La responsabilità precontrattuale è un tema di grande rilievo nel diritto commerciale, soprattutto in un ambito economico complesso e dinamico, dove la fase delle trattative può determinare il successo o il fallimento di un accordo.
La fase precontrattuale è disciplinata dagli artt. 1337 e 1338 c.c. e tutela le parti nei momenti che precedono la conclusione di un contratto, imponendo obblighi di correttezza e buona fede reciproca.
Responsabilità precontrattuale: obblighi, rischi e strumenti di tutela nelle trattative
Le imprese, nella fase precontrattuale, si trovano spesso a gestire dinamiche delicate, tra cui la valutazione economica delle offerte, la negoziazione di clausole contrattuali e la comunicazione di informazioni rilevanti. Il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede può generare conseguenze gravi, sia in termini di contenzioso che di danno reputazionale.
Il quadro normativo che disciplina la responsabilità precontrattuale non solo impone alle parti l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, ma prevede anche la possibilità di ottenere un risarcimento del danno in caso di violazioni. Tuttavia, la portata di tale responsabilità non sempre risulta chiara, e ciò ha dato origine a un vasto dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in particolare sulla natura giuridica (contrattuale o extracontrattuale) di tale istituto.
Responsabilità precontrattuali: fondamenti normativi
L’art. 1337 c.c. dispone che:
“Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
Questa norma vincola le parti a tenere comportamenti improntati alla correttezza, escludendo atteggiamenti opportunistici o ingannevoli.
La buona fede di cui si parla ha una connotazione oggettiva: non si limita alla mera assenza di dolo, ma richiede un comportamento attivo, volto a evitare danni ingiusti alla controparte. Tra gli obblighi che derivano dalla buona fede precontrattuale rientrano:
- la lealtà nella condivisione delle informazioni rilevanti per la trattativa;
- l’astensione da condotte che possano generare aspettative infondate sull’esito delle trattative;
- l’obbligo di interrompere le trattative in modo tempestivo, qualora ci si renda conto che il contratto non potrà essere concluso.
Il dovere di informazione (art. 1338 c.c.)
L’art. 1338 c.c. stabilisce che:
“La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra, è tenuta a risarcire il danno da questa subito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.
Questa norma attribuisce particolare rilievo al dovere di informazione. Tale obbligo si traduce nella necessità di comunicare tempestivamente all’altra parte eventuali cause di invalidità o inefficacia del contratto, come:
- la mancanza di poteri rappresentativi da parte di chi negozia;
- la presenza di vincoli normativi o giuridici che potrebbero inficiare la validità dell’accordo.
È opportuno sottolineare che le norme citate non richiedono la stipula del contratto per entrare in gioco: si applicano già nella fase delle trattative, tutelando la parte che ha subito un pregiudizio per il comportamento scorretto o negligente dell’altra.
Tuttavia, la loro applicazione si intreccia con altri principi generali del diritto, come il principio di libertà contrattuale, che riconosce alle parti la possi