Il Decreto-legge Cura Italia, introduce nuove detrazioni d’imposta e deduzioni dal reddito relativamente alle “Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Corona Virus: vediamo quali sono le agevolazioni per i cittadini e per le imprese che intendono donare soldi o merci
Erogazioni liberali decreto cura italia: la norma prevede agevolazioni fiscali sia per le persone fisiche e gli enti non commerciali (comma 1) sia per imprese (comma 2), mentre nulla è previsto per i lavoratori autonomi.
1) Erogazioni liberali Decreto Cura Italia: persone fisiche e enti non commerciali
Relativamente alle persone fisiche e agli enti non commerciali (comma 1) viene prevista una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro e in natura con una detrazione massima di 30.000 euro corrispondente quindi ad erogazioni (anche plurime) fino all’ammontare massimo di 100.000 euro; per le erogazioni eventualmente eccedenti quest’importo non viene riconosciuta alcuna detrazione.
Le erogazioni per beneficiare della detrazione d’imposta devono essere effettuate in denaro o in natura in favore di:
- Stato
- regioni
- enti locali territoriali
- enti o istituzioni pubbliche
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro
e devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ancorché il decreto-legge n. 18 sia entrato in vigore il 17.03.2020 le erogazioni liberali effettuate nei primi giorni dell’emergenza COVID-19 potranno comunque usufruire della detrazione prevista in quanto la norma stabilisce che sono agevolate tutte quelle effettuate nell’anno 2020 senza prevedere una specifica decorrenza.
Nulla viene disposto in relazione alle modalità di erogazione delle liberalità in denaro, anche se è sicuramente consigliabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, mentre per valorizzare le erogazioni in natura viene disposto il rimando agli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019.
Per l’analisi vedi il successivo punto 3.
2) Titolari di reddito d’impresa
Relativamente, invece, ai soggetti titolari di reddito d’impresa (comma 2) viene previsto che sono deducibili sia ai fini del reddito che ai fini IRAP le erogazioni liberali in denaro e in natura, valorizzate queste ultime con le regole di cui al successivo punto 3., a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate nel 2020.
Si può notare una terminologia leggermente diversa rispetto a quella prevista nel comma 1 di cui al punto precedente dove si finalizzano le liberalità al finanziamento di interventi atti a contenere e gestire l’emergenza, mentre nel comma 2 si finalizzano ad un più generico “sostegno” alle misure di contrasto all’emergenza.
Il comma 2 destinato ai titolari di reddito d’impresa non definisce nel dettaglio le modalità di applicazione, ma rimanda all’articolo 27 della legge 13.05.1999, n. 133, nella attuale formulazione come modificato dall’art. 4 del D.L. 189/2016, concernente “Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche”, norma che viene di fatto estesa alla calamità dell’epidemia da Covid-19.
Questa norma prevede che sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari (nel nostro caso l’epidemia Covid-19) anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
Beni ceduti gratuitamente
I beni ceduti gratuitamente (donazioni in natura) non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi degli articoli 85, comma 2 (Ricavi), 58, comma 3 (Plusvalenze) e 86, comma 1, lettera c) (Plusvalenze patrimoniali) del T.U.I.R. (nella nuova numerazione post 2003), e queste donazioni sia in denaro sia in natura non sono soggette all’imposta sulle donazioni.
Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti destinatari delle donazioni sono quelli identificati dal D.P.C.M. 20.06.2000, pubblicato nella G.U. n. 155 del 05.07.2000 e precisamente:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.lgs. 4.12.97, n. 460;
- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici.
3) Valorizzazione erogazioni liberali in natura
Per quanto riguarda la valorizzazione delle erogazioni liberali in natura occorre fare riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019.
Questa norma stabilisce che l’ammontare della detrazione (relativamente al punto 1.) o della deduzione (relativamente al punto 2.) spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del T.U.I.R., pertanto per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata supera 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata, di cui una copia deve essere consegnata al soggetto destinatario dell’erogazione, che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene (?).
(Questa norma pur presente nell’art. 3 del decreto ministeriale richiederebbe, per la sua applicazione, di una conferma di compatibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate non essendo stata esplicitamente esclusa dal legislatore, ma di fatto incompatibile soprattutto con l’urgenza di fornire materiali e attrezzature alle strutture sanitarie).
Se si tratta di un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
Se si tratta di un bene merce l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale come sopra stabilito ai sensi dell’art. 9 del T.U.I.R. e il valore utilizzato per il calcolo delle rimanenze finali di magazzino.
L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento delle attività a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A cura di Giuseppe Zambon
Venerdì 20 marzo 2020