Cosa accade se il lavoratore si ammala durante le vacanze, se la malattia compromette davvero il riposo o se il rientro slitta senza autorizzazione? Obblighi, diritti e conseguenze disciplinari rendono il tema delicato per aziende e dipendenti, con risvolti pratici che meritano attenzione.
Malattia durante le ferie: disciplina, giurisprudenza e obblighi contrattuali
Come di consueto, dopo il rientro dalle ferie, le aziende dovranno confrontarsi con la problematica del rapporto tra ferie e malattia del lavoratore e gestire alcuni aspetti particolari in materia di obblighi a cui devono sottostare i datori di lavoro e gli stessi lavoratori dipendenti.
Nota: si rammenta che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, da fruire obbligatoriamente e la legge prevede almeno 4 settimane di ferie retribuite l’anno per il lavoratore con le modalità previste dal contratto collettivo di riferimento applicato al rapporto di lavoro.
La malattia che si manifesta durante il periodo feriale
In molti casi il lavoratore dipendente non rientra dal periodo di ferie annuali per fatti imputabili all’insorgere di una malattia durante il periodo di vacanza ovvero per il prolungamento delle ferie spesso non autorizzato da parte dello stesso datore di lavoro (è il caso del lavoratore extra UE che si è recato in vacanza nel proprio Paese).
Ai fini pratico-operativi solitamente il datore di lavoro si imbatte nelle seguenti casistiche:
- lavoratore che si ammala prima dell’inizio del periodo di ferie dell’azienda: nel caso di specie il dipendente si considera in malattia e conserva il diritto ad usufruire delle ferie non godute.
- lavoratore che si ammala dopo l’inizio del periodo di ferie dell’azienda: come detto in premessa le Ferie sono un diritto garantito dalla Costituzione e sono irrinunciabili e, qualora la malattia ne sospende il decorso, queste potranno essere godute in un altro momento (giurisprudenza Comunitaria e sentenze della Cassazione n. 1947/1998 e n. 15768/2000).
Lo stato di malattia, pertanto, non ha di per sé un valore sospensivo assoluto, perché il datore di lavoro ha la possibilità di dimostrare che l’evento morboso non ha un’importanza tale da compromettere la funzione ristoratrice delle ferie.
Quindi la malattia insorta durante le ferie non le interrompe automaticamente, in quanto è necessario valutare di volta in volta se lo specifico stato morboso denunciato dal lavoratore impedisca allo stesso effettivamente di godere il riposo e il recupero delle energie psicofisiche propri delle ferie.
Resta sempre fermo l’obbligo del lavoratore alla certificazione dello stato di malattia ai fini del diritto al trattamento di malattia.
Nota: la Sentenza n. 290/1990 della Corte Costituzionale ha limitato la sospensione del p