Tobin Tax: l’imposta sulle transazioni finanziarie

La cd Tobin Tax è una tassazione sulle transazioni finanziarie che, oltre a generare risorse fiscali, ha il triplice obiettivo di frenare la speculazione, stabilizzare i mercati e raccogliere nuove risorse utili per obiettivi globali.

tobin tax imposta sulle transazioni finanziarieLa legge del 24 dicembre 2012 n.228 all’art.1 comma da 491 a 500, ha introdotto una nuova imposta sulle transazioni finanziarie denominata “Tobin Tax” istituita con lo scopo di colpire tutte le transazioni sui mercati finanziari regolamentati.

Fu ideata già dal premio Nobel per l’economia James Tobin1 che, supponendo proprio una tassazione sulle transazioni finanziarie, originariamente compresa tra lo 0,10% e l’1,00%, immaginò di creare uno strumento in grado di generare risorse con il triplice l’obiettivo di frenare la speculazione, stabilizzare i mercati e raccogliere nuove risorse utili per obiettivi globali.

Presupposto della Tobin Tax

 Sulla base della nuova formulazione normativa, l’imposta viene applicata al trasferimento della proprietà avente ad oggetto:

  1. titoli rappresentativi;
  2. strumenti partecipativi;
  3. azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano;
  4. strumenti finanziari derivati.

 

L’imposta sarà quindi corrisposta su transazioni aventi ad oggetto:

  1. azioni e strumenti finanziari partecipativi quotati: i titoli di capitale o assimilati il cui emittente presenti una capitalizzazione di borsa superiore ai 500 milioni di euro – trattasi quindi di azioni e di altri titoli che conferiscano accesso al capitale o che attribuiscano particolari diritti patrimoniali o amministrativi emessi;
  2. azioni e strumenti finanziari partecipativi non quotati: tutte le tipologie ed indipendentemente dalla loro capitalizzazione;
  3. titoli rappresentativi: certificati di deposito azionario e gli altri certificati da chiunque emessi, rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato Italiano;
  4. strumenti finanziari derivati, a condizione che il nozionale sottostante sia posizionato sui titoli di cui al punto 1 e 2 e, nello specifico:
    • contratti di scambio (swaps);
    • future e opzioni su indici e azioni, trattati sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
    • Certificates, Warrant e Covered Warrant, a condizione che il sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50% del valore di mercato degli strumenti indicati.

Anche il solo trasferimento dei titoli sopra elencati risulta oggetto della nuova tassa visto che l’elemento discriminante è dato dall’operazione di registrazione dei titoli sul deposito dell’acquirente.

Ne deriva che, risultando tassabile il trasferimento di titoli tra intestatari diversi, la Tobin Tax colpisce anche i passaggi di proprietà collegati ad azioni e strumenti finanziari partecipativi di Spa non quotate, di Sapa non quotate oltre che le azioni di società cooperative o di mutua assicuratrice (senza alcuna specifica distinzione).

La banca risulterà responsabile dell’applicazione e del versamento anche qualora intervenga in sede di voltura o di autentica di girata (fatte salve le ipotesi di successioni e donazioni).

L’imposta è dovuta dal soggetto “acquirente” (o da colui che ne acquisisce la proprietà) e, per l’anno 2013, è stata fissata allo 0,22%.

Sono escluse dal campo di applicazione della Tobin Tax

  1. i titoli di credito, le quote di OICVM (Fondi Comuni e SICAV, oltre che le quote di fondi etici) e gli ETF;
  2. i titoli di stato e le obbligazioni;
  3. i trasferimenti di proprietà effettuati per successione e donazione (donazione effettuata mediante atto pubblico secondo le regole del codice civile);
  4. altri casi specifici dettagliati negli appositi paragrafi “esclusioni ed esenzioni”.

 

I titoli saranno tassabili qualora si stia operando su strumenti o contratti derivati interessati dalla normativa:

  • indipendentemente dalla residenza fisica o fiscale delle controparti dell’operazione;
  • indipendentemente dal luogo in cui il contratto viene concluso;
  • indipendentemente dal regime di tassazione applicato ai “redditi diversi” di natura finanziaria (amministrato – gestito – dichiarativo);
  • indipendentemente dalla natura giuridica del cliente (persone fisiche, società commerciali, enti non commerciali, ditte individuali).

