La giurisprudenza di legittimità ha più volte riconosciuto il diritto alla detrazione per l’IVA riferita a un’attività che non si è ancora iniziato a esercitare. Recentemente, la Cassazione è intervenuta con una ordinanza a chiarire che la detrazione non può essere accordata in taluni casi.
E’ un principio ormai consolidato nel tempo, con giurisprudenza costante, che la detrazione Iva sulle operazioni passive, preparatorie all’ inizio attività, sia legittima.
Se da un lato è vero che rientrano nell’alveo della detrazione dell’imposta le operazioni di natura meramente preparatoria, ossia effettuate in un momento antecedente alla produzione di ricavi, dall’altro è altrettanto vero che ciò ovviamente va dimostrato; in altre parole, occorre che il soggetto passivo dimostri l’effettiva e concreta riferibilità alla futura produzione di ricavi dei beni e servizi acquistati, tenendo conto della natura di detti beni e servizi, nonché del tempo intercorso tra l’acquisto e l’uso.
Detrazione IVA: giurisprudenza
La giurisprudenza ha affermato che il diritto alla detrazione IVA è ammesso
“purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia”.
E l’Agenzia, come la pensa?
E la prassi del Fisco
Sembrerà strano, ma è dello stesso parere, anche se su un caso apparentemente analogo, tuttavia, ha avuto modo di contestare tale principio.
Si fa riferimento al caso in cui l’attività in preparazione sia soggetta al regime di esenzione dell’Iva, ex art. 10 del DPR 633/72. Un contribuente, in forma societaria, effettuava acquisti di beni e servizi destinati all’esercizio della propria futura attività, rappresentata dal collocamento di titoli, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e dalla consulenza in materia di investimento; sulla base del principio suesposto, maturava un credito che veniva chiesto a rimborso.
Impugnava il diniego di rimborso IVA, con accoglimento in CTP. L’Ufficio appella, e si vede accolto l’appello; si arriva quindi in Cassazione, dove si conferma che, proprio perché i beni e servizi non sono utilizzati ai fini delle operazioni attive del soggetto passivo “assoggettate ad imposizione”, non è possibile invocare il diritto alla detrazione. L’IVA risulterebbe, quindi, indetraibile anche per gli acquisti afferenti a operazioni attive che, pur non essendo state poste in essere,
“avrebbero – per la natura dell’attività d’impresa in concreto esercitata dalla società contribuente – costituito operazioni esenti della società”.
Diversa sarebbe stata la conclusione qualora le operazioni passive fossero state destinate ad operazioni esenti che sono tra quelle che garantiscono comunque il diritto alla detrazione.
Il principio esposto impone dunque una riflessione attenta in sede di pianificazione e, soprattutto, di richiesta di rimborso IVA: come a dire, insomma, che non conta solo “quando” si acquista, ma anche “per che cosa”.
NdR. Leggi l’approfondimento di Luciano Sorgato “Operazioni esenti IVA: la Cassazione distingue tra attività preparatorie e cessazione (ai fini della detrazione dell’imposta sugli acquisti)“
Danilo Sciuto
Giovedì 24 Luglio 2025