Agenzie di viaggio: dubbi sulla fatturazione dei pacchetti turistici tutto compreso

agosto periodo di vacanze… cerchiamo di rispondere ad un dubbio sulla corretta gestione contabile e fiscale dei pacchetti turistici tutto compreso, che rientrano nel campo dell’articolo 74-ter dell’IVA

taverna,_la_piazzaQUESITO

Ho un dubbio in merito ad una agenzia di viaggio che organizza prevalentemente viaggi a prezzo fisso; tali viaggi comprendono pernottamenti, visite musei e parte dei pranzi, della durata da un giorno a una settimana circa. L’agenzia di viaggio li vende prevalentemente ai propri clienti, in genere persone fisiche.

Io li gestisco ai fini IVA come art. 74-ter, facendo pagare l’iva al 22% sulla differenza fra costi sostenuti e ricavi conseguiti, questi ultimi risultanti da un’emissione di fattura “interna ex art. 74”.

Per quanto riguarda i singoli clienti: viene rilasciata una ricevuta fiscale, a meno che non chiedano espressamente la fattura. Tale ricevuta fiscale viene rilasciata in seguito al D.L. 16/2012 decreto semplificazioni fiscali.

Vorrei sapere se questo comportamento è correttoo e come registrare le ricevute fiscali rilasciate ai clienti, considerando che nei ricavi confluiscono già le fatture “interne“.

RISPOSTA

Il regime speciale per le agenzie di viaggio si applica alle prestazioni relative all’organizzazione di “pacchetti turistici” costituiti da viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” (art. 2 del DLgs. 111/95).

I suddetti “pacchetti turistici” devono (art. 1 c. 1 del DM 340/99):

– essere venduti od offerti in vendita ai viaggiatori ad un prezzo forfetario;

– avere una durata superiore alle 24 ore, ovvero devono estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte;

– essere composti da almeno due degli elementi di seguito elencati:

trasporto;

alloggio;

servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, costituenti una parte significativa del “pacchetto turistico” (es. itinerari e visite, con o senza accompagnatori).

Pertanto, come si legge nel quesito, una agenzia di viaggio che organizza prevalentemente viaggi a prezzo fisso compreso pernottamenti, visite musei e parte dei pranzi, della durata da un giorno a una settimana circa e li vende prevalentemente ai propri clienti in genere persone fisiche rientra nelle norme di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio è determinata mediante il procedimento di detrazione “base da base”, ossia come differenza, da calcolare al lordo dell’imposta, tra (art. 74-ter c. 2 del DPR 633/72 e art. 2 c. 1 del DM 340/99):

– il corrispettivo dovuto all’agenzia e

– i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.

Atteso che il prezzo pagato dal cliente incorpora l’IVA assolta, in via di rivalsa, sull’acquisto del “pacchetto turistico”, la base imponibile si determina moltiplicando per 100 il risultato ottenuto dividendo per 122 la differenza di cui sopra (art. 27 c. 4 del DPR 633/72). Sulla base imponibile così determinata si calcola l’IVA dovuta, applicando l’aliquota ordinaria.

Corrispettivo pagato dal cliente

5.000,00

Costo dei beni e servizi acquistati dall’agenzia a favore del cliente

2.000,00

Base imponibile “lorda” (5.000,00 – 2.000,00)

3.000,00

Base imponibile “netta” (3.000,00 / 122) x 100

2.459,02

IVA dovuta (2.459,02 x 22%)

540,98

 

Come affermato, l’agenzia di viaggio di cui al presente quesito rientra nell’art. 74-ter, pertanto, facendo pagare l’Iva al 22% sulla differenza fra costi sostenuti e ricavi conseguiti, la procedura utilizzata risulta corretta.

 

Fatturazione

La fattura deve essere emessa:

da colui che organizza il pacchetto turistico (tour operator), nei confronti del viaggiatore – se commercializza il pacchetto direttamente o tramite agenzia quale mandataria con rappresentanza;

oppure da colui che organizza il pacchetto turistico (tour operator), nei confronti dell’agenzia di rivendita – se questa compra il pacchetto o agisce come mandataria senza rappresentanza.