Negoziazioni ad alta frequenza

 La normativa prevede che le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano siano soggette anche ad un’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza sempre relativamente ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi.

Le negoziazioni ad alta frequenza sono determinate tramite un preciso algoritmo informatico predisposto dall’operatore che ricade nei criteri fissati nel decreto attuativo emanato dall’Amministrazione Finanziaria.

In funzione di detta elaborazione, verrà applicata un’imposta specifica sul controvalore degli ordini modificati o annullati pari allo 0,02%.

 

Indeducibilità della Tobin Tax

 La Tobin Tax, a differenza della FTT Francese, non è deducibile dalle imposte sui redditi (Irpef, Ires o Irap) e non può essere dedotta nemmeno dalle imposte sostitutive dei redditi (es. capital gain); quindi, in regime di risparmio amministrato, l’imposta non concorrerà nella formazione del prezzo di acquisto mentre nel regime del risparmio gestito l’imposta non potrà essere considerata in deduzione dal risultato di gestione.

Appare tuttavia doveroso effettuare una distinzione a seconda dei titoli oggetto di tassazione e cioè a seconda se trattasi di:

  1. Azioni, strumenti finanziari partecipativi – decorrenza 1 marzo 2013;
  2. Strumenti finanziari derivati – decorrenza 1 luglio

 

Azioni, strumenti finanziari partecipativi – decorrenza 1 marzo 2013

 Soggetti passivi

L’imposta è a carico dell’acquirente (o cessionario) nel caso di azioni, di strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza del medesimo e dal luogo della conclusione del contratto.

Oggetto dell’imposta e presupposti

Presupposto dell’imposta è il trasferimento della proprietà di azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato2. la residenza è determinata in funzione della sede legale dell’emittente.

In sostanza, quindi, saranno tassati il trasferimento:

  1. di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti, ex articolo 2364 del codice civile;
  2. di proprietà di titoli rappresentativi dei precedenti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, compresi gli American Depository Receipt (ADR);
  3. della proprietà di azioni in circolazione derivante dalla conversione di obbligazioni.

La normativa prevede, inoltre, che sia soggetta all’imposta anche l’acquisizione di azioni per scambio, conversione (a patto che non siano azioni di nuova emissione) o rimborso.

Sono esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà dei titoli di capitale o assimilati il cui emittente presenti una capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni di euro; a tale scopo viene redatto ed aggiornato annualmente un apposito elenco contenente i nominativi delle Società quotate escluse.

Base imponibile

L’imposta è commisurata al valore della transazione, quest’ultimo determinato dalla somma delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al valore dei titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario (in pratica per lo stesso codice titolo espresso come differenza tra acquisti e vendite di pari data valuta).

Esclusioni ed esenzioni

Non rientrano, inoltre, nelle fattispecie imponibili, sempre per espressa previsione normativa, i trasferimenti di proprietà effettuati per successione e donazione3.

Sono esenti dall’imposta i seguenti soggetti:

  1. fondi pensione;
  2. organismi sovranazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia;
  3. banche centrali degli Stati membri Ue.

Sono escluse dall’imposta:

  1. le operazioni di emissione di nuovi strumenti finanziari ed il relativo annullamento;
  2. la conversione di obbligazioni qualora avvenga su azioni di nuova emissione;
  3. le operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine oltre al trasferimento di proprietà che avviene per una mera garanzia finanziaria;
  4. azioni con capitalizzazione media di borsa inferiore ai 500 milioni di euro (indicate nominativamente in apposito elenco allegato e variabile di anno in anno);
  5. il trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi qualora tra le parti esista un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (definizione e requisiti di società controllate);
  6. il trasferimento di proprietà derivante da operazioni di fusione, nonché le fusioni e scissioni di fondi comuni di investimento e Sicav.

