Proponiamo anche per quest’anno una guida alla domanda di contributo destinato alle librerie sotto forma di credito d’imposta. Chi può beneficiarne? Come si calcola il bonus spettante? Come si presenta la domanda?
Il Ministero della Cultura, direzione generale biblioteche e diritto d’autore, ha provveduto a comunicare a mezzo avviso che (a far data dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 e) fino alle ore 12,00 del 31 ottobre 2024, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, è possibile presentare la domanda per l’ammissione al credito di imposta riferita all’anno 2023 (la dotazione finanziaria disponibile ammonta a 8.250.000 euro).
Nota: non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito d’imposta rispetto alla data di presentazione della domanda in quanto non vige il meccanismo del click day.
Bonus librerie: la gestione pratica
Soggetti destinatari del credito d’imposta e requisiti
Il credito spetta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 in possesso dei seguenti requisiti:
- avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale o pe la presenza di una stabile organizzazione in Italia;
- avere realizzato nel corso dell’esercizio precedente ricavi derivanti da cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati (il limite del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso).
Calcolo del Credito d’imposta
Ai fini del calcolo occorre fare riferimento a specifiche voci di spese sostenute (con riguardo al singolo punto di vendita e ai locali di svolgimento dell’attività di vendita di libri) nei limiti previsti dalla norma e alle percentuali di fatturato realizzate nell’anno precedente:
- voci di spesa anno 2023:
- IMU massimale euro 3.000;
- TASI massimale euro 500;
- TARI massimale euro 1.500;
- Imposta sulla pubblicità massimale euro 1.500;
- Tassa occupazione suolo pubblico massimale euro 1.000;
- Spese per locazione (al netto IVA) massimale euro 8.000 (comprese le spese accessorie come quelle inerenti alla registrazione del contratto e non rientra nella voce di spesa utile il canone di leasing immobiliare);
- Spese per mutuo massimale euro 3.000 (rientrano le eventuali spese accessorie: spese notarili, di perizia, assicurativi, ecc);
- Contributi previdenziali del personale dipendente massimale euro 8.000 (sono esclusi i contributi INPS dei soci).
Nota: si specifica che nelle spese di locazione rientrano il canone e le eventuali spese accessorie (spese registrazione contratto) sostenute dal locatario; in materia di Mutuo si deve considerare il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi e le eventuali spese accessorie (spese notarili, di perizia, assicurative). Il canone di leasing immobiliare non rientra tra le spese utili per il calcolo del credito d’imposta. È utile rammentare che, ai fini del calcolo delle spese sostenute, si applica sia il criterio di competenza (spese dovute per l’anno 2023) che il principio di cassa (effettivo pagamento nel 2023).
- limiti di fatturato anno 2023: la percentuale di rilevanza di ciascuna voce di costo rileva a secondo del fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita di libri ovvero:
- fino a euro 300.000 le voci di pesa rilevano al 100%;
- da euro 300.000 a euro 600.000 rilevano al 75%;
- da euro 600.000 a euro 900.000 al 50 % e oltre i 900.000 euro rilevano al 25%.
Il credito d’imposta viene assegnato fino ad un massimo di:
- 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- 10.000 euro per gli altri esercenti.
Nota: con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5% delle risorse disponibili.
Bonus librerie anno 2023: presentazione preliminare della domanda
Le domande per richiedere il credito di imposta devono essere presentate dal 16 settembre 2024 (ore 12:00) fino al 31 ottobre 2024 (ore 12:00), esclusivamente mediante il portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/, previa registrazione del richiedente.
La registrazione dovrà essere effettuata anche dai soggetti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nel 2023 e nella domanda deve essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Si rammenta che le spese dichiarate devono essere certificate da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali o da una società di revisione (la certificazione non è richiesta se le spese risultano indicate in un bilancio certificato).
La misura rientra dei limiti degli aiuti di stato in regime de minimis e il beneficio non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (ex art. 2, comma 1 e 2, L. 198/2026 ed al D.Lgs. n. 70/2017) relativi alla testata o alle testate per le quali si richiede il presente credito d’imposta.
Comunicazione del credito d’imposta spettante
La Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali, dopo aver verificato le istanze, provvede al riconoscimento dell’eventuale credito di imposta spettante entro i 30 giorni successivi dalla domanda (30 novembre 2024) (l’importo massimo del credito riconosciuto è pari a 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per gli altri esercenti).
Aspetti fiscali del credito d’imposta
Il credito d’imposta non è imponibile ai fini IRES/IRPEF ed IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello di comunicazione da parte della Direzione del Mibact (codice tributo 6894 con l’indicazione dell’anno in cui è stata presentata la richiesta per il riconoscimento del credito d’imposta ovvero 2024.
Il credito deve inoltre essere indicato nel quadro RU del modello redditi dell’anno del riconoscimento del credito d’imposta e nel modello redditi di effettivo utilizzo del credito.
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Celeste Vivenzi
Lunedì 21 ottobre 2024