La fattura deve essere emessa, altresì:

dall’agenzia di rivendita nei confronti del viaggiatore – sia nell’ipotesi in cui acquisti in proprio il pacchetto dal tour operator, sia nell’ipotesi in cui agisca come mandataria senza rappresentanza dello stesso.

Nella fattura deve essere indicato il corrispettivo, senza separata indicazione dell’imposta. In caso di viaggio «misto» (UE ed extra-UE), la fattura deve contenere, altresì, il corrispettivo imponibile per la parte di viaggio effettuata in territorio UE e il corrispettivo non imponibile per la parte di viaggio effettuato fuori dall’UE.

Sulla fattura va indicato, inoltre, che l’imposta è assolta dal tour operator ai sensi del D.M. n. 340/1999 e non costituisce titolo per la detrazione dell’imposta da parte del cliente. La stessa può essere spedita per posta o con strumenti informatici o telematici o per telefax.

Per quanto riguarda il quesito, si fa presente che nell’art. 74-ter, non è disciplinata la fattispecie di fattura “interna”, per cui andrà rilasciata una ricevuta fiscale per ogni cliente o una fattura come sopra descritta se richiesta.

Il comma 13-ter dell’art. 2 del Decreto legge 2/3/2012 n. 16, in vigore dal 29 aprile 2012, prevede che al primo comma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente: «6-bis) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 del Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633 (in vigore dal 29 aprile 2012)- l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate all’ art. 10 nn. 1 – 5, 7, 8, 9, 16 e 22;

6-bis) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Momento impositivo

Il comma 7 dell’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 considera quale momento impositivo, cui consegue l’obbligo di emissione della fattura, il pagamento integrale del corrispettivo e, comunque, se antecedente, la data di inizio del viaggio o del soggiorno (art. 1, c. 6, del D.M. n. 340/1999).

L’inizio del viaggio si identifica con l’effettuazione della prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio…). È ammessa, tuttavia, l’emissione della fattura entro il mese successivo al pagamento del corrispettivo o all’inizio del viaggio se la cessione del pacchetto avviene tramite un’agenzia mandataria, con o senza rappresentanza.

Il pagamento di acconti da parte del viaggiatore è irrilevante, in quanto l’emissione della fattura è collegata unicamente al verificarsi delle predette circostanze.

In caso di viaggi collettivi, in cui vi sono tante obbligazioni tributarie quanti sono i committenti dei servizi forniti dall’agenzia, ciascuna obbligazione è autonoma dall’altra e in relazione a essa si applicano le predette regole.

Ne discende che se, in ipotesi, su dieci clienti soltanto cinque pagano l’intero corrispettivo, l’obbligazione tributaria si realizza soltanto per tali soggetti, restando “sospesa” per i rimanenti clienti.

Naturalmente, qualora il committente sia unico (come si verifica nel caso di vendite di “viaggi collettivi” da parte di un’agenzia ad un’altra) si versa nell’ipotesi di una sola obbligazione tributaria il cui sorgere è determinato dal pagamento dell’intero corrispettivo, da parte dell’agenzia acquirente, o dall’inizio del viaggio (C.M. 328/E/97, § 9.4).

La ricevuta fiscale al singolo cliente del viaggio collettivo organizzato dall’agenzia di viaggio o, in alternativa, la fattura costituisce la modalità corretta di certificazione del ricavo.

In alternativa, ma sarebbe meno corretto, potrebbe essere emessa un’unica fattura per l’intero viaggio che verrebbe pagata dai singoli clienti a cui sarebbero rilasciate delle quietanze di pagamento. In tal caso, però, al momento della richiesta della singola fattura, andrebbe emessa una nota di credito di pari importo a deconto dell’unica fattura emessa al momento dell’inizio del viaggio.

Salvatore Giordano

31 agosto 2016