Il trasferimento nel lavoro subordinato è una variazione definitiva del luogo di prestazione, distinto dalla trasferta, che è temporanea; può essere disposto per motivi organizzativi o disciplinari, con una procedura che tutela i diritti del dipendente.
Oggi esploriamo i casi in cui è possibile procedere al trasferimento cosiddetto disciplinare e gli adempimenti a carico del datore di lavoro.
Il trasferimento nel lavoro subordinato: tipologie, condizioni e differenze dalla trasferta
Nei rapporti di lavoro subordinato il trasferimento si configura come una variazione del luogo di svolgimento della prestazione definitivo e senza limiti di durata. La differenza rispetto all’istituto della trasferta risiede tutta nel fatto che quest’ultima si caratterizza per essere una modifica provvisoria e temporanea del luogo di lavoro.
A seconda degli interessi in gioco e delle esigenze di colui che lo richiede, il trasferimento può essere:
- individuale, previa richiesta del lavoratore;
- individuale e disposto dal datore di lavoro a fronte di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- collettivo, quando coinvolge un’intera porzione dell’impresa / reparto / filiale (ovvero l’impresa nel suo complesso) e tocca interessi più generali rispetto a quelli all’origine del trasferimento individuale, in ragione dei quali è necessario prevedere una fase di confronto con le organizzazioni sindacali;
- disciplinare, nel rispetto delle disposizioni in materia contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)