Il lavoro a chiamata rappresenta una delle forme più particolari di rapporto subordinato: il dipendente è tenuto a lavorare solo quando riceve la chiamata del datore, con formule che possono prevedere o meno l’obbligo di disponibilità. Un contratto flessibile e precario, limitato a specifiche condizioni e fasce d’età, che continua a suscitare interesse e dibattito per le sue peculiarità applicative.
Tra le tipologie di contratto di lavoro subordinato contemplate dalla normativa italiana il lavoro a chiamata o job on call occupa uno spazio a sé stante.
Job on call o Lavoro a chiamata
Il contratto si caratterizza infatti per l’obbligazione assunta dal dipendente di svolgere la prestazione esclusivamente a fronte di una chiamata del datore di lavoro.
Esistono pertanto due tipologie di job on call:
- in una il dipendente ha l’obbligo di rispondere alla chiamata a fronte del riconoscimento di un’apposita indennità economica per i periodi di disponibilità obbligatoria;
- nell’altra l’obbligo di disponibilità è assente, con l’effetto che il rapporto di lavoro si instaura nel solo momento in cui il dipendente risponde alla chiamata datoriale.
Considerata la precarietà del contratto a chiamata, il legislatore (con Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81) ha limitato il ricorso a questo tipo di rapporto, prevedendo che lo stesso possa concretizzarsi esclusivamente a fronte di, in alternativa:
- condizioni oggettive, legate