 12 novembre 2024, che ha individuato nei moduli didattici contrassegnati dal codice “D” quelli rilevanti ai fini del computo dei requisiti formativi minimi. La Circolare specifica che l’intero gruppo di argomenti “D” – Rendicontazione di sostenibilità pur non essendo strettamente riconducibile alla revisione legale, deve essere considerato caratterizzante ai fini degli obblighi formativi connessi alla nuova funzione di attestazione ESG.

È inoltre precisato che i cinque crediti richiesti non possono essere suddivisi tra le annualità 2024 e 2025, dovendo risultare conseguiti in modo unitario all’interno di un medesimo periodo formativo. Tale impostazione si inserisce nella logica di una transizione graduale e ordinata, volta non a introdurre un esame straordinario, ma a valorizzare la formazione continua e la concreta adesione dei professionisti a un percorso di aggiornamento qualificato.

Struttura del percorso in tre fasi

Il sistema delineato dal legislatore si articola in tre passaggi successivi:

  • Prima fase (marzo – settembre 2025): dedicata ai revisori legali già attivi presso società di revisione che abbiano svolto incarichi di attestazione relativi alla dichiarazione non finanziaria di cui al D.Lgs. 254/2016.
  • Seconda fase (dal 1° ottobre 2025): estensione della procedura ai revisori iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026, a condizione che abbiano conseguito i crediti formativi richiesti nelle materie della rendicontazione di sostenibilità.
  • Terza fase (a regime): riservata ai professionisti che, oltre all’iscrizione nel Registro, potranno dimostrare un’esperienza pratica di almeno otto mesi in incarichi di assurance ESG o attività assimilabili, e che avranno superato specifiche prove d’esame in materia di sostenibilità.

L’articolazione progressiva testimonia la volontà di garantire gradualità e inclusività, evitando brusche esclusioni di operatori già qualificati ma al contempo preservando la necessaria selettività.

Modalità operative di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere inoltrate attraverso il portale https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it, accedendo alla sezione riservata ai professionisti tramite SPID o CIE. Il modello RLS-01, disponibile dal 1° ottobre 2025, è precompilato con i dati presenti nel Registro.

Il revisore deve:

  • verificare la corretta registrazione dei crediti formativi con codice “D”;
  • assolvere l’imposta di bollo di 16 euro (marca cartacea o PagoPA);
  • versare il contributo fisso di 50 euro tramite PagoPA;
  • sottoscrivere la domanda con firma digitale (o autografa con allegato documento d’identità);
  • trasmettere il tutto mediante protocollazione automatica.

In caso di anomalie sulla registrazione dei crediti formativi, non è ammessa autocertificazione: l’interessato deve attivarsi presso l’ente formatore o l’ordine professionale affinché i dati vengano correttamente comunicati al MEF.

Esiti e controlli

L’amministrazione dispone di 150 giorni per concludere l’istruttoria. L’abilitazione, in caso positivo, decorre dalla data di ricezione della domanda e viene comunicata attraverso l’area riservata con contestuale rilascio dell’attestato digitale. Se emergono carenze nei requisiti, il professionista riceve comunicazione e dispone di un termine massimo di 30 giorni per regolarizzare la posizione. Il mancato adempimento comporta il rigetto definitivo. Tale meccanismo bilancia l’esigenza di rigore con quella di proporzionalità, evitando esclusioni arbitrarie ma mantenendo elevato il presidio di qualità.

Implicazioni professionali e criticità applicative

L’avvio della cosiddetta “fase due” del processo di abilitazione dei revisori della sostenibilità apre il campo a una serie di considerazioni critiche di rilievo sistemico e operativo.

In primo luogo, i costi e gli oneri burocratici rappresentano una questione non secondaria. Per i revisori e le società di revisione il percorso di accreditamento e mantenimento dei requisiti potrebbe tradursi in un incremento significativo degli adempimenti amministrativi, dei tempi di gestione e dei costi complessivi. Tale dinamica rischia di comprimere la competitività delle strutture di minori dimensioni, già chiamate a fronteggiare l’impatto delle nuove regole introdotte dalla CSRD e dai futuri standard europei di assurance.

In secondo luogo, emerge il tema dell’uniformità interpretativa, soprattutto con riferimento alla nozione di “crediti formativi specifici”. L’assenza, allo stato, di un quadro univoco e condiviso in merito ai contenuti minimi e alle modalità di erogazione della formazione può generare incertezza applicativa e disparità di trattamento tra professionisti e organismi di formazione. Ciò richiede un intervento chiarificatore da parte delle autorità competenti, volto a garantire un’omogeneità di criteri e un effettivo allineamento agli standard europei di qualificazione.

Infine, si pone la questione del valore sostanziale rispetto a quello meramente formale dell’abilitazione. Vi è il rischio che il nuovo sistema venga percepito come un ulteriore adempimento procedurale, più attento alla conformità documentale che al reale miglioramento della qualità professionale e della credibilità dell’attività di assurance. Solo un approccio orientato alla sostanza, fondato su competenze effettive, aggiornamento continuo e cultura della qualità, potrà evitare che la riforma si riduca a un esercizio burocratico privo di reale impatto sul mercato e sulla fiducia degli stakeholder.