 

Schematizzando la decorrenza e l’applicazione dell’imposta abbiamo che:

Anno Trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi Trasferimenti conclusi sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione
2013 0,22% 0,12%
Anni successivi 0,20% 0,10%

 

TOBIN TAX: ESEMPIO DI CALCOLO

A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:

Un investitore che decide di acquistare sul mercato regolamentato, azioni di una società italiana con caratteristiche sopra evidenziate, dovrà sostenere un ulteriore esborso pari all’ammontare dello 0,12% del prezzo di acquisto del titolo.

Qualora un cliente effettui nella stessa giornata più operazioni di compravendita riferite allo stesso titolo, il soggetto che fornisce il servizio di investimento dovrà calcolare l’imposta sulle posizioni nette di acquisto a fine giornata.

In tal caso la base imponibile è costituita dalla somma dei titoli acquistati a fine giornata dal medesimo soggetto al netto delle quantità vendute, moltiplicato per il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti del giorno4:

  • ore 10:00: acquisto 2000 azioni FIAT al prezzo di € 4,50
  • ore 11:00: vendo 1500 azioni FIAT al prezzo di € 5,00
  • ore 13:00 acquisto 1000 azioni FIAT al prezzo di € 4,70

 

La base imponibile della tobin tax sarà:

  • su 1500 azioni FIAT (quantità a saldo di fine giornata) al prezzo medio ponderato pari a € 4,56 che risulta essere il risultato delle seguente operazione: (2000 x 4,50 + 1000 x 4,70) / 3000.

Per l’anno 2013:

  • per le operazioni perfezionate tra marzo e maggio, il versamento dell’imposta deve avvenire entro il 16/7/2013;
  • per i mesi successivi, il versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla data di trasferimento della proprietà5.

 

Strumenti Finanziari Derivati – decorrenza 1 luglio 2013

 Soggetti passivi

L’imposta è dovuta da ciascuna delle controparti, indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni.

Oggetto dell’imposta e presupposti

L’imposta si applica alle operazioni su strumenti derivati aventi a riferimento azioni e strumenti finanziari partecipativi come definiti dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs 58/1998 (TUF) e riferiti ad emittenti italiani6.

Le operazioni su strumenti derivati sono soggette all’imposta al momento della conclusione dell’operazione, da intendersi come momento della sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto o come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari.

Anche l’esercizio di un prodotto derivato che comporta il trasferimento di un titolo azionario sottostante (purché non sia di nuova emissione) a beneficio di una delle parti rientra nel campo di applicazione dell’imposta, e quindi anche la materiale assegnazione sarà soggetta allo 0,20%.

Base imponibile

L’imposta è applicata sul valore nozionale, che è peculiare per ogni tipologia di contratto derivato, per cui per le opzioni su azioni negoziate sui mercati regolamentati, l’imposta sarà applicata sul valore risultante dal numero dei contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) moltiplicato per la dimensione del contratto standard.

In caso di transazione sia conclusa su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, l’imposta deve essere ridotta ad 1/5.

 

Esclusioni ed esenzioni

Sono esenti dall’imposta i seguenti soggetti:

  1. fondi pensione;
  2. organismi sovranazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia;
  3. Banche centrali degli Stati membri Ue.

 

Sono escluse dall’imposta le seguenti casistiche:

  1. il trasferimento di proprietà che avviene per successione o donazione;
  2. gli strumenti derivati che abbiano ad oggetto azioni con capitalizzazione media di borsa inferiore ai 500 milioni di euro (indicate nominativamente in apposito elenco allegato e variabile di anno in anno).

 

28 aprile 2013

Demauro Giuseppe

 

NOTE

1 Il suo ideatore, James Tobin, luminare dell’economia e premio nobel 1981, è l’uomo che riprogettò il sistema finanziario dopo il crollo di Bretton Woods. Oltre alla cattedra di economia all’università di Harvard, Tobin è stato consulente della Federal Reserve e consulente economico personale del presidente J. F. Kennedy.

2 La residenza è determinata in funzione della sede legale dell’emittente.

3 La donazione deve essere formalizzata secondo le regole del codice civile con atto pubblico.

4 Operazioni fatte tutte con pari “data valuta”

5 L’onere di effettuare il versamento è della banca.

6 A titolo esemplificativo si possono citare i future, certificates, covered warrants, contratti di opzione, contratti di scambio, contratti a termine, contratti finanziari differenziali.

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