Contratti a termine, cosa cambia con il DL Economia?

Facciamo il punto sulle novità in tema di contratti a termine: dal 2026 diventa centrale il regime delle causali. I contratti possono ora indicare direttamente nel testo le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano il superamento dei 12 mesi, fino al 31 dicembre 2026. La misura offre maggiore flessibilità a datori e lavoratori in assenza di previsioni contrattuali collettive, influenzando proroghe, rinnovi e limiti massimi di durata dei rapporti.

Contratti a termine 2025: proroga causali tecniche e organizzative fino al 31 dicembre 2026

contratti a termine dl economiaProseguono le novità normative che investono la disciplina dei contratti a tempo determinato contenuta nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L’ultimo ritocco, in ordine cronologico, riguarda la possibilità di indicare nella lettera di assunzione le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’utilizzo del rapporto a termine oltre la soglia dei dodici mesi complessivi di contratto intercorsi tra le medesime parti (datore di lavoro e dipendente).

La possibilità in parola, legittimamente applicabile nelle sole ipotesi in cui i contratti collettivi nulla prevedono in materia di causali, è stata di recente estesa dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 ad opera dell’articolo 14, comma 6-bis, del Decreto – Legge 30 giugno 2025, numero 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, numero 118, e ribattezzato DL Economia.

Analizziamo la novità in dettaglio.

 

Il regime delle causali nei contratti a termine

A norma dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015 è possibile stipulare contratti a termine per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza che sia necessario motivare il ricorso a tale forma contrattuale, solo per rapporti complessivamente di durata non eccedente i 12 mesi.

Nel conteggio dei 12 mesi si assumono tutti i contratti a termine intercorsi tra le medesime parti, stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (sono da intendersi ricompresi anche gli eventi di rinnovi di precedenti contratti e le proroghe di rapporti già in essere).

Sono in ogni caso esclusi dal regime descritto i contratti a termine per attività stagionali.

Coinvolte anche proroghe e rinnovi

L’obbligo di motivare il ricorso al contratto a termine ricorre anche a fronte di proroghe o rinnovi successivi che comportano il superamento della soglia dei 12 mesi.

Quali sono le motivazioni ammesse dalla normativa?

L’utilizzo del contratto a termine oltre la soglia dei 12 mesi è giustificato da una serie di motivazioni (causali) tassativamente contemplate dall’articolo 19.

Nello specifico, il termine apposto al contratto può eccezionalmente superare i 12 mesi (rispettando comunque la durata massima dei 24 mesi) laddove sussista almeno una delle seguenti causali:

  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali siglati da RSA / RSU;
  • in assenza di previsioni dei citati contratti collettivi, si fa riferimento alle causali previste dai contratti collettivi applicati in azienda.

In via residuale, in assenza di disposizioni dei contratti collettivi applicati in azienda, è possibile individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano il ricorso al contratto a termine direttamente dalle parti (datore di lavoro e dipendente) nel contratto individuale.

Quest’ultima possibilità non è prevista in via strutturale ma soggetta ad un limite temporale, da ultimo fissato al 31 dicembre 2025 ad opera dell’articolo 14, comma 3, Decreto – Legge 27 dicembre 2024, numero 202, convertito in Legge 21 febbraio 2025, numero 15 (detto anche Milleproroghe 2025).

 

Cosa cambia con il Decreto Economia?

L’art. 14, comma 6-bis, del Decreto – Legge 30 giugno 2025, n. 95 ha ulteriormente esteso la possibilità di definire nel contratto individuale le esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo che giustificano l’utilizzo del contratto a termine oltre la soglia temporale dei 12 mesi.

Il termine, da ultimo fissato, come detto, al 31 dicembre 2025, slitta al 31 dicembre 2026.

 

Come si interpreta la data limite del 31 dicembre 2026?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia pure con riguardo alla data inizialmente fissata dal legislatore del 30 aprile 2024, ha chiarito con Circolare 9 ottobre 2023, n. 9 che le parti individuali possono avvalersi della possibilità di fissare le causali nel contratto di assunzione “solo temporaneamente” consentendo “in tal modo alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi” le cui “previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia”.

In definitiva, conclude il Ministero del Lavoro, la data del 31 dicembre 2026 “è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre” il 31 dicembre 2026.

Quali conseguenze sui contratti a termine?

Alla luce di quanto descritto, grazie alle recenti modifiche contenute nel Decreto Economia, in assenza di previsioni contenute nei contratti collettivi, datori di lavoro e dipendenti possono individuare le ragioni che giustificano il ricorso al contratto a termine oltre la soglia dei 12 mesi, direttamente nel contratto di assunzione, a patto che lo stesso sia stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

Non ha alcuna rilevanza, come da indicazioni ministeriali, il fatto che i contratti in questione possano avere una data di scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

Inosservanza del regime delle causali

In caso di ricorso al contratto a termine e di superamento della soglia dei 12 mesi, in assenza delle causali, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.

Durata massima

A prescindere dal ricorso alle causali, il contratto (o i contratti) a termine tra le medesime parti, fatta eccezione per le attività stagionali, non possono eccedere la durata massima di 24 mesi.

Allo stesso modo non può eccedere la soglia dei 24 mesi la durata dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le medesime parti per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.

Se il limite dei 24 mesi è superato (per effetto di un unico o di più contratti) il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento.

Ai fini del computo dei 24 mesi si assumono a riferimento anche i periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a termine. A tal proposito si conteggiano i soli periodi di missione a termine che il lavoratore ha effettuato per missioni avviate in data successiva al 12 gennaio 2025.

 

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Paolo Ballanti

Martedì 30 settembre 2025