Approvate le disposizioni applicative del TCF opzionale – Diario Quotidiano dell’11 Luglio 2025

Nel DQ dell’11 Luglio 2025:
1) Nuovo CPB: attenzione al superamento del limite
2) Guida alla scelta del nuovo CPB 2025 e 2026
3) Imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario
4) Chiarimenti sul credito d’imposta ZES Unica, in linea con le indicazioni di Assonime
5) ISEE: le soluzioni proposte dal Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro alle criticità dello strumento
6) Regolamento (UE): Controlli doganali per la sicurezza generale dei prodotti
7) Commercialisti: “Riforma del D.lgs. 231/2001: osservazioni e proposte”
8) I Comitati senza personalità giuridica possono acquisire tale status tramite iscrizione nel RUNTS in deroga al D.P.R. n. 361/2000
9) L’agibilità dopo il decreto cd. salva casa: Studio del Notariato
10) Per le missioni e trasferte effettuate al di fuori del territorio nazionale, non è più necessario che i pagamenti siano tracciabili
11) Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale: Approvate le disposizioni applicative del TCF opzionale
12) Accordo e Intesa Amministrativa tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale: Istruzioni operative sulle modalità di presentazione e gestione delle domande di pensione
13) Notizie del 10 luglio 2025 in breve (Fisco e Lavoro)

Il 10 luglio 2025 il Dipartimento Finanze ha reso disponibile sul proprio sito internet il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze recante disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (TCF), firmato il 9 luglio 2025.

Si tratta del provvedimento che dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, che riconosce ai contribuenti – privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo – la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

In particolare, sono pubblicati dal MEF:

La Riforma Fiscale e il TCF opzionale

Il decreto legislativo n. 221 del 2023, in attuazione della riforma fiscale, modifica il regime dell’adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015), promuovendo una maggiore cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti per prevenire e risolvere le controversie fiscali.

Questo regime è rivolto a soggetti con specifici requisiti, che adottano un sistema di gestione del rischio fiscale, inteso come il rischio di violare le norme tributarie o agire in contrasto con i principi del sistema fiscale.

Il decreto introduce l’articolo 7-bis nel D.Lgs. 128/2015, che istituisce un regime opzionale per l’adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (TCF), accessibile anche a contribuenti che non soddisfano i requisiti per l’adempimento collaborativo.

L’adozione di tale sistema, come modificato dal D.Lgs. 108/2024, comporta benefici, tra cui la mancata applicazione di sanzioni amministrative e penali per violazioni fiscali comunicate tramite interpello prima della presentazione delle dichiarazioni, a condizione che il comportamento del contribuente corrisponda a quanto dichiarato e non vi siano condotte simulatorie o fraudolente.

Un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze definirà le modalità di applicazione di questo regime opzionale.

Il decreto in esame, in particolare, definisce le modalità di applicazione dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 128/2015. Stabilisce che i contribuenti che optano per il regime devono adottare un sistema di controllo del rischio fiscale conforme all’articolo 4 del D.Lgs. 128/2015 e comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate.

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Sistema di controllo del rischio fiscale e certificazione: condizioni per l’esercizio dell’opzione

L’esercizio dell’opzione è subordinato alla presentazione di documentazione che rappresenti la realtà aziendale e il sistema di controllo del rischio fiscale, corredata da una certificazione.

Il sistema deve essere istituito prima dell’esercizio dell’opzione e mantenuto aggiornato, con la possibilità di richiedere una nuova certificazione in caso di modifiche organizzative significative.

La comunicazione dell’opzione deve essere effettuata tramite un modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione richiesta.

L’esercizio regolare dell’opzione produce gli effetti premiali dall’inizio del periodo d’imposta in cui è comunicata.

Le istanze di interpello devono essere presentate agli uffici competenti e rispettare i requisiti di ammissibilità.

L’Agenzia delle Entrate si riserva il diritto di verificare il possesso dei requisiti per la validità dell’opzione, con la decadenza dai benefici in caso di mancanza o perdita dei requisiti.

L’opzione ha una durata di due periodi d’imposta, tacitamente prorogabile, salvo revoca espressa. L’attuazione del decreto non comporta nuovi oneri finanziari per la finanza pubblica.

Fonte: Decreto Mef 09/07/2025 in tema di TCF opzionale

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Vincenzo D’Andò

Venerdì 11 luglio 2025

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