Al tempo stesso, il nuovo sistema di abilitazione introduce anche significative opportunità di sviluppo professionale: i revisori potranno assumere un ruolo strategico all’interno della catena della fiducia che collega imprese, investitori e mercato, consolidando la propria funzione di garanti dell’affidabilità informativa e valorizzando competenze sempre più decisive per la governance societaria e la creazione di valore sostenibile.

Verso una professione integrata tra contabilità e sostenibilità

Il disegno strategico perseguito dal legislatore appare ormai inequivocabile: delineare un ecosistema professionale integrato in cui la revisione contabile tradizionale e l’attestazione di sostenibilità confluiscano progressivamente in un unico modello di assurance integrata.

In questa prospettiva evolutiva, il revisore assume una nuova identità professionale: da mero garante della veridicità e correttezza dei bilanci, egli diventa custode della trasparenza strategica e della credibilità delle scelte ESG delle organizzazioni. Il suo ruolo si estende così oltre la dimensione contabile, investendo la sfera della sostenibilità come leva di competitività e reputazione aziendale.

Una trasformazione di tale portata impone una profonda evoluzione delle competenze professionali, non solo sul piano tecnico ma anche su quello culturale e metodologico. Il revisore del futuro dovrà integrare alle tradizionali conoscenze contabili una solida padronanza dei principali framework internazionali di sostenibilità (ESRS, ISSB, GRI) e una capacità avanzata di valutare i rischi e le opportunità ESG secondo logiche di analisi integrate.

Parallelamente, diventa centrale la capacità di interazione con una pluralità di interlocutori: organi di governance, investitori, comitati etici, autorità di vigilanza e stakeholder sociali. Solo attraverso un dialogo costruttivo e tecnicamente fondato sarà possibile assicurare la qualità e la coerenza dell’informativa di sostenibilità, elemento chiave per la fiducia dei mercati e la reputazione aziendale.

La riforma, in questa prospettiva, delinea la figura di un “revisore ESG”, chiamato a coniugare competenza economico-finanziaria e visione strategica d’impresa, ponendosi come garante dell’attendibilità delle performance non finanziarie. È però evidente che il revisore legale tradizionale non può, senza un percorso formativo e professionale dedicato, assumere in modo efficace le funzioni proprie del revisore di sostenibilità: si tratta di un ambito specialistico che richiede strumenti, metriche e sensibilità del tutto nuovi rispetto alla revisione contabile classica.

Conclusioni

La Determina 149/2025 rappresenta dunque un passaggio decisivo nel processo di istituzionalizzazione della revisione della sostenibilità. Essa non solo attiva la seconda fase del percorso di abilitazione, ma disegna un modello che potrà fungere da laboratorio per future evoluzioni in sede europea e internazionale. Il successo dell’intera operazione dipenderà dalla capacità di coniugare rigore tecnico e visione strategica: solo se l’abilitazione sarà percepita come garanzia di affidabilità e credibilità, e non come mero vincolo burocratico, la nuova figura del revisore della sostenibilità potrà affermarsi quale pilastro della governance aziendale contemporanea.

Martedì 7 Ottobre 2025

Fabio Sartori

 

La Revisione del reporting ESG – Corso online 2025

Docenti: Dott.ssa Monica Peta e Dott. Riccardo Bauer

Fisco e Tasse presenta “La revisione del reporting ESG – Corso online 2025”: dalla sostenibilità alla relazione di attestazione del revisore legale.
Percorso formativo online di 4 incontri in  differita 

  • Durata complessiva: 4 video-corsi in differita (due da 3 ore e due da 2 ore)
  • Crediti formativi: 10.
  • Modalità: Online in diretta. I corsi potranno essere visualizzati anche in differita.

Il Corso permette ai revisori legali di assolvere l’obbligo formativo nelle Materie del Gruppo D (materie di cui all’art.4, comma 3-ter, del Dlgs. n. 39/2010, come modificato dal D.lgs. n. 125/2024) caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità.

Ricordiamo infatti che, in linea con quanto consentito dalla normativa europea infatti, il decreto legislativo n. 125/2024, in deroga alle nuove disposizioni per il tirocinio e l’esame, ha previsto all’articolo 18, per i revisori iscritti al registro entro il 1° gennaio 2026 che intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, un regime transitorio che permette l’acquisizione dell’abilitazione a tale attività attraverso uno specifico obbligo formativo annuale di almeno 5 crediti nelle materie caratterizzanti la sostenibilità.

Il Corso “La revisione del reporting ESG” è un percorso formativo che mira a fornire le competenze fondamentali per comprendere e applicare i nuovi obblighi di rendicontazione ESG previsti dal D.lgs. 125/2024 e dagli ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Strutturato in quattro incontri online tra marzo e aprile 2025, il corso offre un approccio pratico e teorico per guidare le imprese e i professionisti nella transizione verso la sostenibilità aziendale.

Corso accreditato dal MEF per i Revisori Legali e in fase di accreditamento presso il CNDCEC per i Commercialisti.

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